DECRETO 2 settembre 2014, n. 166

Type Decreto
Publication 2014-09-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi;

Visto il regolamento 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

Visto l'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari e, in particolare, l'articolo 6, comma 5-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuate le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;

Visto l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;

Visto il decreto 10 maggio 2007 n. 62, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante il regolamento per l'adeguamento delle forme pensionistiche complementari preesistenti alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

Sentita la COVIP;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 gennaio 2014;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400 del 1988;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 6665 del 29 maggio 2014; Adotta il seguente regolamento:

Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; c) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; d) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; e) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari iscritte all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; f) «fondi pensione preesistenti»: i fondi pensione di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelli istituiti all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa; g) «fondi pensione interni»: i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o societa'; h) «fondi pensione dotati di soggettivita' giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; i) «fondi pensione privi di soggettivita' giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; j) «fondi pensione aperti»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; k) «gruppo»: insieme di soggetti legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB; l) «liquidita'»: gli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 1, comma 1-ter del TUF, con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilita' ed esatta valutabilita', ivi compresi i depositi bancari a breve; m) «mercati regolamentati»: i mercati regolamentati di cui all'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, o altri mercati regolamentati, specificati nella nota informativa del fondo pensione e nel documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, regolarmente funzionanti e vigilati, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento non discriminatorio, obblighi di informativa iniziale e continuativi nonche' regole in tema di abusi di mercato; n) «organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)»: gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, lettera k) del TUF; o) «OICVM»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e delle relative disposizioni di attuazione; p) «OICR alternativi italiani (FIA italiani)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter) del TUF; q) «OICR alternativi italiani riservati (FIA italiani riservati)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quater) del TUF; r) «OICR alternativi UE (FIA UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quinquies) del TUF; s) «OICR alternativi non UE (FIA non UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-sexies) del TUF; t) «OICR alternativi (FIA)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter), m-quinquies) e m-sexies) del TUF; u) «derivati»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del TUF; ((1)) v) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) e comma 4 del TUF, diversi dai derivati.((1))

Art. 2

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica a tutti i fondi pensione, salvo le esclusioni di cui ai commi 2 e 3.

3.Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente regolamento si applicano ai fondi pensione interni solo in quanto risultino costituiti come patrimonio separato ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile.

4.Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 6 si applicano alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, limitatamente alla parte del patrimonio relativa alle adesioni raccolte in Italia.

5.Sono fatte salve le deroghe di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62.

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