LEGGE 21 novembre 2014, n. 174
Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2014 Vigenza internazionale del protocollo per l'Italia: 28 novembre 2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 135.280 a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate a spese derivanti da obblighi comunitari ed internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilita'» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Protocol
COTIF 1999 Convention relative aux transports internationaux ferraviaires dans la teneur du Protocole de Vilnius en vigueur depuis le 1.7.2006 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO DEL 3 GIUGNO 1999 RECANTE MODIFICA DELLA CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI (COTIF) DEL 9 MAGGIO 1980 (PROTOCOLLO 1999) In applicazione degli articoli 6 e 19 § 2 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari, firmata a Berna il 9 maggio 1980, di seguito denominata "COTIF 1980", la quinta Assemblea generale dell'Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) si e' tenuta a Vilnius dal 26 maggio al 3 giugno 1999. - Convinta della necessita' e dell'utilita' di un'organizzazione intergovernativa che tratti per quanto possibile tutti gli aspetti del trasporto internazionale ferroviario a livello degli Stati, - Considerando che a tal fine, vista l'applicazione della COTIF 1980 da parte di 39 Stati in Europa, in Asia ed in Africa nonche' da parte delle aziende ferroviarie di questi Stati, l'OTIF e' l'organizzazione piu' appropriata, - considerando la necessita' di sviluppare la COTIF 1980, precisamente le Regole uniformi CIV e le Regole uniformi CIM, per adattarle alle nuove esigenze dei trasporti internazionali ferroviari, - considerando che la sicurezza del trasporto delle merci pericolose nel traffico internazionale ferroviario, esige che il RID sia trasformato in un regime di diritto pubblico, la cui applicazione non dovra' piu' dipendere dalla conclusione di un contratto di trasporto sottoposto alle Regole uniformi CIM, - considerando che dopo la firma della Convenzione il 9 maggio 1980, i cambiamenti politici, economici e giuridici intervenuti in molti Stati membri richiedono di stabilire e di sviluppare prescrizioni uniformi inerenti ad altri settori del diritto rilevanti per il traffico internazionale ferroviario, - considerando che gli Stati dovrebbero prendere, in considerazione di particolari interessi pubblici, misure piu' efficaci per eliminare gli ostacoli frapposti al passaggio di frontiera nel traffico internazionale ferroviario, - considerando che nell'interesse dei trasporti internazionali ferroviari occorre aggiornare le convenzioni e gli accordi internazionali multilaterali esistenti nel settore ferroviario e se del caso integrarli nella Convenzione, L'Assemblea generale ha deciso quanto segue: Articolo 1 Nuovo tenore della Convenzione La COTIF 1980 e' modificata secondo il testo contenuto nell'Allegato, che e' parte integrante del presente protocollo.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 Depositario provvisorio §1 Le funzioni del Governo depositario, previste agli articoli da 22 a 26 della COTIF 1980, sono assunte dall'OTIF, in quanto depositario provvisorio, a decorrere dall'apertura alla firma del presente Protocollo e fino alla data della sua entrata in vigore. §2 Il Depositario provvisorio comunica agli Stati membri: a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, b) la data in cui il presente Protocollo entra in vigore in applicazione dell'articolo 4. ed assume le altre funzioni di Depositario cosi' come enunciate nella Parte VII della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.
Protocollo-art. 3
Articolo 3 Firma, Ratifica, Accettazione, Approvazione, Adesione §1 Il presente Protocollo rimane aperto alla firma degli Stati membri fino al 31 dicembre 1999. Tale firma ha luogo a Berna, presso il Depositario provvisorio. §2 In conformita' all'articolo 20, §1 della COTIF 1980, il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione vengono depositati al piu' presto presso il Depositario provvisorio. §3 Gli Stati membri che non hanno firmato il presente protocollo nei termini previsti al §1, nonche' gli Stati la cui domanda di adesione alla COTIF 1980 e' stata ammessa a pieno diritto in conformita' all'articolo 23, §2 della stessa, possono, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, aderirvi depositando uno strumento di adesione presso il Depositario provvisorio. §4 L'adesione di uno Stato alla COTIF 1980, in conformita' all'articolo 23, la cui domanda sia stata fatta dopo l'apertura alla firma del presente Protocollo ma prima della sua entrata in vigore, e' valida sia per la COTIF 1980 sia per la Convenzione secondo la formulazione dell'Allegato al presente Protocollo
Protocollo-art. 4
Articolo 4 Entrata in vigore §1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il Depositario provvisorio avra' notificato agli Stati membri il deposito dello strumento mediante il quale sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 20 §2 della COTIF 1980. Sono considerati Stati membri ai sensi del citato articolo 20 §2 , gli Stati i quali, al momento della decisione della quinta Assemblea generale, erano Stati membri e che lo sono ancora nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore del presente Protocollo. §2 Cio' nonostante, l'articolo 3 si applica dal momento in cui il presente Protocollo e' aperto alla firma.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 Dichiarazioni e riserve Le dichiarazioni e riserve di cui all'articolo 42, §1 della Convenzione, ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo possono essere fatte o emanate in qualsiasi momento, anche prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. Esse hanno effetto al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 Disposizioni transitorie §1 Non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'OTIF convoca l'Assemblea generale al fine di: a) designare i membri del Comitato amministrativo per il periodo successivo (articolo 14, §2, lettera b) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo) e, se del caso, decidere la fine del mandato del Comitato amministrativo in funzione; b) fissare, per ogni periodo di sei anni, l'ammontare massimo delle spese dell'Organizzazione durante ogni periodo budgetario (articolo 14, §2, lettera e) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo), e c) procedere, se del caso, all'elezione del Segretario generale (articolo 14, §2, lettera c) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo). §2 Non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'OTIF convoca la Commissione di esperti tecnici. §3 Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il mandato del Comitato amministrativo, determinato in conformita' all'articolo 6, §2, lettera b) della COTIF 1980, cessa alla data stabilita dall'Assemblea generale, in coincidenza con l'inizio del mandato dei membri e dei membri supplenti del Comitato amministrativo, dalla stessa Assemblea designati (articolo 14, §2, lettera b) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo). §4 Il mandato del Direttore generale dell'Ufficio centrale, in funzione al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, cessa allo scadere del periodo per il quale e' stato nominato in conformita' all'articolo 7, §2, lettera d) della COTIF 1980. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, quest'ultimo esercita le funzioni di Segretario generale. §5 Anche dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni pertinenti degli articoli 6,7 e 11 della COTIF 1980 rimangono applicabili per quanto riguarda: a) la revisione dei conti e l'approvazione dei conti annuali dell'Organizzazione; b) la determinazione dei contributi definitivi degli Stati membri alle spese dell'Organizzazione; c) il pagamento dei contributi; d) il limite massimo delle spese dell'Organizzazione nel corso di un periodo quinquennale, stabilito prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. Le lettere da a) a c) si riferiscono all'anno in cui il presente Protocollo entra in vigore nonche' a quello precedente. §6 I contributi definitivi degli Stati membri, dovuti per l'anno in cui il presente Protocollo entra in vigore, sono calcolati in base all'articolo 11, §1 della COTIF 1980. §7 A richiesta dello Stato membro, il cui contributo calcolato ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo, e' superiore a quello dovuto per l'anno 1999, l'Assemblea generale puo' stabilire il contributo di detto Stato per i tre anni susseguenti l'anno di entrata in vigore del presente Protocollo, in considerazione dei seguenti principi: a) la base per fissare il contributo transitorio e' il contributo minimo di cui all'articolo 26, §3, sopracitato ovvero il contributo dovuto per l'anno 1999 se quest'ultimo e' superiore al contributo minimo; b) il contributo e' gradualmente adattato, al massimo in tre fasi, in modo da ottenere l'ammontare del contributo definitivo calcolato ai sensi dell'articolo 26 sopra citato. Questa disposizione non si applica agli Stati membri debitori del contributo minimo, il quale rimane in ogni caso dovuto. §8 I contratti di trasporto dei viaggiatori o delle merci nel traffico internazionale fra gli Stati membri, conclusi in virtu' delle Regole uniformi CIV 1980 o delle Regole uniformi CIM 1980, rimangono soggetti alle Regole uniformi in vigore al momento della conclusione del contratto, anche dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo. §9 Le disposizioni vincolanti delle Regole uniformi CUV e delle Regole uniformi CUI si applicano ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo un anno dopo la sua entrata in vigore.
Protocollo-art. 7
Articolo 7 Testi del Protocollo §1 Il presente Protocollo e' concluso e firmato in lingua francese, inglese e tedesca. In caso di divergenze, solo il testo francese fa fede. §2 Su proposta di uno degli Stati membri interessati, l'Organizzazione pubblica le traduzioni ufficiali del presente Protocollo in altre lingue, a condizione che una di queste lingue sia una lingua ufficiale sul territorio di almeno due Stati membri. Tali traduzioni sono elaborate in cooperazione con i servizi competenti degli Stati Membri interessati. In fede di cio', i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Vilnius, il 3 giugno 1999, in un unico esemplare originale in ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca; tali esemplari rimangono depositati negli archivi dell'OTIF; ne saranno consegnate copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri. Per la Repubblica di Albania: Per la Repubblica di Algeria Democratica e Popolare: Per la Repubblica Federale di Germania: Per la Repubblica d'Austria: Per il Regno del Belgio: Per la Repubblica di Bosnia e Erzegovina: Per la Repubblica di Bulgaria: Per la Repubblica di Croazia: Per il Regno di Danimarca: Per il Regno di Spagna: Per la Finlandia: Per la Repubblica Francese: Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Per la Grecia: Per la Repubblica di Ungheria: Per l'Irak: Per la Repubblica Islamica dell'Iran: Per la Repubblica d'Irlanda: Per la Repubblica Italiana: Per la Repubblica Libanese: Per il Principato del Liechtenstein: Per la Repubblica di Lituania: Per il Granducato del Lussemburgo: Per l'ex-Repubblica Yugoslava di Macedonia: Per il Regno del Marocco: Per il Principato di Monaco: Per il Regno di Norvegia: Per il Regno dei Paesi Bassi: Per la Repubblica di Polonia: Per la Repubblica Portoghese: Per la Repubblica di Romania: Per la Repubblica Slovacca: Per la Repubblica di Slovenia: Per il Regno di Svezia: Per la Confederazione Elvetica: Per la Repubblica Arabo-Siriana: Per la Repubblica Ceca: Per la Repubblica Tunisina: Per la Repubblica di Turchia:
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 1
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980 nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999 in vigore dal 1 luglio 2006, e nella versione attualmente in vigore comprensiva: degli emendamenti e delle modifiche agli articoli 9 e 27 della Convenzione ed alle appendici "B" (CIM), "E" (CUI), "F" (APTU) e "G" (ATMF) della Convenzione adottate dalla Commissione di revisione nella sua 24° sessione; e delle modifiche alla appendice "C" (RID) della Convenzione adottate dalla Commissione Esperti RID nelle sessioni 47° e 48°. Articolo 1 Organizzazione intergovernativa §1 Le Parti della presente Convenzione costituiscono, in quanto Stati membri, l'Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) di seguito denominata «l'Organizzazione». §2 La sede dell'Organizzazione e' a Berna. L'Assemblea generale puo' decidere di stabilirla in un altro luogo ubicato in uno degli Stati membri. §3 L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Ha segnatamente la capacita' di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni immobili e mobili nonche' di stare in giudizio. §4 L'Organizzazione, i membri del suo personale, gli esperti di cui si avvale ed i rappresentanti degli Stati Membri godono dei privilegi e delle immunita' necessari per adempiere alla loro missione, alle condizioni definite nel Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, allegato alla Convenzione. §5 Le relazioni fra l'Organizzazione e lo Stato dove quest'ultima ha la sede sono regolamentate in un Accordo di Sede. §6 Le lingue di lavoro dell'Organizzazione sono il francese, l'inglese ed il tedesco. L'Assemblea generale puo' introdurre altre lingue di lavoro.
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 2
Articolo 2 Scopo dell'Organizzazione §1 L'Organizzazione ha lo scopo di favorire, migliorare e facilitare sotto ogni punto di vista il traffico internazionale ferroviario, in particolare: a) istituendo regimi di diritto uniforme nei seguenti settori giuridici: 1. contratto relativo al trasporto di viaggiatori e di merci nel traffico internazionale diretto, ivi compresi i trasporti complementari che utilizzano altri mezzi di trasporto e che sono oggetto di un solo contratto; 2. contratto relativo all'utilizzazione di veicoli in quanto mezzo di trasporto nel traffico internazionale ferroviario; 3. contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario; 4. trasporto di merci pericolose nel traffico internazionale ferroviario; b) contribuendo, in considerazione di particolari interessi pubblici, ad eliminare il prima possibile gli ostacoli frapposti al passaggio di frontiera per il traffico internazionale ferroviario, nella misura in cui le cause di tali ostacoli sono di competenza degli Stati; c) contribuendo all'interoperabilita' ed all'armonizzazione tecnica nel settore ferroviario per la validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi; d) istituendo una procedura uniforme per l'ammissione tecnica del materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale; e) vigilando sull'applicazione di tutte le regole e raccomandazioni stabilite in seno all'Organizzazione ; f) sviluppando regimi di diritto uniforme, regole e procedure di cui ai capoversi da a) ad e) in considerazione dell'evoluzione giuridica, economica e tecnica. §2 L'Organizzazione puo': a) nell'ambito degli scopi di cui al §1, elaborare altri regimi di diritto uniforme ; b) istituire un quadro in cui gli Stati membri possano elaborare altre convenzioni internazionali volte a favorire, migliorare e facilitare il traffico internazionale ferroviario.
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 3
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