LEGGE 21 novembre 2014, n. 174

Type Legge
Publication 2014-11-21
Ultimo aggiornamento 2015-04-02
State In force
Source Normattiva
articles 14
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Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2014 Vigenza internazionale del protocollo per l'Italia: 28 novembre 2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 135.280 a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate a spese derivanti da obblighi comunitari ed internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilita'» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Protocol

COTIF 1999 Convention relative aux transports internationaux ferraviaires dans la teneur du Protocole de Vilnius en vigueur depuis le 1.7.2006 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO DEL 3 GIUGNO 1999 RECANTE MODIFICA DELLA CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI (COTIF) DEL 9 MAGGIO 1980 (PROTOCOLLO 1999) In applicazione degli articoli 6 e 19 § 2 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari, firmata a Berna il 9 maggio 1980, di seguito denominata "COTIF 1980", la quinta Assemblea generale dell'Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) si e' tenuta a Vilnius dal 26 maggio al 3 giugno 1999. - Convinta della necessita' e dell'utilita' di un'organizzazione intergovernativa che tratti per quanto possibile tutti gli aspetti del trasporto internazionale ferroviario a livello degli Stati, - Considerando che a tal fine, vista l'applicazione della COTIF 1980 da parte di 39 Stati in Europa, in Asia ed in Africa nonche' da parte delle aziende ferroviarie di questi Stati, l'OTIF e' l'organizzazione piu' appropriata, - considerando la necessita' di sviluppare la COTIF 1980, precisamente le Regole uniformi CIV e le Regole uniformi CIM, per adattarle alle nuove esigenze dei trasporti internazionali ferroviari, - considerando che la sicurezza del trasporto delle merci pericolose nel traffico internazionale ferroviario, esige che il RID sia trasformato in un regime di diritto pubblico, la cui applicazione non dovra' piu' dipendere dalla conclusione di un contratto di trasporto sottoposto alle Regole uniformi CIM, - considerando che dopo la firma della Convenzione il 9 maggio 1980, i cambiamenti politici, economici e giuridici intervenuti in molti Stati membri richiedono di stabilire e di sviluppare prescrizioni uniformi inerenti ad altri settori del diritto rilevanti per il traffico internazionale ferroviario, - considerando che gli Stati dovrebbero prendere, in considerazione di particolari interessi pubblici, misure piu' efficaci per eliminare gli ostacoli frapposti al passaggio di frontiera nel traffico internazionale ferroviario, - considerando che nell'interesse dei trasporti internazionali ferroviari occorre aggiornare le convenzioni e gli accordi internazionali multilaterali esistenti nel settore ferroviario e se del caso integrarli nella Convenzione, L'Assemblea generale ha deciso quanto segue: Articolo 1 Nuovo tenore della Convenzione La COTIF 1980 e' modificata secondo il testo contenuto nell'Allegato, che e' parte integrante del presente protocollo.

Protocollo-art. 2

Articolo 2 Depositario provvisorio §1 Le funzioni del Governo depositario, previste agli articoli da 22 a 26 della COTIF 1980, sono assunte dall'OTIF, in quanto depositario provvisorio, a decorrere dall'apertura alla firma del presente Protocollo e fino alla data della sua entrata in vigore. §2 Il Depositario provvisorio comunica agli Stati membri: a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, b) la data in cui il presente Protocollo entra in vigore in applicazione dell'articolo 4. ed assume le altre funzioni di Depositario cosi' come enunciate nella Parte VII della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.

Protocollo-art. 3

Articolo 3 Firma, Ratifica, Accettazione, Approvazione, Adesione §1 Il presente Protocollo rimane aperto alla firma degli Stati membri fino al 31 dicembre 1999. Tale firma ha luogo a Berna, presso il Depositario provvisorio. §2 In conformita' all'articolo 20, §1 della COTIF 1980, il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione vengono depositati al piu' presto presso il Depositario provvisorio. §3 Gli Stati membri che non hanno firmato il presente protocollo nei termini previsti al §1, nonche' gli Stati la cui domanda di adesione alla COTIF 1980 e' stata ammessa a pieno diritto in conformita' all'articolo 23, §2 della stessa, possono, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, aderirvi depositando uno strumento di adesione presso il Depositario provvisorio. §4 L'adesione di uno Stato alla COTIF 1980, in conformita' all'articolo 23, la cui domanda sia stata fatta dopo l'apertura alla firma del presente Protocollo ma prima della sua entrata in vigore, e' valida sia per la COTIF 1980 sia per la Convenzione secondo la formulazione dell'Allegato al presente Protocollo

Protocollo-art. 4

Articolo 4 Entrata in vigore §1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il Depositario provvisorio avra' notificato agli Stati membri il deposito dello strumento mediante il quale sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 20 §2 della COTIF 1980. Sono considerati Stati membri ai sensi del citato articolo 20 §2 , gli Stati i quali, al momento della decisione della quinta Assemblea generale, erano Stati membri e che lo sono ancora nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore del presente Protocollo. §2 Cio' nonostante, l'articolo 3 si applica dal momento in cui il presente Protocollo e' aperto alla firma.

Protocollo-art. 5

Articolo 5 Dichiarazioni e riserve Le dichiarazioni e riserve di cui all'articolo 42, §1 della Convenzione, ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo possono essere fatte o emanate in qualsiasi momento, anche prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. Esse hanno effetto al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

Protocollo-art. 6

Articolo 6 Disposizioni transitorie §1 Non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'OTIF convoca l'Assemblea generale al fine di: a) designare i membri del Comitato amministrativo per il periodo successivo (articolo 14, §2, lettera b) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo) e, se del caso, decidere la fine del mandato del Comitato amministrativo in funzione; b) fissare, per ogni periodo di sei anni, l'ammontare massimo delle spese dell'Organizzazione durante ogni periodo budgetario (articolo 14, §2, lettera e) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo), e c) procedere, se del caso, all'elezione del Segretario generale (articolo 14, §2, lettera c) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo). §2 Non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'OTIF convoca la Commissione di esperti tecnici. §3 Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il mandato del Comitato amministrativo, determinato in conformita' all'articolo 6, §2, lettera b) della COTIF 1980, cessa alla data stabilita dall'Assemblea generale, in coincidenza con l'inizio del mandato dei membri e dei membri supplenti del Comitato amministrativo, dalla stessa Assemblea designati (articolo 14, §2, lettera b) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo). §4 Il mandato del Direttore generale dell'Ufficio centrale, in funzione al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, cessa allo scadere del periodo per il quale e' stato nominato in conformita' all'articolo 7, §2, lettera d) della COTIF 1980. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, quest'ultimo esercita le funzioni di Segretario generale. §5 Anche dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni pertinenti degli articoli 6,7 e 11 della COTIF 1980 rimangono applicabili per quanto riguarda: a) la revisione dei conti e l'approvazione dei conti annuali dell'Organizzazione; b) la determinazione dei contributi definitivi degli Stati membri alle spese dell'Organizzazione; c) il pagamento dei contributi; d) il limite massimo delle spese dell'Organizzazione nel corso di un periodo quinquennale, stabilito prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. Le lettere da a) a c) si riferiscono all'anno in cui il presente Protocollo entra in vigore nonche' a quello precedente. §6 I contributi definitivi degli Stati membri, dovuti per l'anno in cui il presente Protocollo entra in vigore, sono calcolati in base all'articolo 11, §1 della COTIF 1980. §7 A richiesta dello Stato membro, il cui contributo calcolato ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo, e' superiore a quello dovuto per l'anno 1999, l'Assemblea generale puo' stabilire il contributo di detto Stato per i tre anni susseguenti l'anno di entrata in vigore del presente Protocollo, in considerazione dei seguenti principi: a) la base per fissare il contributo transitorio e' il contributo minimo di cui all'articolo 26, §3, sopracitato ovvero il contributo dovuto per l'anno 1999 se quest'ultimo e' superiore al contributo minimo; b) il contributo e' gradualmente adattato, al massimo in tre fasi, in modo da ottenere l'ammontare del contributo definitivo calcolato ai sensi dell'articolo 26 sopra citato. Questa disposizione non si applica agli Stati membri debitori del contributo minimo, il quale rimane in ogni caso dovuto. §8 I contratti di trasporto dei viaggiatori o delle merci nel traffico internazionale fra gli Stati membri, conclusi in virtu' delle Regole uniformi CIV 1980 o delle Regole uniformi CIM 1980, rimangono soggetti alle Regole uniformi in vigore al momento della conclusione del contratto, anche dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo. §9 Le disposizioni vincolanti delle Regole uniformi CUV e delle Regole uniformi CUI si applicano ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo un anno dopo la sua entrata in vigore.

Protocollo-art. 7

Articolo 7 Testi del Protocollo §1 Il presente Protocollo e' concluso e firmato in lingua francese, inglese e tedesca. In caso di divergenze, solo il testo francese fa fede. §2 Su proposta di uno degli Stati membri interessati, l'Organizzazione pubblica le traduzioni ufficiali del presente Protocollo in altre lingue, a condizione che una di queste lingue sia una lingua ufficiale sul territorio di almeno due Stati membri. Tali traduzioni sono elaborate in cooperazione con i servizi competenti degli Stati Membri interessati. In fede di cio', i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Vilnius, il 3 giugno 1999, in un unico esemplare originale in ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca; tali esemplari rimangono depositati negli archivi dell'OTIF; ne saranno consegnate copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri. Per la Repubblica di Albania: Per la Repubblica di Algeria Democratica e Popolare: Per la Repubblica Federale di Germania: Per la Repubblica d'Austria: Per il Regno del Belgio: Per la Repubblica di Bosnia e Erzegovina: Per la Repubblica di Bulgaria: Per la Repubblica di Croazia: Per il Regno di Danimarca: Per il Regno di Spagna: Per la Finlandia: Per la Repubblica Francese: Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Per la Grecia: Per la Repubblica di Ungheria: Per l'Irak: Per la Repubblica Islamica dell'Iran: Per la Repubblica d'Irlanda: Per la Repubblica Italiana: Per la Repubblica Libanese: Per il Principato del Liechtenstein: Per la Repubblica di Lituania: Per il Granducato del Lussemburgo: Per l'ex-Repubblica Yugoslava di Macedonia: Per il Regno del Marocco: Per il Principato di Monaco: Per il Regno di Norvegia: Per il Regno dei Paesi Bassi: Per la Repubblica di Polonia: Per la Repubblica Portoghese: Per la Repubblica di Romania: Per la Repubblica Slovacca: Per la Repubblica di Slovenia: Per il Regno di Svezia: Per la Confederazione Elvetica: Per la Repubblica Arabo-Siriana: Per la Repubblica Ceca: Per la Repubblica Tunisina: Per la Repubblica di Turchia:

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 1

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980 nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999 in vigore dal 1 luglio 2006, e nella versione attualmente in vigore comprensiva: degli emendamenti e delle modifiche agli articoli 9 e 27 della Convenzione ed alle appendici "B" (CIM), "E" (CUI), "F" (APTU) e "G" (ATMF) della Convenzione adottate dalla Commissione di revisione nella sua 24° sessione; e delle modifiche alla appendice "C" (RID) della Convenzione adottate dalla Commissione Esperti RID nelle sessioni 47° e 48°. Articolo 1 Organizzazione intergovernativa §1 Le Parti della presente Convenzione costituiscono, in quanto Stati membri, l'Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) di seguito denominata «l'Organizzazione». §2 La sede dell'Organizzazione e' a Berna. L'Assemblea generale puo' decidere di stabilirla in un altro luogo ubicato in uno degli Stati membri. §3 L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Ha segnatamente la capacita' di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni immobili e mobili nonche' di stare in giudizio. §4 L'Organizzazione, i membri del suo personale, gli esperti di cui si avvale ed i rappresentanti degli Stati Membri godono dei privilegi e delle immunita' necessari per adempiere alla loro missione, alle condizioni definite nel Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, allegato alla Convenzione. §5 Le relazioni fra l'Organizzazione e lo Stato dove quest'ultima ha la sede sono regolamentate in un Accordo di Sede. §6 Le lingue di lavoro dell'Organizzazione sono il francese, l'inglese ed il tedesco. L'Assemblea generale puo' introdurre altre lingue di lavoro.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 2

Articolo 2 Scopo dell'Organizzazione §1 L'Organizzazione ha lo scopo di favorire, migliorare e facilitare sotto ogni punto di vista il traffico internazionale ferroviario, in particolare: a) istituendo regimi di diritto uniforme nei seguenti settori giuridici: 1. contratto relativo al trasporto di viaggiatori e di merci nel traffico internazionale diretto, ivi compresi i trasporti complementari che utilizzano altri mezzi di trasporto e che sono oggetto di un solo contratto; 2. contratto relativo all'utilizzazione di veicoli in quanto mezzo di trasporto nel traffico internazionale ferroviario; 3. contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario; 4. trasporto di merci pericolose nel traffico internazionale ferroviario; b) contribuendo, in considerazione di particolari interessi pubblici, ad eliminare il prima possibile gli ostacoli frapposti al passaggio di frontiera per il traffico internazionale ferroviario, nella misura in cui le cause di tali ostacoli sono di competenza degli Stati; c) contribuendo all'interoperabilita' ed all'armonizzazione tecnica nel settore ferroviario per la validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi; d) istituendo una procedura uniforme per l'ammissione tecnica del materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale; e) vigilando sull'applicazione di tutte le regole e raccomandazioni stabilite in seno all'Organizzazione ; f) sviluppando regimi di diritto uniforme, regole e procedure di cui ai capoversi da a) ad e) in considerazione dell'evoluzione giuridica, economica e tecnica. §2 L'Organizzazione puo': a) nell'ambito degli scopi di cui al §1, elaborare altri regimi di diritto uniforme ; b) istituire un quadro in cui gli Stati membri possano elaborare altre convenzioni internazionali volte a favorire, migliorare e facilitare il traffico internazionale ferroviario.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 3

Articolo 3 Cooperazione internazionale §1 Gli Stati membri s'impegnano a concentrare, in linea di massima, la loro cooperazione internazionale nel settore ferroviario in seno all'Organizzazione, purche' vi sia compatibilita' con i compiti che le sono conferiti in conformita' agli articoli 2 e 4. Per conseguire questo scopo, gli Stati membri adotteranno tutti i provvedimenti necessari ed utili per l'adattamento delle convenzioni e degli accordi internazionali multilaterali di cui sono parti contraenti, purche' tali convenzioni ed accordi riguardino la cooperazione internazionale nel settore ferroviario e trasferiscano ad altre organizzazioni governative o non governative le competenze che coincidono con i compiti attribuiti all'Organizzazione. §2 Gli obblighi derivanti dal §1 per gli Stati membri, che sono altresi' Membri delle Comunita' europee o Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo non prevalgono sui loro obblighi in quanto Membri delle Comunita' europee o Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 4

Articolo 4 Rilevazione e trasferimento di competenze §1 Su decisione dell'Assemblea generale, l'Organizzazione e' autorizzata a rilevare, in conformita' con gli scopi definiti all'articolo 2, le competenze, risorse ed obblighi che le siano trasferite da altre organizzazioni internazionali in forza di accordi stipulati con tali organizzazioni. §2 Previa decisione dell'Assemblea generale, l'Organizzazione puo' trasferire ad altre organizzazioni internazionali, competenze, risorse ed obblighi in forza di accordi stipulati con tali organizzazioni §3 Con l'approvazione del Comitato amministrativo, l'Organizzazione puo' farsi carico di funzioni amministrative attinenti ai suoi scopi, che le sono affidate da uno Stato membro. Le spese dell'Organizzazione erogate per tali funzioni sono a carico dello Stato membro interessato.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 5

Articolo 5 Obblighi particolari degli Stati membri §1 Gli Stati membri concordano di adottare tutti i provvedimenti adeguati per facilitare ed accelerare il traffico internazionale ferroviario. A tal fine, ciascuno Stato membro s'impegna, per quanto possibile: a a) eliminare ogni inutile procedura; b) semplificare e normalizzare le formalita' tuttora richieste; c) semplificare i controlli di frontiera. §2 Al fine di facilitare e migliorare il traffico internazionale ferroviario, gli Stati membri decidono di partecipare alla ricerca della maggiore uniformita' possibile nei regolamenti, negli standards, nelle procedure e nei metodi organizzativi relativi ai veicoli ferroviari, al personale ferroviario, all'infrastruttura ferroviaria ed ai servizi ausiliari. §3 Gli Stati membri convengono di agevolare la stipula di accordi fra gestori d'infrastruttura in modo da ottimizzare il traffico internazionale ferroviario .

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 6

Articolo 6 Regole uniformi §1 Il traffico internazionale ferroviario e l'ammissione di materiale ferroviario da utilizzare nel traffico internazionale sono regolamentati , a condizione che non siano state fatte o emanate dichiarazioni e riserve in conformita' all'articolo 42 §1, prima frase, da: a) le "Regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori (CIV) ", costituenti l'Appendice A della Convenzione; b) le "Regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale delle merci (CIM)", costituenti l'Appendice B della Convenzione; c) il "Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID) ", costituente l'Appendice C della Convenzione d) le "Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico internazionale ferroviario (CUV)" costituenti l'Appendice D della Convenzione; e) le "Regole uniformi relative al contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI)" costituenti l'Appendice E della Convenzione; f) le "Regole uniformi relative alla convalida delle norme tecniche ed all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale ferroviario (APTU )" costituenti l'Appendice F della Convenzione; g) le "Regole uniformi relative all'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale (ATMF) ", costituenti l'Appendice G della Convenzione; h) altri regimi di diritto uniforme elaborati dall'Organizzazione in forza dell'articolo 2, §2, lettera a), costituenti altrettante Appendici della Convenzione §2 Le Regole uniformi, il Regolamento ed i regimi enumerati al §1, compresi i loro Allegati, sono parte integrante della Convenzione.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 7

Articolo 7 Definizione del concetto di «Convenzione» Nelle disposizioni di seguito, il termine «Convenzione» include la Convenzione vera e propria, il Protocollo di cui all'articolo primo §4, e le Appendici di cui all'articolo 6, compresi i loro Allegati.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 8

Articolo 8 Diritto nazionale § 1 Nell'interpretazione e nell'applicazione della Convenzione, si terra' conto del suo carattere di diritto internazionale e della necessita' di favorire l'uniformita'. § 2 In mancanza di disposizioni nella Convenzione, e' applicabile il diritto nazionale. § 3 Per diritto nazionale s'intende il diritto dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i propri diritti, incluse le regole relative al conflitto di leggi .

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 9

Articolo 9 Unita' di conto § 1 L'unita' di conto prevista dalle Appendici e' il Diritto di emissione speciale come definito dal Fondo monetario internazionale2. § 2 Il valore, nel Diritto di emissione speciale, della moneta nazionale di uno Stato membro che e' anche membro del Fondo monetario internazionale, e' calcolato secondo il metodo applicato dal Fondo monetario internazionale per le proprie operazioni e transazioni. § 3 Il valore, nel Diritto di emissione speciale, della moneta nazionale di uno Stato membro che non e' membro del Fondo monetario internazionale, e' calcolato secondo modalita' determinate da detto Stato. Questo calcolo deve esprimere in moneta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 2. § 4 Gli Stati membri, ogni qualvolta avvenga un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale rispetto all'unita' di conto, comunicano al Segretario generale il loro metodo di calcolo in conformita' al paragrafo 3. Quest'ultimo notifica tali informazioni agli Stati membri. § 5 Un ammontare espresso in unita' di conto e' convertito nella moneta nazionale dello Stato del tribunale adito. La conversione si effettua secondo il valore della moneta corrispondente nel giorno della decisione giudiziaria o nel giorno concordato dalle parti.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 10

Articolo 10 Disposizioni complementari § 1 Due o piu' Stati membri oppure due o piu' trasportatori possono decidere di comune accordo disposizioni complementari per l'esecuzione delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM senza tuttavia derogare a tali Regole uniformi. § 2 Le disposizioni complementari di cui al § 1 entrano in vigore e sono pubblicate nelle forme previste dalle leggi e dalle prescrizioni di ciascuno Stato. Le disposizioni complementari degli Stati e la loro entrata in vigore sono comunicate al Segretario generale dell'Organizzazione, il quale notifica tali informazioni agli altri Stati membri.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 11

Articolo 11 Cauzione giudiziaria La cauzione da fornire per garantire il pagamento delle spese processuali non puo' essere pretesa in occasione di azioni giudiziarie fondate sulle Regole uniformi CIV, le Regole uniformi CIM, le Regole uniformi CUV o le Regole uniformi CUI.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 12

Articolo 12 Esecuzione di sentenze- Pignoramenti § 1 Qualora sentenze pronunciate in forza delle disposizioni della Convenzione, in contraddittorio o in contumacia da un giudice competente, siano divenute esecutive in base alle leggi applicate da tale giudice, esse acquisiscono efficacia esecutiva in ciascuno degli altri Stati membri, dopo l'espletamento degli adempimenti stabiliti nello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo. Non e' ammesso il riesame nel merito del caso. Queste disposizioni si applicano anche alle transazioni giudiziarie. § 2 Il § 1 non si applica ne' alle sentenze solo provvisoriamente esecutive, ne' alle condanne a risarcire danni, oltre alle spese processuali, pronunciate contro un richiedente per via del rigetto della sua domanda. §3 I crediti derivanti da un trasporto soggetto alle Regole uniformi CIV o alle Regole uniformi CIM , a vantaggio di un 'impresa di trasporto su di un'altra impresa di trasporto che non dipende dallo stesso Stato membro, possono essere pignorati solo in forza di una decisione resa dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro da cui dipende l'impresa titolare dei crediti da pignorare. § 4 I crediti derivanti da un contratto soggetto alle Regole uniformi CUV o alle Regole uniformi CUI , possono essere pignorati solo in forza di una decisione resa dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro da cui dipende l'impresa titolare dei crediti da pignorare. § 5 I veicoli ferroviari possono essere sequestrati , su un territorio diverso da quello dello Stato membro in cui il detentore ha la propria sede sociale, solo in forza di una decisione resa dall'autorita' giudiziaria di detto Stato. Il termine "detentore" indica colui che utilizza economicamente, in modo durevole, un veicolo ferroviario in quanto mezzo di trasporto , a prescindere se ne e' proprietario o se ha il diritto di disporne.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 13

Articolo 13 Organi §1 Il funzionamento dell'Organizzazione e' assicurato dai seguenti organi: a) Assemblea generale, b) Comitato amministrativo, c) Commissione di revisione, d) Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose (Commissione di esperti del RID), e) Commissione per l'agevolazione ferroviaria, f) Commissione di esperti tecnici, g) Segretario generale. § 2 L'Assemblea generale puo' decidere la creazione a titolo temporaneo di altre commissioni per compiti specifici. § 3 Nella determinazione del quorum dell'Assemblea generale e delle Commissioni di cui al §1, lettere da c) ad f), non si tiene conto degli Stati membri che non hanno diritto di voto (articolo 14, § 5, articolo 26, § 7 o articolo 40, § 4). § 4 In linea di massima, la presidenza dell'Assemblea generale, la presidenza del Comitato amministrativo nonche' la funzione di Segretario generale devono essere attribuite a cittadini di Stati membri diversi.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 14

Articolo 14 Assemblea generale § 1 L'Assemblea generale si compone di tutti gli Stati membri. § 2 L'Assemblea generale: a) stabilisce il proprio regolamento interno; b) designa i membri del Comitato amministrativo, nonche' un membro supplente per ciascuno di essi ed elegge lo Stato membro che ne assicurera' la Presidenza (articolo 15 , §§ da 1 a 3); c) elegge il Segretario generale (articolo 21, § 2); d) emana direttive riguardanti l'attivita' del Comitato amministrativo e del Segretario generale; e) fissa, per periodi di sei anni, l'ammontare massimo delle spese dell'Organizzazione in ogni periodo budgetario (articolo 25); in mancanza, emana per un periodo che non deve superare sei anni, direttive sulla limitazione di tali spese; f) decide se la sede dell'Organizzazione deve essere stabilita in un altro luogo (articolo primo, § 2); g) decide riguardo all'introduzione di altre lingue di lavoro (articolo primo, § 6); h) decide sul rilevamento di altre competenze da parte dell'Organizzazione (articolo 4, §1) nonche' sul trasferimento di competenze dall'Organizzazione ad un'altra organizzazione intergovernativa (articolo 4, § 2); i) decide, se del caso, la creazione a titolo temporaneo di altre commissioni per compiti specifici ( articolo 13, §2); j) esamina se il comportamento di uno Stato debba essere considerato come tacita denuncia (articolo 26, § 7); k) decide di affidare l'esecuzione della revisione dei conti ad uno Stato membro diverso dallo Stato di sede (articolo 27, § 1); l) decide su proposte volte a modificare la Convenzione (articolo 33, §§ 2 e 3); m) decide in merito alle domande di adesione che le vengono presentate (articolo 37,§ 4) n) decide sulle condizioni di adesione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica (articolo 38, § 1); o) decide in merito alle domande di associazione che le vengono sottoposte (articolo 39, § 1); p) decide in merito allo scioglimento dell'Organizzazione e l'eventuale trasferimento delle proprie competenze ad un'altra organizzazione intergovernativa (articolo 43); q) decide in merito ad altre questioni iscritte all'ordine del giorno. §3 Il Segretario generale convoca l'Assemblea generale ogni tre anni o su richiesta sia di un terzo degli Stati membri sia del Comitato amministrativo, come pure nei casi di cui all'articolo 33, §§ 2 e 3 e all'articolo 37, §4. Egli invia agli Stati membri il progetto d'ordine del giorno, al piu' tardi tre mesi prima dell'apertura della sessione, secondo le modalita' definite dal regolamento interno di cui al § 2, lettera a). §4 All'Assemblea generale, il quorum (articolo 13, §3) e' ottenuto quando la maggioranza degli Stati membri vi sono rappresentati. Uno Stato membro puo' farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia uno Stato non puo' rappresentare piu' di un altro Stato. §5 In caso di votazione dell'Assemblea generale relativa a modifiche delle Appendici della Convenzione, gli Stati membri che hanno fatto, in conformita' all'articolo 42, § 1, prima frase, una dichiarazione relativa all'Appendice pertinente, non hanno diritto di voto. §6 L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza degli Stati membri rappresentati al momento della votazione, salvo nei casi del § 2, lettere e), f), g), h), l) e p) e nel caso dell'articolo 34, § 6 , per i quali e' richiesta la maggioranza di due terzi. Tuttavia, nel caso del § 2, lettera l), la maggioranza di due terzi e' richiesta solo ove si tratti di proposte volte a modificare la Convenzione vera e propria, ad eccezione degli articoli 9 e 27, §§ da 2 a 10, nonche' il Protocollo di cui all'articolo primo, § 4. §7 Su invito del Segretario generale, emanato di comune accordo con la maggioranza degli Stati membri, a) Stati non membri dell'Organizzazione, b) Organizzazioni ed associazioni internazionali competenti su questioni riguardanti le attivita' dell'Organizzazione o che si occupano di problemi iscritti all'ordine del giorno, possono partecipare, con voto consultivo, alle sessioni dell'Assemblea generale.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 15

Articolo 15 Comitato amministrativo §1 Il Comitato amministrativo si compone di un terzo degli Stati membri. §2 I membri del Comitato ed un membro supplente per ciascuno di essi, nonche' lo Stato membro che presiede sono designati per tre anni. La composizione del Comitato e' determinata per ciascun periodo tenendo conto segnatamente di un'equa ripartizione geografica. Un membro supplente divenuto membro del Comitato in un determinato periodo deve essere designato come membro del Comitato per il periodo successivo. §3 In caso di seggio vacante, di sospensione del diritto di voto di un membro o in caso di assenza di un membro in due sessioni consecutive del Comitato, senza che questi si faccia rappresentare da un altro membro in conformita' al § 6, il membro supplente designato dall'Assemblea generale ne esercita le funzioni per il rimanente periodo. § 4 A prescindere dal caso previsto al § 3, nessuno Stato membro puo' far parte del Comitato per piu' di due periodi consecutivi ed interi. § 5 Il Comitato a) stabilisce il proprio regolamento interno; b) conclude l'accordo di sede; c) stabilisce lo statuto del personale dell'Organizzazione; d) nomina, tenendo conto della competenza dei candidati e di un'equa ripartizione geografica, gli alti funzionari dell'Organizzazione; e) stabilisce un regolamento concernente le finanze e la contabilita' dell'Organizzazione; f) approva il programma di lavoro, il bilancio preventivo, il rapporto di gestione ed i conti dell'Organizzazione ; g) fissa, in base ai conti approvati, i contributi definitivi dovuti dagli Stati membri in conformita' all'articolo 26 per i due anni civili trascorsi, nonche' l'ammontare dell'anticipo di tesoreria dovuta dagli Stati membri in conformita' all'articolo 26 §5 per l'anno in corso e per il successivo anno civile; h) determina le competenze dell'Organizzazione che riguardano tutti gli Stati membri o solo alcuni degli Stati membri, nonche' le spese che, di conseguenza, sono a carico di tali Stati membri ( articolo 26, § 4); i) stabilisce l'ammontare delle specifiche remunerazioni (articolo 26, § 11); j) impartisce direttive speciali per la verifica dei conti (articolo 27, § 1); k) approva l'assunzione di funzioni amministrative da parte dell'Organizzazione (articolo 4 §3) e stabilisce i contributi specifici dovuti dallo Stato membro interessato; l) comunica agli Stati membri il rapporto di gestione, l'estratto dei conti annuali nonche' le proprie decisioni e raccomandazioni; m) stabilisce e comunica agli Stati membri, in vista dell'Assemblea generale incaricata di determinare la sua composizione, non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione, un rapporto sulla propria attivita', nonche' proposte relative al proprio rinnovamento (articolo 14, §2, lettera b); n) controlla la gestione del Segretario generale; o) vigila affinche' il Segretario generale applichi correttamente la convenzione ed esegua le decisioni adottate da altri organi; a tal fine il Comitato puo' prendere tutti i provvedimenti atti a migliorare l'applicazione della Convenzione e delle suddette decisioni; p) esprime pareri motivati sulle questioni che possono interessare l'attivita' dell'Organizzazione e che gli sono sottoposte da uno Stato membro o dal Segretario generale; q) dirime le controversie fra uno Stato membro ed il Segretario generale tenendo conto della sua funzione di depositario (articolo 36, §2); r) decide sulle richieste di sospensione della qualita' di membro (articolo 40). § 6 Nel Comitato, il quorum e' raggiunto quando due terzi dei suoi membri vi sono rappresentati. Un membro puo' farsi rappresentare da un altro membro; tuttavia un membro non puo' rappresentare piu' di un altro membro. §7 Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza dei membri rappresentati al momento del voto. § 8 Salvo diversa decisione, il Comitato si riunisce presso la sede dell'Organizzazione. I processi verbali delle sessioni sono inviati a tutti gli Stati membri. § 9 Il presidente del Comitato: a) convoca il Comitato almeno una volta l'anno , nonche' a richiesta sia di quattro suoi membri, sia del Segretario generale; c) indirizza ai membri del Comitato il progetto d'ordine del giorno; d) tratta, nei limiti ed alle condizioni definite nel regolamento interno del Comitato, le questioni urgenti esposte nell'intervallo fra le sessioni; e) firma l'accordo di sede previsto al § 5, lettera b). § 10 Il Comitato puo', nei limiti delle proprie competenze, incaricare il presidente di eseguire alcuni compiti specifici.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 16

Articolo 16 Commissioni § 1 Le Commissioni di cui all'articolo 13, § 1, lettere da c) ad f) e § 2 si compongono in linea di massima di tutti gli Stati membri. Quando la Commissione di revisione, la Commissione di esperti del RID o la Commissione di esperti tecnici deliberano e decidono nell'ambito delle loro competenze su modifiche delle Appendici della Convenzione, gli Stati membri che hanno rilasciato in conformita' all'articolo 42, § 1, prima frase, una dichiarazione sulle Appendici in oggetto, non siedono nella relativa Commissione. § 2 Il Segretario generale convoca le Commissioni sia per iniziativa propria, sia a richiesta di cinque Stati membri, sia a richiesta del Comitato amministrativo. Il Segretario generale invia il progetto d'ordine del giorno agli Stati membri non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione. § 3 Uno Stato membro puo' farsi rappresentare da un altro Stato membro: tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di altri due Stati. §4 Ciascuno Stato membro rappresentato ha diritto ad un voto. Una proposta e' adottata se il numero di voti positivi e': a) almeno pari al terzo del numero di Stati membri rappresentati al momento del voto e b) superiore al numero di voti negativi. § 5 Dietro invito del Segretario generale deciso di comune accordo con la maggioranza degli Stati membri, a) Stati non membri dell'Organizzazione, b) Stati membri che tuttavia non sono membri delle Commissioni competenti; c) organizzazioni ed associazioni internazionali competenti su questioni riguardanti le attivita' dell'Organizzazione o che si occupano di problemi iscritti all'ordine del giorno, possono partecipare con un voto consultivo alle sessioni delle Commissioni. § 6 Le Commissioni eleggono per ciascuna sessione o per un determinato periodo, un presidente ed uno o piu' vice presidenti. § 7 Le deliberazioni hanno luogo nelle lingue di lavoro. Gli interventi presentati in seduta in una delle lingue di lavoro, sono tradotti per l'essenziale nelle altre lingue di lavoro, le proposte e le decisioni sono tradotte integralmente. § 8 I processi verbali riassumono le deliberazioni. Le proposte e le decisioni sono riprodotte integralmente. Per cio' che concerne le decisioni solo il testo francese fa fede. I processi verbali sono distribuiti a tutti gli Stati membri. § 9 Le Commissioni possono creare gruppi di lavoro incaricati di trattare determinate questioni. § 10 Le Commissioni si dotano di un regolamento interno.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 17

Articolo 17 Commissione di revisione § 1 La Commissione di revisione: a) decide, in conformita' all'articolo 33, § 4, sulle proposte volte a modificare la Convenzione; b) esamina le proposte da sottoporre per decisione, in conformita' all'articolo 33, § 2, all'Assemblea generale. § 2 Nella Commissione di revisione il quorum e' raggiunto quando la maggioranza degli Stati membri vi sono rappresentati.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 18

Articolo 18 Commissione di esperti del RID § 1 La Commissione di esperti del RID decide, in conformita' all'articolo 33, § 5 sulle proposte volte a modificare la Convenzione. § 2 Nella Commissione di esperti del RID, il quorum (articolo 13, § 3) e' raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi e' rappresentato.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 19

Articolo 19 Commissione di facilitazione ferroviaria § 1 La Commissione di facilitazione ferroviaria : a) si pronuncia su tutte le questioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere nel traffico internazionale ferroviario; b) raccomanda norme , metodi, procedure e prassi relative alla facilitazione ferroviaria. § 2 Nella Commissione di facilitazione ferroviaria, il quorum (articolo 13, § 3) e' raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi e' rappresentato.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 20

Articolo 20 Commissione di esperti tecnici § 1 La Commissione di esperti tecnici: a) decide, in conformita' all'articolo 5 delle Regole uniformi APTU, sulla validazione di una norma tecnica relativa al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale; b) decide, in conformita' all'articolo 6 delle Regole uniformi APTU, sull'adozione di una prescrizione tecnica uniforme relativa alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o ad una procedura concernente il materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale; c) vigila sull'applicazione di norme tecniche e di prescrizioni tecniche uniformi relative al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale ferroviario, ed esamina il loro sviluppo in previsione della loro validazione o adozione, in conformita' alle procedure previste agli articoli 5 e 6 delle Regole uniformi APTU; d) decide in conformita' all'articolo 33 § 6; riguardo a proposte volte a modificare la Convenzione; e) tratta tutti gli altri affari che le sono attribuiti in conformita' alle Regole uniformi APTU ed alle Regole uniformi ATMF. § 2 Nella Commissione di esperti tecnici, il quorum (articolo 13, §3) e' raggiunto quando la meta' degli Stati membri ai sensi dell'articolo 16 § 1 vi sono rappresentati. Al momento dell'adozione di decisioni sulle disposizioni degli Allegati delle Regole uniformi APTU, gli Stati membri che hanno formulato un'obiezione in conformita' all'articolo 35 § 4 riguardo alle disposizioni in oggetto o che hanno reso una dichiarazione in conformita' all'articolo 9, § 1 delle Regole uniformi APTU, non hanno diritto di voto. § 3 La Commissione di esperti tecnici puo' sia convalidare le norme tecniche o adottare prescrizioni tecniche uniformi, sia rifiutare di convalidarle o di adottarle; essa non puo' in alcun caso modificarle.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 21

Articolo 21 Segretario generale § 1 Il Segretario generale assume le funzioni di segretariato dell'Organizzazione. § 2 Il Segretario generale e' eletto dall'Assemblea generale per un periodo di tre anni rinnovabile al massimo due volte . §3 Il Segretario generale deve in particolare : a) assumersi le funzioni di depositario (articolo 36); b) rappresentare l'Organizzazione verso l'esterno; c) comunicare agli Stati membri (articolo 34, § 1; articolo 35, §1) le decisioni prese dall'Assemblea generale e dalle Commissioni; d) eseguire i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell'Organizzazione; e) istruire le proposte di Stati membri volte a modificare la Convenzione, avvalendosi se del caso dell'assistenza di esperti; f) convocare l'Assemblea generale e le Commissioni (articolo.14, § 3; articolo 16, § 2); g) inviare agli Stati membri, in tempo utile, i documenti necessari per le sessioni dei vari organi; h) elaborare il programma di lavoro, il progetto di bilancio preventivo ed il rapporto di gestione dell'Organizzazione e sottoporli all'approvazione del Comitato amministrativo (articolo 25); i) gestire le finanze dell'Organizzazione nell'ambito del bilancio preventivo approvato; j) cercare, su richiesta di una delle parti in causa, fornendo la propria mediazione, di dirimere le controversie fra le parti, originate dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione; k) emanare a richiesta di tutte le parti in causa, un parere sulle controversie originate dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione; l) assumere le funzioni che gli sono conferite dal Titolo V; m) ricevere le comunicazioni fatte dagli Stati membri, dalle organizzazioni e dalle associazioni internazionali di cui all'articolo 16, §5 e dalle imprese (trasportatori, gestori d'infrastruttura ecc.) che partecipano al traffico internazionale ferroviario e notificarle, se del caso, agli altri Stati membri, organizzazioni ed associazioni internazionali, nonche' alle imprese; n) dirigere il personale dell'Organizzazione ; o) informare in tempo utile gli Stati membri riguardo a posti vacanti nei ruoli dell'Organizzazione; p) aggiornare e pubblicare le liste delle linee di cui all'articolo 24. § 4 Il Segretario generale puo' di sua iniziativa presentare proposte volte a modificare la Convenzione.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 22

Articolo 22 Personale dell'Organizzazione I diritti e gli obblighi del personale dell'Organizzazione sono determinati dallo statuto del personale stabilito dal Comitato amministrativo in conformita' all'articolo 15, § 5, lettera c).

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 23

Articolo 23 Bollettino § 1 L'Organizzazione pubblica un bollettino che contiene le comunicazioni ufficiali nonche' quelle necessarie ed utili ai fini dell'applicazione della Convenzione. § 2 Le comunicazioni spettanti al Segretario generale in virtu' della Convenzione possono, se del caso, essere effettuate sotto forma di una pubblicazione nel bollettino.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 24

Articolo 24 Liste delle linee § 1 Le linee marittime e di navigazione interna, di cui agli articoli primi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM, sulle quali si effettuano trasporti che sono oggetto di un solo contratto di trasporto, in aggiunta ad un trasporto ferroviario, sono iscritte in due liste: a) lista delle linee marittime e di navigazione interna CIV, b) lista delle linee marittime e di navigazione interna CIM, § 2 Le linee ferroviarie di uno Stato membro che ha formulato una riserva in conformita' all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIV o in conformita' all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIM sono iscritte in due liste in conformita' a tale riserva: a) lista delle linee ferroviarie CIV, b) lista delle linee ferroviarie CIM § 3 Gli Stati membri inviano al Segretario generale le loro comunicazioni relative all'iscrizione o alla radiazione delle linee di cui ai §§ 1 e 2. Le linee marittime e di navigazione interna di cui al § 1, nel caso in cui collegano Stati membri, possono essere iscritte solo previo accordo di questi Stati; per la radiazione di una tale linea, e' sufficiente la comunicazione di uno solo di questi Stati. § 4 Il Segretario generale notifica l'iscrizione o la radiazione di una linea a tutti gli Stati membri. § 5 I trasporti sulle linee marittime e di navigazione interna di cui al § 1 ed i trasporti sulle linee ferroviarie di cui al § 2 sono soggetti alle disposizioni della Convenzione scaduto un mese dalla data di notifica dell'iscrizione, da parte del Segretario generale. Tale linea cessa di essere sottoposta alle disposizioni della Convenzione scaduti tre mesi dalla data di notifica della radiazione da parte del Segretario generale, salvo per quanto riguarda i trasporti in corso non ancora terminati.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 25

Articolo 25 Programma di lavoro. Bilancio preventivo. Conti. Relazione sulla gestione § 1 Il programma di lavoro, il bilancio preventivo ed i conti dell'Organizzazione coprono un periodo di due anni civili. § 2 Almeno ogni due anni, l'Organizzazione pubblica un rapporto di gestione. § 3 L'ammontare delle spese dell'Organizzazione e' stabilito, per ciascun periodo di bilancio preventivo, dal Comitato amministrativo, su proposta del Segretario generale .

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 26

Articolo 26 Finanziamento delle spese § 1 Fatti salvi i §§ 2 a 4, le spese dell'Organizzazione non coperte da altri proventi, sono a carico degli Stati membri per due quinti, in base alla chiave di ripartizione dei contributi dell'ordinamento delle Nazioni Unite, e per tre quinti proporzionalmente alla lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie e delle linee marittime e di navigazione interna iscritte, in conformita' all'articolo 24 , § 1 . Tuttavia le linee marittime e di navigazione interna sono calcolate solo per meta' della loro lunghezza. § 2 Quando uno Stato membro ha formulato una riserva in conformita' all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIV o in conformita' all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIM , la formula di contribuzione, di cui al §1, si applica come segue: a) in luogo della lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie sul territorio di questo Stato membro, si tiene conto solo della lunghezza delle linee ferroviarie iscritte in conformita' all'articolo 24, § 2; b) la quota contributiva, secondo l'ordinamento delle Nazioni Unite, e' calcolata proporzionalmente alla lunghezza delle linee iscritte in conformita' all'articolo 24, §§ 1 e 2 rispetto alla lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie sul territorio di questo Stato membro ed a quella delle linee iscritte in conformita' all'articolo 24, § 1; essa non puo' in alcun caso essere inferiore allo 0,01 per cento. § 3 Ciascuno Stato membro si fa carico almeno dello 0,25 per cento e al massimo del 15 per cento dei contributi. § 4 Il Comitato amministrativo determina le competenze dell'Organizzazione che concernono: a) tutti gli Stati membri a parita', nonche' le spese sostenute da tutti gli Stati membri secondo la formula, di cui al §1; b) solamente alcuni di tali Stati membri e le spese sostenute da detti Stati membri secondo la stessa formula. Il § 3 si applica per analogia. Tali disposizioni non pregiudicano l'articolo 4, § 3. § 5 I contributi degli Stati membri alle spese dell'Organizzazione sono dovuti sotto forma di anticipi di tesoreria pagabili in due acconti non oltre il 31 ottobre di ciascuno dei due anni inclusi nel bilancio preventivo. L'anticipo di tesoreria e' stabilito in base ai contributi dei due anni precedenti definitivamente dovuti. § 6 Nell'inviare agli Stati membri il rapporto di gestione ed il rendiconto, il Segretario generale comunica l'ammontare definitivo del contributo per i due anni civili trascorsi, nonche' l'importo dell'anticipo di tesoreria per i successivi due anni civili. § 7 Dopo il 31 dicembre dell'anno in cui avviene la comunicazione del Segretario generale in conformita' al § 6, le somme dovute per i due anni civili trascorsi sono gravate di interessi in ragione del 5 per cento annuo. Se uno Stato membro non ha pagato la sua quota contributiva un anno dopo tale data, il suo diritto di voto e' sospeso fino a quando non adempie all'obbligo di pagamento. Allo scadere di un termine supplementare di due anni, l'Assemblea generale considera se il comportamento di detto Stato debba essere ritenuto come una tacita denuncia della Convenzione e fissa, se del caso, la data in cui cio' avra' effetto § 8 I contributi scaduti rimangono dovuti nei casi di denuncia in virtu' del §7 o dell'articolo 41, nonche' nei casi di sospensione del diritto di voto di cui all'articolo 40, § 4, lettera b). § 9 Gli importi non recuperati sono finanziati con risorse dell'Organizzazione. § 10 Lo Stato membro che ha denunciato la Convenzione puo' ridivenire Stato membro per adesione, a condizione che abbia pagato gli importi di cui e' debitore. § 11 L'Organizzazione percepisce una remunerazione per coprire spese particolari risultanti dalle attivita' previste all'articolo 21, § 3, lettere da j) ad l). Nei casi previsti all'articolo 21, § 3 lettere j) e k) tale remunerazione e' stabilita dal Comitato amministrativo, su proposta del Segretario generale; nel caso previsto all'articolo 21, § 3, lettera l) , e' applicabile l'articolo 31 § 3.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 27

Articolo 27 Verifica dei conti § 1 Salvo diversa decisione dell'Assemblea generale, adottata in forza dell'articolo 14, § 2, lettera k) , la verifica dei conti e' effettuata dallo Stato di sede secondo le regole del presente articolo e, fatta salva ogni direttiva speciale del Comitato amministrativo , in conformita' con il regolamento sulle finanze e la contabilita' dell'Organizzazione (articolo 15, § 5, lettera e)). § 2 Il revisore verifica i conti dell'Organizzazione, compresi tutti i fondi fiduciari ed i conti speciali, nel modo che ritiene necessario, per assicurarsi: a) che gli stati finanziari siano conformi ai registri ed alla contabilita' dell'Organizzazione; b) che le operazioni finanziarie di cui le situazioni rendono conto sono state svolte in conformita' alle regole ed ai regolamenti, alle disposizioni budgetarie ed alle altre direttive dell'Organizzazione; c) che i valori ed il denaro contante depositato in banca o in cassa, siano stati sia verificati mediante certificati ricevuti direttamente dai depositari, sia effettivamente calcolati; d) che i controlli interni, compresa la revisione interna dei conti, siano adeguati; e) che tutti gli elementi dell'attivo e del passivo, nonche' tutte le eccedenze ed i deficit siano stati contabilizzati secondo procedure che ritiene soddisfacenti. § 3 Il Revisore ha libero accesso in qualsiasi momento a tutti i registri, atti, documenti contabili e altre informazioni di cui ritiene di aver bisogno. § 4 Nel suo rapporto sulle operazioni finanziarie, il Revisore menziona: a) la natura e la portata della revisione effettuata; b) gli elementi connessi alla completezza o all'esattezza dei conti, ivi compreso, se del caso: 1. le informazioni necessarie per una corretta interpretazione e valutazione dei conti; 2. ogni importo che avrebbe dovuto essere riscosso ma che non e' stato incluso nei conti; 3. ogni importo che e' stato oggetto di un impegno di spesa regolare o condizionale, e che non e' stato contabilizzato oppure non e' stato preso in considerazione nelle situazioni finanziarie, 4. le spese non comprovate da documenti giustificativi sufficienti, 5. la tenuta di registri contabili in buona e debita forma; occorre rilevare i casi in cui la presentazione concreta delle situazioni finanziarie si discosta dai principi contabili generalmente riconosciuti e costantemente applicati; c) le altre questioni riguardo alle quali occorre richiamare l'attenzione del Comitato Amministrativo, ad esempio: 1. i casi di frode o di presunta frode; 2. lo spreco, l'utilizzazione abusiva di fondi o di altri averi dell'Organizzazione (quand'anche i conti relativi all'operazione effettuata fossero in regola); 3.le spese che rischiano di comportare ulteriori notevoli costi per l'Organizzazione, 4. qualsiasi irregolarita', generale o particolare, del sistema di controllo delle entrate e delle uscite o delle forniture e del materiale, 5. le spese non conformi agli intendimenti del Comitato amministrativo, tenendo conto dei bonifici debitamente autorizzati nell'ambito del bilancio preventivo, 6. il superamento dei limiti dei crediti, in considerazione delle modifiche risultanti da bonifici debitamente autorizzati nell'ambito del bilancio preventivo, 7. le spese non conformi alle autorizzazioni che le disciplinano; d) l'esattezza o l'inesattezza dei conti relativi alle forniture e al materiale, stabilita in base all'inventario e all'esame dei registri. Inoltre il rapporto puo' riferire di operazioni contabilizzate durante un precedente periodo budgetario e per le quali nuove informazioni sono state ottenute, o di operazioni da effettuarsi in un ulteriore periodo budgetario, riguardo alle quali appare opportuno informare in anticipo il Comitato amministrativo. § 5 Il Revisore comunica al Comitato Amministrativo e al Segretario generale gli accertamenti fatti durante la verifica. Egli puo' inoltre presentare qualsiasi osservazione che ritiene appropriata sul rapporto finanziario del Segretario generale.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 28

Articolo 28 Competenza § 1 Le liti fra Stati membri derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione, nonche' le liti fra Stati membri e l'Organizzazione, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunita', possono essere sottoposte, a richiesta di una delle parti, ad un Tribunale arbitrale. Le parti determinano liberamente la composizione del Tribunale arbitrale e la procedura arbitrale. § 2 Le altre liti derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione e delle altre Convenzioni elaborate dall'Organizzazione in conformita' all'articolo 2, § 2, se non sono state risolte in via amichevole o sottoposte alla decisione dei tribunali ordinari, possono, mediante accordo fra le parti interessate, essere sottoposte ad un Tribunale arbitrale. Gli articoli da 29 a 32 si applicano per la composizione del tribunale arbitrale e per la procedura arbitrale. § 3 Ciascun Stato puo', quando presenta una richiesta di adesione alla Convenzione, riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte i §§ 1 e 2. § 4 Lo Stato che ha formulato una riserva una riserva in virtu' del § 3 puo' rinunciarvi in qualsiasi momento, informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 29

Articolo 29 Compromesso. Cancelliere Le Parti concludono un compromesso che specifica in particolare : a) l'oggetto della controversia; b) la composizione del tribunale ed i termini concordati per la nomina dell'arbitro o degli arbitri, c) il luogo convenuto come sede del Tribunale. Il compromesso deve essere comunicato al Segretario generale il quale assume le funzioni di cancelliere.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 30

Articolo 30 Arbitri § 1 Una lista di arbitri e' compilata ed aggiornata dal Segretario generale. Ogni Stato membro puo' far iscrivere sulla lista di arbitri due suoi cittadini. § 2 Il Tribunale arbitrale si compone di uno, tre o cinque arbitri, in conformita' al compromesso. Gli arbitri sono selezionati fra le persone che figurano sulla lista di cui al § 1. Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri, ciascuna delle parti puo' scegliere un arbitro a prescindere dalla lista Se il compromesso prevede un arbitro unico, quest'ultimo e' selezionato di comune accordo dalle parti. Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna delle parti sceglie uno o due arbitri, a seconda dei casi; questi ultimi designano di comune accordo il terzo o il quinto arbitro, il quale presiede il Tribunale arbitrale. In caso di disaccordo fra le parti riguardo alla designazione dell'arbitro unico, o fra gli arbitri selezionati sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, e' il Segretario generale che provvede a tale designazione. § 3 L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro devono essere di nazionalita' diversa da quella delle parti, a meno che queste ultime non abbiano la stessa nazionalita'. § 4 L'intervento nella controversia di una parte terza non ha effetti sulla composizione del tribunale arbitrale.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 31

Articolo 31 Procedura. Spese § 1 Il Tribunale arbitrale decide in merito alla procedura da seguire, tenendo conto segnatamente delle seguenti disposizioni: a) istruisce e giudica le cause in base agli elementi forniti dalle parti, senza tuttavia essere vincolato, quando e' chiamato a stabilire il diritto, dalle interpretazioni di queste ultime; b) non puo' accordare di piu' o altro rispetto a quanto richiesto nelle conclusioni del richiedente, ne' meno di quanto il convenuto abbia riconosciuto come dovuto; d) la sentenza arbitrale debitamente motivata e' redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti dal Segretario generale; e) salvo disposizione contraria di diritto imperativo del luogo dove risiede il Tribunale arbitrale, e con riserva di accordo contrario delle parti, la sentenza arbitrale e' definitiva. §2 Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal Segretario generale. §3 La sentenza arbitrale fissa i costi e le spese processuali e ne stabilisce la ripartizione fra le parti, come pure la ripartizione degli onorari degli arbitri.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 32

Articolo 32 Prescrizione. Forza esecutiva § 1 L'attivazione della procedura arbitrale ha, per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, lo stesso effetto di quello previsto dal diritto materiale applicabile per intentare l'azione dinanzi al giudice ordinario. § 2 La decisione del Tribunale arbitrale acquisisce esecutivita' in ciascuno degli Stati membri, una volta espletati gli adempimenti previsti nello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo. Non e' ammessa una revisione del merito della questione.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 33

Articolo 33 Competenza § 1 Il Segretario generale informa immediatamente gli Stati membri di ogni proposta volta a modificare la Convenzione che gli e' stata comunicata dagli Stati membri o che ha egli stesso elaborato. § 2 L'Assemblea generale decide sulle proposte volte a modificare la Convenzione a condizione che i §§ da 4 a 6 non prevedano una diversa competenza. §3 Quando una proposta di modifica viene portata all'Assemblea generale, questa puo' decidere, con la maggioranza di cui all'articolo 14, §6, che una tale proposta presenta un carattere di stretta connessione con una o piu' disposizioni delle Appendici della Convenzione. In questo caso, come anche nei casi di cui ai §§ da 4 a 6, seconde frasi, l'Assemblea generale e' ugualmente legittimata a decidere sulla modifica di questa o di queste disposizioni delle Appendici. § 4 Con riserva delle decisioni dell'Assemblea generale, adottate secondo il § 3, prima frase, la Commissione di revisione decide sulle proposte volte a modificare: a) gli articoli 9 e 27, §§ da 2 a 10; b) le Regole uniformi CIV, ad eccezione degli articoli 1°, 2,5,.6,16, 26 a 39, 41 a 53 e 56 a 60; c) le Regole uniformi CIM, ad eccezione degli articoli 1°, 5, 6, §§ 1 e 2, degli articoli 8,12,13 § 2, 13, § 2, degli articoli 14,15, §§ 2 e 3, dell'articolo 19 ,§§ 6 e 7 , nonche' degli articoli 23 a 27, 30 a 33, 36 a 41 e 44 a 48; d) le Regole uniformi CUV, ad eccezione degli articoli 1°, 4, 5 e 7 a 12; e) le Regole uniformi CUI, ad eccezione degli articoli 1°, 2, 4, 8 a 15, 17 a 19, 21, 23 a 25; f) le Regole uniformi APTU, ad eccezione degli articoli 1°, 3 e 9 a 11 nonche' gli Allegati a tali Regole uniformi; g) le Regole uniformi ATMF, ad eccezione degli articoli 1°, 3 e 9. Quando delle proposte di modifica sono sottoposte alla Commissione di revisione in conformita' alle lettere da a) a g), un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione puo' esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione. § 5 La Commissione di esperti del RID decide sulle proposte volte a modificare il Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose (RID). Quando tali proposte sono sottoposte alla Commissione di esperti del RID, un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione puo' esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione. § 6 La Commissione di esperti tecnici decide sulle proposte volte a modificare gli Allegati delle Regole uniformi APTU. Quando tali proposte sono sottoposte alla Commissione di esperti tecnici, un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione puo' esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 34

Articolo 34 Decisioni dell'Assemblea generale § 1 Le modifiche della Convenzione decise dall'Assemblea generale sono notificate dal Segretario generale agli Stati membri. § 2 Le modifiche della Convenzione propriamente detta, decise dall'Assemblea generale entrano in vigore dodici mesi dopo la loro approvazione da parte di due terzi degli Stati membri, per tutti gli Stati membri ad eccezione di quelli che, prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, hanno dichiarato di non approvarle. § 3 Le modifiche delle Appendici della Convenzione, decise dall'Assemblea generale, entrano in vigore, dodici mesi dopo la loro approvazione da parte della meta' degli Stati che non hanno reso una dichiarazione conformemente all'articolo 42, §1, prima frase, per tutti gli Stati membri ad eccezione di quelli che, prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, abbiano dichiarato di non approvarle e di quelli che abbiano reso una dichiarazione conformemente all'articolo 42, § 1, prima frase. § 4 Gli Stati membri inviano al Segretario generale le loro notifiche relative all'approvazione delle modifiche della Convenzione decise dall'Assemblea generale nonche' le loro dichiarazioni di non approvazione di tali modifiche. Il Segretario generale ne informa gli altri Stati membri. § 5 Il termine di cui ai §§ 2 e 3 decorre dal giorno in cui il Segretario generale ha notificato che le condizioni per l'entrata in vigore delle modifiche sono soddisfatte. § 6 L'Assemblea generale puo' specificare, al momento dell'adozione di una modifica, che la portata di quest'ultima e' tale che ogni Stato membro il quale abbia reso la dichiarazione di cui al § 2 o al § 3 e non abbia approvato la modifica entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore cessera', alla scadenza di questo termine, di essere Stato membro dell'Organizzazione. § 7 Quando le decisioni dell'Assemblea generale riguardano le Appendici della Convenzione, l'applicazione dell'Appendice in oggetto e' integralmente sospesa dal momento dell'entrata in vigore delle decisioni, relativamente al traffico con e tra gli Stati membri che, in conformita' al § 3, si sono opposti alle decisioni nei termini fissati. Il Segretario generale notifica agli Stati membri tale sospensione, che avra' fine allo scadere di un mese dalla data in cui il Segretario generale ha notificato agli altri Stati membri la fine dell'opposizione .

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 35

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