DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2014, n. 188

Type Decreto legislativo
Publication 2014-12-15
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

Visto in particolare l'articolo 13 della legge n. 23 del 2014 il quale, nell'attribuire la delega al Governo per procedere alla razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, contempla espressamente altresì le imposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto l'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, di trasmettere nuovamente alle Commissioni parlamentari il testo in considerazione delle modifiche apportate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

Sulla

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi

3.Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.

4.Copia del decreto di cui ai commi 2 e 3, e della relativa relazione tecnica, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonchè a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati.

5.Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

6.Lo schema del regolamento di cui al comma 5 e la sua relazione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai fini dell'espressione dei pareri, che sono resi entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

7.Dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l'articolo 39-duodecies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni.

8.I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 si intendono sottratti all'imposizione.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.