LEGGE 10 dicembre 2014, n. 189

Type Legge
Publication 2014-12-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2014 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 29 dicembre 2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per il finanziamento degli aiuti dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede a valere sulle risorse destinate all'esecuzione degli accordi tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ai sensi della legge 15 marzo 1986, n. 81, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, DELL'UNIONE EUROPEA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, RELATIVO AL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI DELL'UNIONE EUROPEA FORNITI NELL'AMBITO DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2014-2020 IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-UE E ALL'ASSEGNAZIONE DI ASSISTENZA FINANZIARIA AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE QUARTA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UE I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, visto il trattato sull'Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea, previa consultazione della Banca europea per gli investimenti, considerando quanto segue: (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(1) , come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005(2) e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 Giugno 2010(3) ("accordo di partenariato ACP-UE"), prevede che siano definiti protocolli finanziari per ciascun periodo quinquennale. (2) Il 17 luglio 2006 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato un accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE(4) . (3) La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' europea(5) ("decisione sull'associazione d'oltremare"), si applica fino al 31 dicembre 2013. E' opportuno adottare una nuova decisione prima di tale data. (4) Per attuare l'accordo di partenariato ACP-UE e la decisione sull'associazione d'oltremare e' opportuno istituire un 11° Fondo europeo di sviluppo (FES) e stabilire una procedura per determinare l'assegnazione dei fondi e i contributi degli Stati membri a questi ultimi. (5) A norma dell'allegato Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'Unione e i suoi Stati membri hanno eseguito, insieme al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("Stati ACP"), una verifica dei risultati valutando il grado di realizzazione degli impegni e degli esborsi. (6) E' opportuno stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria. (7) E' opportuno istituire un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ("comitato FES") presso la Commissione e un comitato analogo presso la Banca europea per gli investimenti (BEI). I lavori svolti dalla Commissione e dalla BEI per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni corrispondenti della decisione di associazione d'oltremare dovrebbero essere armonizzati. (8) La strategia di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e' definita in funzione degli obiettivi di sviluppo del millennio, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2000, comprese le successive modifiche. (9) Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea dal titolo: "Il consenso europeo"(6) . (10) Il 9 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla responsabilita' reciproca e trasparenza: un quarto capitolo del quadro operativo UE sull'efficacia degli aiuti. Tali conclusioni sono state aggiunte al testo consolidato del quadro operativo sull'efficacia degli aiuti che ribadisce quanto concordato nella dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti (2005), nel codice di condotta dell'UE in materia di complementarita' e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (2007) e negli orientamenti dell'UE per il programma d'azione di Accra (2008). Il 14 novembre 2011 il Consiglio ha adottato una posizione comune dell'UE, anche sulla garanzia di trasparenza UE e sugli altri aspetti della trasparenza e della responsabilita', per il quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti a Busan, Corea del Sud, che ha portato, fra l'altro, al documento finale di Busan. L'Unione e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sul documento finale di Busan. Il 14 maggio 2012 il Consiglio ha adottato le conclusioni sul rafforzamento dell'impatto della politica dell'UE per lo sviluppo: un agenda per il cambiamento e sul futuro approccio al sostegno dell'UE al bilancio dei paesi terzi. (11) E' opportuno tener presenti gli obiettivi in termini di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) di cui alle conclusioni enunciate al considerando 10. Nel riferire agli Stati e al comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE in merito alle spese in ambito dell'11º FES, la Commissione dovrebbe fare una distinzione tra le attivita' APS e non APS. (12) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sulle relazioni dell'UE con i paesi e territori d'oltremare (PTOM). (13) E' opportuno che l'applicazione di tale accordo sia conforme alla decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna(7) . (14) Al fine di evitare l'interruzione dei finanziamenti tra marzo e dicembre del 2020, e' opportuno uniformare il periodo di applicazione del quadro finanziario pluriennale dell'11º FES con il quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 applicabile al bilancio generale dell'Unione. E' quindi preferibile fissare come data ultima per l'impegno dei fondi dell'11º FES il 31 dicembre 2020 anziche' il 28 febbraio 2020, data finale di applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE. (15) Sulla base dei principi fondamentali dell'accordo di partenariato ACP-UE gli obiettivi dell'undicesimo FES sono l'eliminazione della poverta', l'assicurazione di uno sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale. E' opportuno che un trattamento speciale sia accordato ai paesi meno avanzati. (16) Per rafforzare la cooperazione socioeconomica tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione, gli Stati ACP e i PTOM nei Caraibi, nell'Africa occidentale e nell'Oceano Indiano, e' opportuno che i regolamenti sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sulla cooperazione territoriale europea prevedano un potenziamento delle assegnazioni nel periodo dal 2014 al 2020 per tale cooperazione tra queste regioni e i partner situati al di fuori dell'Unione, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Risorse dell'11° FES 1. Gli Stati membri istituiscono l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, "11° FES". 2. L'11° FES e' costituito dai seguenti elementi: a) un importo di 30.506 milioni di EUR (a prezzi correnti) finanziati dagli Stati membri con i seguenti contributi:

Stato membro Criterio di contribuzione (%) Contributo in EUR

Belgio 3,24927 991 222 306

Bulgaria 0,21853 66 664 762

Repubblica ceca 0,79745 243 270 097

Danimarca 1,98045 604 156 077

Germania 20,5798 6 278 073 788

Estonia 0,08635 26 341 931

Irlanda 0,94006 286 774 704

Grecia 1,50735 459 832 191

Spagna 7,93248 2 419 882 349

Francia 17,81269 5 433 939 212

Croazia (*) 0,22518 68 693 411

Italia 12,53009 3 822 429 255

Cipro 0,11162 34 050 797

Lettonia 0,11612 35 423 567

Lituania 0,18077 55 145 696

Lussemburgo 0,25509 77 817 755

Ungheria 0,61456 187 477 674

Malta 0,03801 11 595 331

Paesi Bassi 4,77678 1 457 204 507

Austria 2,39757 731 402 704

Polonia 2,00734 612 359 140

Portogallo 1,19679 365 092 757

Romania 0,71815 219 078 839

Slovenia 0,22452 68 492 071

Slovacchia 0,37616 114 751 370

Finlandia 1,50909 460 362 995

Svezia 2,93911 896 604 897

Regno Unito 14,67862 4 477 859 817

TOTALE 100,00000 30 506 000 000

(*) importo stimato

L'importo di 30.506 milioni di EUR e' disponibile a decorrere dall'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 secondo la seguente ripartizione: i) 29.089 milioni di EUR sono assegnati al gruppo degli Stati ACP; ii) 364,5 milioni di EUR sono assegnati ai PTOM; iii) 1.052,5 milioni di EUR sono assegnati alla Commissione per le spese di supporto di cui all'articolo 6 associate alla programmazione e all'esecuzione dell'11º FES; di questi almeno 76,3 milioni di EUR devono essere assegnati alla Commissione per le misure intese a migliorare l'impatto dei programmi FES di cui all'articolo 6, paragrafo 3; b) con l'eccezione delle sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse, la decisione 2005/446/CE(8) , e il paragrafo 5 dell'allegato Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, che fissano le date oltre le quali i fondi del 9° e del 10° FES non possono piu' essere impegnati, non si applicano ai fondi di cui agli allegati I e Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE e agli allegati II A e II A bis della decisione sull'associazione d'oltremare e stanziati nell'ambito del 9° e del 10° FES per finanziare le risorse dei Fondi investimenti. Questi fondi sono trasferiti all'11° FES e gestiti secondo le modalita' di esecuzione dell'11° FES, per quanto attiene ai fondi di cui agli allegati I e Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE e, per quanto attiene ai fondi di cui agli allegati II a e II Aa della decisione sull'associazione di oltremare dalla data di entrata in vigore delle decisioni del Consiglio relative all'assistenza finanziaria ai PTOM per il periodo 2014-2020. 3. Dopo il 31 dicembre 2013 o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, le rimanenze del 10° FES e dei FES precedenti non vengono piu' impegnate, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione, a eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo tale data e risultanti dal sistema che garantisce la stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti di base agricoli (Stabex) a titolo di FES precedenti al nono FES e dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b). 4. I fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° FES o di FES precedenti dopo il 31 dicembre 2013, o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, non vengono piu' impegnati, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione, a eccezione dei fondi disimpegnati dopo tale data risultanti dal sistema che garantisce la stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti di base agricoli (Stabex) a titolo di FES precedenti al 9° FES, che sono automaticamente trasferiti ai programmi indicativi nazionali corrispondenti, di cui all'articolo 2, lettera a), punto i), e all'articolo 3, paragrafo 1, e dei fondi per finanziare le risorse dei Fondi investimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. 5. L'importo complessivo delle risorse dell'11° FES copre il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. I fondi dell'11° FES e, nel caso del Fondo investimenti, i fondi derivanti dai rimborsi non sono piu' impegnati dopo il 31 dicembre 2020, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione. Tuttavia, i fondi sottoscritti dagli Stati membri a titolo del 9°, del 10° e dell'11° FES per finanziare il Fondo investimenti rimarranno disponibili per l'esborso dopo il 31 dicembre 2020, fino a una data da stabilire nel regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. 6. Il reddito proveniente da interessi sulle operazioni finanziate a titolo di impegni assunti nell'ambito di precedenti FES e sui fondi dell'11° FES gestiti dalla Commissione e' accreditato su uno o piu' conti bancari aperti a nome della Commissione e utilizzato conformemente all'articolo 6. L'uso del reddito proveniente da interessi maturati sui fondi gestiti dalla BEI e' stabilito nell'ambito del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. 7. In caso di adesione di un nuovo Stato all'Unione, gli importi e i criteri di contribuzione di cui al paragrafo 2, lettera a), sono modificati con decisione del Consiglio che delibera all'unanimita', su proposta della Commissione. 8. Le risorse finanziarie possono essere adeguate con decisione unanime del Consiglio, in particolare per agire a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE. 9. Fatte salve le norme e procedure decisionali di cui all'articolo 8, qualsiasi Stato membro puo' versare alla Commissione o alla BEI contributi volontari per sostenere la realizzazione degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE. Gli Stati membri possono inoltre cofinanziare progetti o programmi, ad esempio nell'ambito di iniziative specifiche gestite dalla Commissione o dalla BEI. E' garantita la titolarita' di queste iniziative a livello nazionale da parte degli Stati ACP. Il regolamento sull'esecuzione e il regolamento finanziario di cui all'articolo 10 comprendono le necessarie disposizioni sul cofinanziamento da parte dell'11º FES e sulle attivita' di cofinanziamento degli Stati membri. Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio dei loro contributi volontari. 10. L'Unione e i suoi Stati membri eseguono una verifica dei risultati valutando il grado di esecuzione degli impegni e degli esborsi, nonche' gli effetti e l'impatto dell'aiuto fornito. La verifica viene eseguita in base a una proposta della Commissione. (1)GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. (2) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4. (3) GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3. (4) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32. (5) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. (6) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1. (7) GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30 (8) Decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del 9º Fondo europeo di sviluppo (FED) (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.)

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 Risorse stanziate per gli Stati ACP L'importo di 29.089 milioni di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), e' ripartito fra gli strumenti di cooperazione nel modo seguente: a) l'importo di 24.365 milioni di EUR per finanziare programmi indicativi nazionali e regionali. Quest'assegnazione serve a finanziare: i) i programmi indicativi nazionali degli Stati ACP conformemente agli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE; ii) i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione regionale e interregionale e dell'integrazione degli Stati ACP conformemente agli articoli da 6 a 11 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE; b) l'importo di 3.590 milioni di EUR per finanziare una cooperazione regionale e interregionale che interessi molti o tutti gli Stati ACP, conformemente agli articoli da 12 a 14 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE. La dotazione puo' comprendere un sostegno strutturale alle istituzioni e agli organismi creati a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE. Questa dotazione copre l'assistenza per le spese di funzionamento del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato all'accordo di partenariato ACP-UE; c) una parte delle risorse di cui alle lettere a) e b) potrebbe essere utilizzata per far fronte a esigenze impreviste e attenuare gli effetti negativi a breve termine di shock esogeni, conformemente agli articoli 60, 66, 68, 72, 72 bis e 73 dell'accordo di partenariato ACP-UE e agli articoli 3 e 9 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE, ivi comprese, ove opportuno, le situazioni che richiedono aiuti umanitari complementari di emergenza e di soccorso a breve termine, qualora tali azioni di sostegno non possano essere finanziate dal bilancio UE; d) l'importo di 1.134 milioni di EUR assegnati alla BEI per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalita' e le condizioni di cui all'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE, compreso un contributo supplementare di 500 milioni di EUR alle risorse del Fondo investimenti, gestito come un fondo rotativo, e 634 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse e dell'assistenza tecnica connessa ai progetti di cui agli articoli 1, 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE nel periodo dell'11° FES.

Accordo-art. 3

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