LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Type Legge
Publication 2014-12-23
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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521.Agli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia si applicano le esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno previste dalle disposizioni statali vigenti per i rimanenti enti del territorio nazionale. Sino a quando gli obiettivi della regione sono espressi in termini di tetto di spesa, sono, altresi', escluse dal patto di stabilita' interno le somme restituite dagli enti locali alla regione.

522.E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare i predetti contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione Friuli Venezia Giulia e dei relativi enti locali per far fronte alle esigenze di finanza pubblica.

523.Gli oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 515, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, trovano compensazione per pari importo a valere sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

524.La regione Friuli Venezia Giulia e' autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. A decorrere dall'anno 2016 le risorse per le attivita' di cui al presente comma sono stabilite in 10 milioni di euro annui.

525.A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a 70 milioni di euro annui.

527.Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e' finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1º settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalita' di cui al secondo comma del citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 526, lettera a), del presente articolo. A decorrere dall'anno 2016 tale dotazione e' incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese di cui al citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come modificato dal citato comma 526 del presente articolo.

528.Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo.

529.L'importo di cui al comma 528 e' determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard e' definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

530.Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 527 al presente comma.

531.A decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e' attribuito al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualita' di capitale della Repubblica.

532.Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nonche' alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei confronti del comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di bilancio del comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, puo' essere autorizzata dal comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

534.Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.

535.Per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

536.All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2015».

537.In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passivita' esistenti gia' oggetto di rinegoziazione, non puo' essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento.

539.All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,».

540.Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalita' e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.

541.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti modalita' e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

542.All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2015».

543.Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilita' di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.

544.Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2015. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

545.All'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato gia' trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, puo' essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente».

546.All'articolo 1, comma 573-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2014».

547.Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonche' quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla societa' Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale. Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle societa' pubbliche.

548.All'articolo 46-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La societa' Expo 2015 s.p.a. puo' altresi' richiedere a Consip Spa, nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, di essere supportata nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e del comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013. A tal fine Consip spa si puo' anche avvalere dell'elenco dei prezzi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014, di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

549.Dopo il comma 12-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' aggiunto il seguente: «12-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruita' economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per la prosecuzione degli interventi per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra., e' rilasciato da CONSIP SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta. Il termine e' sospeso in caso di richiesta motivata di chiarimenti o documenti e riprende a decorrere dal giorno del loro arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario adotta ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa gia' disposte».

550.A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia-Romagna» sono soppresse. Il decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, e' abrogato.

553.Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552 si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilita' ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge.

554.All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attivita' di cui al comma 1. Il piano, per le attivita' sulla terraferma, e' adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

555.Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano le disposizioni di cui ai commi da 556 a 588 del presente articolo.

556.Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute. (6) (14)

557.Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilita' delle regioni stesse per finalita' sanitarie».

558.All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla prevenzione delle malattie ereditarie» sono inserite le seguenti: «, nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA».

563.Le disposizioni di cui ai commi 560, 561 e 562 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

564.Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' inserito il seguente: «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilita' degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilita' economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2».

565.Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.

566.Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilita' individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

567.Dopo il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' inserito il seguente: «7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso».

568.La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 567 del presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed e' effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

570.COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232.

572.Dopo il comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti: «81-bis. Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».

573.All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

574.All'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.».

575.I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 574, che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all'adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

576.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

577.In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 576, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

578.Il commissario, nominato ai sensi del comma 577 del presente articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 576 del presente articolo.

579.Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

580.In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 579, si applicano le disposizioni dei commi 577 e 578.

581.Al commissario, nominato ai sensi del comma 577 del presente articolo, si applica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

582.Dopo il comma 4 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «4-bis. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonche' l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea. 4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalita' di cui al comma 4-bis, nonche' l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 4-quater. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse». All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonche' dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici.

583.Al quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «del secondo anno successivo a quello in corso,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno successivo a quello di verifica,».

585.All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da: «Entro il 30 giugno 2013» fino a: «Prontuario farmaceutico nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee».

586.Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalita' di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.

588.Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell'ambito delle attivita' previste ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, attraverso il Network permanente per l'Health Technology Assessment (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, nonche' di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell'iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilita' dei medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.

589.L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e' abrogato.

590.Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al primo periodo secondo modalita' semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4 della parte III dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, e successive modificazioni, e' presentata mediante autocertificazioni. Dalla pubblicazione del provvedimento dell'AIFA di cui al secondo periodo nella Gazzetta Ufficiale, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 2019. I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato presso l'AIFA entro la data del 30 giugno 2017 sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022.

591.Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanita', previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'AIFA e con la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirughi e degli odontoiatri, nel rispetto dei principi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalita' per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto e' fissato il periodo in cui e' comunque ammessa la prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose e sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.

592.Dall'attuazione del comma 591 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

594.Le somme del fondo di cui al comma 593 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 593, secondo le modalita' individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

595.All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo e' superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento e' ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto».

596.Il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, monitora, a decorrere dal 2015, gli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali di cui al comma 593 e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta diffusione dei medicinali innovativi.

597.Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 593, lettera b).

598.Agli oneri derivanti dal comma 593, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

599.Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per salvaguardare la collettivita' da rischi per la salute, il Ministero della salute e' autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attivita' di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie nonche' l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffusive di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.

600.Al fine di garantire l'avvio delle attivita' nell'unita' per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, e' autorizzato l'incremento del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unita' di alto isolamento. Il contributo e' erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute.

601.All'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualita', la cui misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione di cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma».

602.Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia» e' autorizzato un contributo fino a 15 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, nonche' la relazione, asseverata dal Collegio dei revisori dei conti, di quelli gia' effettuati per i medesimi scopi. Il contributo e' erogato previa approvazione del predetto piano e della predetta relazione da parte del Ministero della salute, con separata indicazione degli investimenti gia' eseguiti e di quelli da eseguire. Per gli investimenti da eseguire l'erogazione delle somme e' effettuata per stati di avanzamento lavori.

603.Al fine di garantire il perseguimento delle finalita' di cui al comma 602, la composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO e' integrata con un membro nominato dal Ministro della salute, la cui partecipazione al Consiglio non da' luogo all'attribuzione di indennita' o a compensi comunque denominati. Lo statuto del CNAO e' conseguentemente adeguato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

604.In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.

605.L'erogazione della somma di cui al comma 604 e' condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 604, la cui verifica e' demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

606.All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e' rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo».

607.Al fine di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attivita' di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, cosi' come attestato dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2030 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attivita' sanitaria del predetto Istituto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore complessita' gestita dall'ISMETT. La regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014.

608.La Regione siciliana, assicura, nell'ambito dei programmi operativi di cui al comma 607, l'approvazione di un programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT, da attuare a decorrere dal 30 giugno 2015, monitorato dai tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005.

610.Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza».

612.I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalita' e i tempi di attuazione, nonche' l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicita' ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613.Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di societa' costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della previsione normativa originaria.

614.Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

615.Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto puo' avvenire a favore di societa' interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

617.I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 16-bis, comma 8, abrogato dal precedente periodo, ove non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie di progetto, sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale e utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia per l'Italia digitale. All'articolo 3-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,» sono soppresse. Il comma 3-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

618.Il presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, previa intesa con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco ai sensi dell'allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054, dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attivita' portuali.

619.In conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 618, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo comprese nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del comune di Trieste per essere destinate alle finalita' previste dagli strumenti urbanistici. Il comune di Trieste aliena, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di uso in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente dell'Autorita' di sistema portuale, d'intesa con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo.

619-bis.Al fine di promuovere lo sviluppo di progetti unitari di riqualificazione e di gestione delle aree e degli immobili del Porto vecchio di Trieste, l'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale puo' delegare il comune di Trieste a svolgere, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia nonche' in armonia con la normativa vigente in materia di demanio marittimo, la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto vecchio amministrati in via esclusiva dalla stessa Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, che e' unico titolare del rapporto concessorio.

620.L'uso delle aree demaniali del Porto vecchio di Trieste e' disciplinato da apposito regolamento dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, da emanare in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), dall'articolo 8, comma 3, lettera h), e dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

621.All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

622.I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente articolo.

623.All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».

624.Le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e' determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 621 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, e' ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

625.La disposizione di cui al comma 623 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1º gennaio 2015.

627.Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 626 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate.

628.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

630.Ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 629 del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso e' eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.

631.Le disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3), sono applicabili per un periodo di quattro anni.

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