DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192
2.L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita' nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il ((31 dicembre 2016)). Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.
Art. 12
Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali
2.Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
((2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015"))
Art. 13
Federazioni sportive nazionali
1.E' differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.
Art. 14
Proroga contratti affidamento di servizi
1.Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuita' delle attivita' dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.
((1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 418, le parole: "15 febbraio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015";
al comma 419, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio"))
Art. 15
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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