DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2014-11-10
State In force
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Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2015

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6, lettere a) e b) del medesimo articolo 62;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero";

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale;

Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;

Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l'articolo 13 che disciplina il Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunita' europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunita' europee;

Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante "Approvazione del Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera c)";

Visto l'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, recante "Disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)";

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si e' espresso con pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si e' espresso con nota in data 17 aprile 2014;

Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 settembre 2014;

Su proposta del Ministero dell'interno, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Subentro alle anagrafi tenute dai comuni

1.L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di subentro e le modalita', idonee a garantire l'integrita', l'univocita' e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico.

3.Il Ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale di statistica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualita' dei dati registrati nell'ANPR nella fase di subentro.

4.L'ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito del subentro, i dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi.

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