DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2014, n. 195

Type DPR
Publication 2014-11-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed, in particolare, l'articolo 27 che dispone l'emanazione del regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150;

Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica della direttiva 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 maggio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002

2.Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, come modificate dalla lettera l) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli oggetti realizzati in conformita' alle norme anteriormente vigenti possono essere commercializzati per ulteriori 12 mesi.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne - Prev. n. 4557

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