DECRETO 18 novembre 2014, n. 201

Type Decreto
Publication 2014-11-18
Ultimo aggiornamento 2015-01-20
State In force
Source Normattiva
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1.Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, la sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'articolo 38 del Testo Unico n. 81 del 2008.

2.L'attivita' del medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

3.Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non e' possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, gli accertamenti vengono eseguiti, anche mediante convenzioni con enti esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.

Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: «Art. 38. (Titoli e requisiti del medico competente). - 1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresi' necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro». 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».

Art. 7

Servizi di vigilanza

2.Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi aventi competenza ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico n. 81 del 2008 ed il servizio di vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo interviene previo coordinamento con detti organi.

Note all'art. 7: - Per l'articolo 13 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, vedi note alle premesse.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1.Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 8: - Per il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338, vedi nelle note alle premesse.

Art. 9

Abrogazioni

1.Il regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 29 agosto 1997, n. 338, e' abrogato.

Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 73

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