DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8
Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, la cui disciplina si applica, fra l'altro, agli ascensori considerati in servizio pubblico;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio, e in particolare l'articolo 11, comma 1, ai sensi del quale le disposizioni del Capo II del regolamento medesimo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in particolare l'articolo 16 che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Considerato che la Commissione europea, in data 24 novembre 2011, ha emesso, nei confronti dell'Italia, una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE, in base, tra l'altro, alla motivazione che le disposizioni regolamentari che recepiscono le due suddette direttive comunitarie si riferiscono ai soli ascensori in servizio privato, mentre nelle direttive stesse non si rinviene tale distinzione; nonche' in base alla motivazione che la disciplina relativa agli ascensori in servizio pubblico, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, contengono talune disposizioni piu' restrittive rispetto a quanto previsto dalla direttive 95/16/CE e 2006/42/CE;
Considerato, pertanto, che al fine di evitare l'aggravio della procedura di infrazione si rende necessario modificare le disposizioni regolamentari di cui sopra per renderle integralmente aderenti a quanto previsto dalle ripetute direttive europee;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana:
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
2.La documentazione da presentare all'organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, e' stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 02/03/2015, n. 50 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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