DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2015, n. 21
5.La Commissione puo' omettere il colloquio nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto, dandone tempestiva comunicazione all'interessato tramite la questura competente. Nei casi di incapacita' o impossibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale, la certificazione prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto, qualora non risulti gia' compresa nella documentazione allegata alla domanda e' presentata a cura dell'interessato entro i termini fissati per l'audizione.
6.Il colloquio si svolge secondo i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto. La Commissione adotta idonee misure affinche' il colloquio si svolga in condizioni di riservatezza, in modo da garantire la riservatezza dell'identita', delle dichiarazioni dei richiedenti e delle condizioni dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
7.Se il richiedente, benche' regolarmente convocato, non si presenta al colloquio, senza aver chiesto e ottenuto il rinvio, la Commissione decide ai sensi dell'articolo 6, comma 5. Nella decisione la Commissione da' atto che la stessa e' stata assunta in mancanza di colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto.
Note all'art. 5: - Il capo II del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, reca: «Principi fondamentali e garanzie». - Si riporta il testo integrale dell'art. 31 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 31 (Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi). - 1. Il richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda. 2.». - Si riporta il comma 2 dell'art. 28 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 28 (Esame prioritario). - (Omissis). 2. Nei casi previsti dall'art. 21, appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui e' stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'art. 21, comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi due giorni. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 12, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 13 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 12 (Colloquio personale). - (Omissis). 2. La Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale. 3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi. 4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorita' decidente decide sulla base della documentazione disponibile. (Omissis).». «Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio personale). - 1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorita' decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari. 2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio puo' essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza. 3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potesta' o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'art. 26, comma 5. 4. Se il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ai sensi dell'art. 16, questi e' ammesso ad assistere al colloquio.». - Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140: «Art. 8 (Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari). - 1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. 2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del regolamento. 3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze. 4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. 5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce rossa italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi e' svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.».
Art. 6
Decisione
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)).
3.La decisione su ogni domanda e' assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale, secondo i criteri previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto. Quando la domanda presentata dal genitore e' estesa ai figli minori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto, la decisione e' assunta in modo individuale per il genitore e per ciascuno dei figli.
4.La decisione di cui al comma 1 e' assunta entro i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto.
5.Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 7, del presente regolamento e dall'articolo 22, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile nella prima seduta utile dall'accertamento dell'evento, e comunque non oltre tre giorni decorrenti dal medesimo evento.
6.La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione e' corredata da motivazione di fatto e di diritto, da' conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato.
7.La decisione sulla domanda di protezione internazionale e' inviata tempestivamente alla questura per la notifica all'interessato e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla scadenza del termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
8.Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria la Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del modello predisposto dalla Commissione nazionale.
Art. 7
Disposizioni per l'esame prioritario
1.Quando nel corso dell'istruttoria la Commissione accerta che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, omette il colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto, ed adotta contestualmente la decisione, dandone immediata notizia ai competenti uffici della questura per la notifica del provvedimento all'interessato.
2.Negli altri casi previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere b) e c), del decreto, la Commissione, fissa il colloquio nella prima seduta disponibile, entro i termini previsti dall'articolo 27, comma 2, del decreto per i richiedenti accolti nei CARA, e dall'articolo 28, comma 2, del decreto, per i richiedenti trattenuti nei CIE.
Note all'art. 7: - Per l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, vedi nelle note all'art. 5. - Si riporta l'art. 28, comma 1 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 28 (Esame prioritario). - 1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando: a) la domanda e' palesemente fondata; b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identita' del richiedente. (Omissis).». - Per l'art. 28, comma 2 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 5. - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 27 (Procedure di esame). - (Omissis). 2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi. (Omissis).».
Art. 8
Disposizioni sul ricorso giurisdizionale
1.Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 16 del decreto, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato.
2.Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di un difensore di fiducia e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3.Al richiedente asilo che ha proposto ricorso sono riconosciute le condizioni di accoglienza previste dall'articolo 36 del decreto, salvo il caso in cui il richiedente sia decaduto dalle medesime condizioni ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto.
4.Fino all'adozione dell'ordinanza cautelare di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il richiedente rimane nel centro in cui si trova.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo integrale dell'art. 16 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 16 (Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali). - 1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. 2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'art. 94 del medesimo decreto.». - Si riporta il testo integrale dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139: «Art. 79 (Contenuto dell'istanza). - 1. L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita', contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente; b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'art. 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.». - Si riporta il testo integrale dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): «Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio). - 1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi [idonei e] disponibili ad assumere le difese di ufficio. 1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 del codice, e' necessario il conseguimento di attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione. 2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche. 3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello. 4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire: a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1; b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettivita' della difesa; c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilita' di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze. 5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2. 6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio. 7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'. 8. 9.». - Si riporta il testo integrale dell'art. 36 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 36 (Accoglienza del ricorrente). - 1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'art. 35, si applica l'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all'art. 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'art. 21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'art. 20 con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.». - Per l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 19, commi 4 e 5 del decreto legislativo del 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 209: «Art. 19 (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). - (Omissis). 4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, ovvero c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell'ipotesi prevista dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto legislativo. 5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (Omissis).».
Art. 9
Disposizioni per l'istituzione dei CARA
1.I centri di accoglienza per richiedenti asilo, di cui all'articolo 20 del decreto, sono istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2.Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, o apposite aree all'interno di esse, possono essere destinate alle finalita' di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno.
3.In sede di realizzazione dei centri di cui al comma 1 sono previsti appositi spazi, adeguatamente allestiti, da destinare ad attivita' della Commissione territoriale, ai servizi di informazione, orientamento legale e supporto psicologico, al ricevimento delle visite per i richiedenti asilo, alla prima assistenza medica generica ed all'assistenza alla persona, allo svolgimento di attivita' ricreative o di studio e per il culto.
Note all'art. 9: - Per l'art. 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 1. - Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.
Art. 10
Modalita' di permanenza nei CARA
1.E' consentita l'uscita giornaliera dal centro con l'obbligo di rientrare nelle ore notturne secondo gli orari fissati nelle linee guida di cui all'articolo 12.
2.Il richiedente puo' allontanarsi dal centro per un periodo superiore nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto, previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, o di un suo delegato.
3.L'allontanamento dal centro, autorizzato ai sensi del comma 2, deve essere in ogni caso compatibile con i tempi della procedura di esame della domanda. Il diniego della richiesta di allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto.
4.Il gestore del CARA informa senza indugio la prefettura dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro, per le successive comunicazioni alla questura ed alla Commissione territoriale competente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto.
5.Al momento dell'ingresso nel centro vengono fornite al richiedente tutte le informazioni relative alle regole di convivenza, come definite dal prefetto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, ai servizi di cui puo' usufruire, alle disposizioni vigenti in materia di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa la possibilita' di trasferimento in altro centro per motivate ragioni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto, anche attraverso la consegna di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore e redatto con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto.
Note all'art. 10: - Per l'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 1. - Per l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 3. - Per l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta l'art. 22, comma 1 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 22 (Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento). - 1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'art. 20, comma 2, e' subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21 e' comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'art. 20 o del periodo di trattenimento di cui all'art. 21, e' fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 11. (Omissis).».
Art. 11
Disposizioni per la gestione dei CARA
1.Il prefetto della provincia in cui e' istituito il CARA puo' affidarne la gestione ad enti locali o ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dal titolo II, articoli 20 e 27, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
3.Il direttore del centro e' scelto tra il personale in possesso di diploma di laurea della classe L-39 - Servizio sociale o di un titolo equipollente ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o dell'assistenza sociale; diploma di laurea della classe LM-87 in servizio sociale e politiche sociali, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione; diploma di laurea della classe LM-51 in psicologia unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione e con esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; diploma di laurea magistrale con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale.
4.Il direttore del centro predispone e regola i servizi dedotti in contratto ed e' responsabile della gestione degli stessi.
5.Il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro.
6.Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, stabilisce le modalita' con cui effettuare almeno trimestralmente verifiche sul rispetto degli standard di accoglienza previsti dal contratto di cui al comma 1 e sul rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 20 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100: «Art. 20 (Appalti di servizi elencati nell'allegato II B - articoli 20 e 21 direttiva 2004/18; articoli 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 157/1995; art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 158/1995). - 1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B e' disciplinata esclusivamente dall'art. 68 (specifiche tecniche), dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). 2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.». «Art. 27 (Principi relativi ai contratti esclusi). - 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti. 2. Si applica altresi' l'art. 2, commi 2, 3 e 4. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e' ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilita'. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'art. 118.». - Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, si veda nelle note all'art. 5. - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'11 novembre 2011, recante «Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990 della medesima durata, alle lauree ex decreto ministeriale n. 509/1999 e alle lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2011, n. 44.».
Art. 12
Disposizioni per l'accoglienza e l'accesso ai CARA
1.Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, adotta le linee guida per la regolamentazione della vita nei CARA, in modo da assicurare il rispetto della sfera privata, la dignita' e la salute dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per persone portatrici di particolari esigenze, nonche' prevedere un orario di uscita adeguato alle esigenze degli ospiti ed alla funzionalita' del centro e modalita' di ascolto dei richiedenti sull'erogazione dei servizi di accoglienza.
2.Ferme restando le prerogative di accesso dei membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, accedono comunque ai CARA, con le modalita' fissate con le linee guida di cui al comma 1, i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e gli avvocati dei richiedenti.
4.Le linee guida di cui al comma 1 definiscono, infine, le modalita' di accesso dei familiari ed eventualmente di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.
5.Il prefetto competente in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il CARA, in conformita' alle linee guida di cui al comma 1, adotta le disposizioni necessarie per assicurare una ordinata convivenza, con particolare riferimento alle esigenze organizzative e di sicurezza del centro, al rispetto della privacy ed agli orari delle visite.
Art. 13
Commissione nazionale per il diritto di asilo
2.Le informazioni inserite nel centro di documentazione di cui al comma 1, lettera e), sono messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, su richiesta, degli organi giurisdizionali.
Note all'art. 13: - Per l'art. 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo integrale dell'art. 20 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: «Art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarieta' sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.».
Art. 14
Cessazione e revoca della protezione internazionale
1.La Commissione nazionale, appena viene a conoscenza di una possibile causa di cessazione o di revoca della protezione internazionale, prevista dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, svolge l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari, anche presso la questura competente. Qualora ritiene di avviare il procedimento per la cessazione o la revoca, informa l'interessato dell'avvio del procedimento di esame del suo diritto alla protezione internazionale, dei motivi dell'esame, della possibilita' di produrre dichiarazioni scritte sui motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o dichiarato cessato, della possibilita' di chiedere di essere ascoltato dalla Commissione nazionale e dispone, ove lo ritenga necessario, l'audizione del medesimo. Dell'avvio del procedimento, la Commissione informa altresi' l'ufficio della questura competente.
2.L'audizione si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto. Qualora l'interessato, benche' regolarmente convocato, non si presenti al colloquio, senza aver chiesto il rinvio ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto, o non trasmetta la certificazione sull'impossibilita' di sostenere il colloquio prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile. La decisione e' comunicata alla questura per la notifica all'interessato.
3.La Commissione nazionale decide entro trenta giorni dal colloquio o dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2. Avverso la decisione di revoca o di cessazione della Commissione nazionale e' ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 35 del decreto.
4.Ove sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la Commissione nazionale riconosce uno status di protezione internazionale diverso da quello di cui dichiara la cessazione o la revoca ((...)).
5.Nel caso in cui la Commissione nazionale dichiari la cessazione o la revoca della protezione internazionale, al soggetto che ha perso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo se sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
6.Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria, che scade nel corso del procedimento davanti alla Commissione nazionale, e' rinnovato fino alla decisione della Commissione.
Art. 15
Opuscolo informativo
2.L'opuscolo di cui al comma 1 e' tradotto nelle lingue indicate dall'articolo 10, comma 4, del decreto e nelle altre ritenute necessarie dalla Commissione nazionale ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno.
Note all'art. 15: - Per il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 si veda nelle note art. 3. - Per l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 6. - Per l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 3.
Art. 16
Assistenza sanitaria
1.Il richiedente ha accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo integrale degli articoli 34 e 35 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: «Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale). - 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validita' temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. 2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. 3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e' determinato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti. 4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale puo' essere altresi' richiesta: a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio; b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304. 5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3. 6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico. 7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale e' iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.». «Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale). - 1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia. 3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita' di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini italiani. 5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano. 6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.».
Art. 17
Disposizione finanziaria
1.Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Abrogazioni
Note all'art. 18: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, recante «Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132.».
Art. 19
Disposizione finale
1.I rinvii al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato contenuti in ogni altra disposizione normativa si intendono, per quanto di ragione, riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2015
Interno, foglio n. 410
Note all'art. 19: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, si veda nelle note alle premesse.
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)