DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2015, n. 26
Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che prevede che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa delegata prevista dall'articolo 2 della legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
2.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione GRASSO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015
Interno, foglio n. 565
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