LEGGE 11 marzo 2015, n. 35

Type Legge
Publication 2015-03-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2015 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: dal 1° agosto 2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Agreement

Allegato AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF TURKEY ON SOCIAL SECURITY Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA PREVIDENZA SOCIALE Premessa Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, nell'intento di disciplinare le relazioni tra i due Stati (in appresso denominate "Parti Contraenti") in materia di sicurezza sociale, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Definizioni dei termini (1) I termini utilizzati nel presente Accordo avranno il seguente significato: a) "Territorio": Per quanto riguarda l'Italia, la Repubblica Italiana; Per quanto riguarda la Turchia, la Repubblica di Turchia; b) "Legislazione": tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano i regimi di sicurezza sociale, come specificato nel paragrafo 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo; c) "Autorita' Competente": Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute; Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; d) "Istituzione Competente": l'istituto o gli istituti previdenziali preposti all'attuazione della legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo e all'erogazione delle prestazioni; e) "Istituzione": l'istituzione o le istituzioni preposte all'attuazione della legislazione di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo; f) "Assicurato": la persona che e' ed e' stata soggetta alla legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo; g) "Periodo Assicurativo": il periodo durante il quale sono stati versati i contributi previdenziali, effettivi o figurativi, in virtu' della legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo; h) "Prestazioni e pensioni": tutte le prestazioni o le pensioni, inclusi tutti i componenti delle stesse, erogati dai fondi pubblici, ivi incluso qualsiasi aumento, indennita' di rivalutazione o indennita' integrativa, salvo che non sia diversamente previsto dal presente Accordo; i) "Residenza": residenza permanente; j) "Soggiorno": temporanea dimora; k) "Familiare": le persone definite o riconosciute come familiari dalla legislazione applicata dall'istituzione competente; l) "Beneficiario": le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione delle Parti Contraenti; m) "Superstite": le persone definite o riconosciute come superstiti e aventi diritto in virtu' della legislazione delle Parti Contraenti. (2) Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo avra' il significato ad esso attribuito dalla legislazione delle Parti Contraenti.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Legislazione a cui si applica l'Accordo (1) Il presente Accordo si applichera' alle seguenti legislazioni in materia di: Per quanto riguarda la Repubblica Italiana: a) Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e la reversibilita' dei lavoratori dipendenti, i regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e la gestione separata di tale assicurazione; b) Assicurazione per la maternita' e la malattia, compresa la tubercolosi; c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; d) Assicurazione per la disoccupazione involontaria; e) I regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti. Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia: a) Invalidita', vecchiaia, reversibilita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennita' di disoccupazione, malattia e maternita' in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o piu' datori di lavoro; b) Invalidita', vecchiaia, reversibilita', infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente; c) Invalidita', vecchiaia, reversibilita' e assicurazioni sanitarie generali per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche; d) Invalidita', vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennita' di disoccupazione, malattia e maternita' in base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti presso i fondi (esclusi i dipendenti pubblici ed il personale assunto in virtu' del Decreto Legge n. 399) di cui all'Articolo Provvisorio n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506; (2) Il presente Accordo si applichera' anche a qualsiasi legislazione che modifichi, aggiorni o sostituisca o integri la legislazione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. (3) L'applicazione del presente Accordo alla legislazione relativa a nuovi regimi di sicurezza sociale o a nuovi rami assicurativi dovra' essere attuata tramite un nuovo Accordo sottoscritto a tal fine dalle Parti Contraenti. (4) Il presente Accordo non si applichera' alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di' prestazioni assistenziali ed altre prestazioni non contributive finanziate tramite la fiscalita' generale o relative alle integrazioni al trattamento minimo.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Campo di applicazione soggettivo dell'Accordo Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le disposizioni dello stesso si applicheranno alle persone che siano state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti Contraenti o che siano soggette alla legislazione di una delle Parti Contraenti, inclusi i familiari di tali persone ed i loro superstiti.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Parita' di trattamento Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti e alle quali si applicano le disposizioni del presente Accordo, godranno degli stessi diritti e saranno soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale nazione.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Esportabilita' delle prestazioni Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le prestazioni erogate in base alla legislazione della Parte Contraente, competente al pagamento, dovranno essere corrisposte nella stessa misura alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo 3 del presente Accordo, anche se residenti nel territorio dell'altra Parte. Nel caso in cui tali persone risiedano nel territorio di un paese terzo, le prestazioni saranno corrisposte conformemente alla legislazione della Parte Contraente responsabile del pagamento.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Disposizioni generali Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo: (1) Le persone impiegate nel territorio di una delle Parti Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria attivita' professionale nel territorio di una delle Parti Contraenti saranno, per quanto concerne tale rapporto di lavoro o attivita' autonoma, soggette alla legislazione della Parte Contraente in cui lavorano anche se residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente o se il loro datore di lavoro o la sede legale del loro datore di lavoro sia ubicata nel territorio dell'altra Parte Contraente. (2) I dipendenti pubblici e le persone considerate tali di una delle Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente alla quale appartiene l'amministrazione di cui sono dipendenti. (3) La persona impiegata da una filiale o dalla sede permanente di un'impresa nel territorio di una Parte Contraente diverso da quello in cui tale impresa ha la propria sede legale sara' soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e ubicata tale filiale o sede permanente.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Distacco temporaneo Nel caso in cui una persona impiegata nel territorio di una Parte Contraente sia distaccata temporaneamente dal proprio datore di lavoro per l'espletamento di un determinato lavoro nel territorio dell'altra Parte Contraente, tale persona sara' soggetta, in riferimento a quel rapporto di lavoro, alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Nel caso in cui un lavoratore autonomo che svolge la propria attivita' nel territorio di una delle Parti Contraenti si trasferisca nel territorio dell'altra Parte Contraente per svolgervi temporaneamente la propria attivita', tale lavoratore sara' soggetto alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. In entrambi i casi, tale periodo potra' essere prorogato previa approvazione delle Autorita' Competenti o degli Organi preposti a tal fine dalle Autorita' Competenti di entrambe le Parti Contraenti.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Personale delle societa' di trasporto internazionale La persona che sia membro di equipaggio viaggiante di una impresa operante, per proprio conto o per conto di terzi, nel settore dei servizi di trasporto internazionale per passeggeri o merci, su strada, ferrovia, per aria o mare ed avente la propria sede legale nel territorio dell'altra Parte Contraente sara' soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Membri di equipaggio e marittimi (1) La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente sara' soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente. (2) Se la persona che e' impiegata in un porto o nelle acque territoriali di una Parte Contraente, ma che non e' membro dell'equipaggio di una nave, viene impiegata nelle attivita' di carico, scarico e riparazione di una nave battente bandiera dell'altra Parte Contraente o incaricata della supervisione di tali attivita', la stessa sara' soggetta alla legislazione della Parte Contraente a cui appartengono il porto o le acque territoriali. (3) La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente e che viene remunerata per tale impiego da una persona fisica o giuridica avente residenza o sede legale nel territorio dell'altra Parte Contraente sara' soggetta alla legislazione di quest'ultima Parte Contraente se risiede nel territorio di tale Parte; ai fini dell'applicazione della suddetta legislazione, l'impresa o la persona che corrisponde la remunerazione sara' considerata datore di lavoro.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Missioni diplomatiche e funzionari consolari (1) I membri delle missioni diplomatiche o gli addetti consolari di una delle Parti Contraenti, come pure le persone impiegate al servizio privato di tali funzionari o addetti, che siano distaccati nel territorio della Parte che li ospita, saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente che li ha distaccati. (2) Le persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno soggette alla legislazione della Parte Contraente che le ospita, se assunte localmente. Tuttavia, potranno optare per l'applicazione della legislazione dello Stato per il quale lavorano entro tre mesi dalla data della loro assunzione, a condizione che siano cittadini della Parte Contraente che li impiega.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Eccezioni Le Autorita' Competenti o gli Organi designati da tali Autorita' delle Parti Contraenti potranno concordare eventuali eccezioni agli Articoli da 6 a 10 del presente Accordo, per quanto concerne la legislazione applicabile ad una persona o ad una categoria di persone.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Totalizzazione dei periodi assicurativi (1) Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti subordini il diritto alle prestazioni al completamento di determinati periodi assicurativi, l'istituzione competente di tale Parte dovra' prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, ove non coincidano, e considerarli alla stregua di periodi assicurativi completati in virtu' della legislazione della prima Parte Contraente. (2) Per quanto concerne le indennita' giornaliere in denaro di malattia e maternita', la totalizzazione dei periodi di cui all'articolo 1 del presente Articolo potra' essere applicata solo se la persona in questione e' assicurata nel territorio della Parte Contraente in base alla cui legislazione e' stata presentata la domanda di prestazione.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Lavoro o soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente (1) Laddove le condizioni di un assicurato che sia stato temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte Contraente per svolgere una determinata attivita', nonche' quelle dei suoi familiari conviventi a carico, richiedessero cure mediche, essi riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o maternita' per conto e a spese della Parte Contraente in cui il datore di lavoro ha la propria sede legale. (2) Laddove le condizioni dei lavoratori assicurati in base alla legislazione di una Parte Contraente, nonche' quelle dei loro familiari conviventi a carico, richiedessero cure mediche urgenti durante il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o maternita' per conto e alle spese della Parte Contraente in cui i lavoratori sono assicurati. (3) Nel caso in cui i lavoratori assicurati in base alla legislazione di una Parte Contraente, nonche' i loro familiari conviventi a carico, si trasferissero nel territorio dell'altra Parte Contraente mentre stanno beneficiando di prestazioni sanitarie, di malattia o maternita' erogate dall'istituzione di una Parte Contraente, essi continueranno a ricevere tali prestazioni; fermo restando che il beneficiario dovra' ottenere l'autorizzazione dell'istituzione competente prima di tornare nell'altra Parte Contraente. L'autorizzazione potra' essere negata in caso di certificato medico attestante che le condizioni di salute della persona in questione non consentono di viaggiare nell'altra Parte Contraente. (4) Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre le modalita' e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Prestazioni sanitarie per i familiari dell'assicurato (1) I familiari di una persona avente diritto alle prestazioni sanitarie in virtu' della legislazione di una Parte Contraente in base alla quale e' assicurato, che risiedono nel territorio dell'altra Parte Contraente, avranno diritto a ricevere le prestazioni, in base a quanto previsto dalla legislazione della parte Contraente nel cui territorio risiedono, ove non abbiano diritto alle prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio abitualmente risiedono. I costi delle prestazioni sanitarie saranno coperti dall'istituzione competente presso la quale i familiari dell'assicurato sono assicurati in virtu' della sua iscrizione presso tale istituzione competente. (2) Laddove i familiari di cui al paragrafo l del presente Articolo soggiornino o trasferiscano la propria residenza nel territorio della Parte Contraente in cui ha sede l'istituzione competente, essi riceveranno le prestazioni sanitarie conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente. (3) Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre le modalita' e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Prestazioni sanitarie per i pensionati ed i loro familiari (1) I titolari di pensione in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti, ed i loro familiari, avranno diritto a ricevere le prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono. (2) I titolari di pensione in virtu' della legislazione di una Parte Contraente che sono residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come anche i loro familiari, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte Contraente, come se il diritto alla prestazione pensionistica fosse acquisito in base alla legislazione di tale Parte, a spese dell'istituzione competente. Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre le modalita' e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna. (3) Conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, laddove le condizioni del pensionato o dei suoi familiari che risiedono con lui nel territorio di una Parte Contraente, richiedessero cure mediche urgenti durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi avranno diritto a ricevere le prestazioni conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente e a spese della stessa. (4) Laddove le condizioni dei titolari di pensione in virtu' della legislazione di una Parte Contraente e quelle dei loro familiari richiedessero cure mediche urgenti durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra parte Contraente, essi riceveranno prestazioni sanitarie a spese dell'istituzione presso la quale sono iscritti.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Presidi ortopedici, protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza I presidi ortopedici, le protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza saranno forniti, salvo casi di assoluta urgenza, previa autorizzazione dell'istituzione competente. La lista di tali prestazioni sara' allegata all'Accordo Amministrativo.

Accordo-art. 17

Articolo 17 Prestazioni in denaro Le prestazioni in denaro saranno erogate dall'istituzione competente conformemente alla legislazione applicabile.

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