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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2015, n. 84

Current text a fecha 2019-09-13

Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;

Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo comma;

Visto l'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Art. 2

Dipartimenti del Ministero

Titolo II AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 3

Capo del dipartimento

1.Ad ogni dipartimento e' preposto un Capo del dipartimento.

3.Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del dipartimento, nell'ambito del quale vengono altresi' svolte, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la progettazione e il controllo di gestione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonche' le attivita' generali necessarie per l'attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Ufficio del Capo del dipartimento svolge, altresi', attivita' di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del dipartimento e a quelli periferici e, in coerenza con gli indirizzi dell'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali, assicura il coordinamento dell'attivita' internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole direzioni generali. ((2))

((

3-bis.L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e' conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture. Per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalita' nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.

))

4.((Ciascun Capo del dipartimento)) e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un vice Capo nominato per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche dirigenziali complessive del Ministero.

5.Il vice Capo e' nominato tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo. L'incarico di vice Capo e' conferito con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.

6.Al fine del coordinamento delle attivita' dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche del personale e' istituita la Conferenza dei capi dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La Conferenza e' convocata dal Ministro, che puo' anche presiederla ed e' composta dal Capo di gabinetto e dai Capi dipartimento. Le modalita' di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell'Ispettorato generale del Ministero, il Capo dell'Ufficio legislativo nonche' i dirigenti generali ai quali sono affidate responsabilita' nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo.

Art. 4

Dipartimento per gli affari di giustizia

1.Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.

2.Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: ((a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorita' giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attivita' relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attivita' relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili; b) Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all'estero in materia civile; attivita' di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali e conseguente monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; rapporti con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati;)) c) Direzione generale degli affari giuridici e legali: contenzioso nel quale e' interessato il Ministero, in raccordo con le direzioni generali, anche degli altri dipartimenti, competenti per le materie interessate; contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo; esecuzione delle sentenze nelle materie di competenza del dipartimento. Restano ferme, in materia di contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 6, comma 3, nonche' quelle previste dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4.Nell'ambito del dipartimento opera, sotto la vigilanza e il controllo del Capo del dipartimento, l'Ufficio centrale degli archivi notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti previsti dalla legge 17 maggio 1952, n. 629. L'Ufficio centrale e' altresi' competente per i provvedimenti disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni.

Art. 5

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

1.Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.

Art. 5-bis

(Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia)

1.Il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo. Il Dipartimento garantisce l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione della giustizia. Il capo del Dipartimento assume le funzioni di responsabile della transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le suddette funzioni possono essere delegate a un direttore generale dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali.

Art. 6

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

1.Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo.

3.Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attivita' ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2 ((...)) ((; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita' informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'Ufficio comunicazione e stampa; informatica penitenziaria in raccordo con le competenti direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia)).

Art. 7

(( (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'). ))

((

1.Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.

3.

Il Capo del Dipartimento esercita l'attivita' ispettiva e tiene i rapporti con le autorita' giudiziarie italiane ed estere.))

Titolo III AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Art. 8

(( (Organi di decentramento amministrativo). ))

((

1.Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e relativa tabella E) come sostituita dalla tabella B) allegata al presente regolamento.

2.Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e i centri per la giustizia minorile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

))

Art. 9

(( (Funzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). ))

((

))

Art. 10

(( (Risorse finanziarie degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). ))

((

1.Il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie assegna le risorse finanziarie e strumentali al dirigente preposto agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2020, N. 175))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2020, N. 175))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2020, N. 175))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2020, N. 175))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2020, N. 175))

Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

(( (Disposizioni finali). ))

((

1.All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonche' alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G), allegate al presente decreto.

2.Con uno o piu' decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.

3.La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

4.Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante. Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.

5.Il Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti.

6.Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.

))

Art. 17

Divieto di nuovi o maggiori oneri

1.Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1717

Tabelle

Tabella A TABELLA SOPPRESSA DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2020, N. 175 ---------- Tabella B (( (articolo 16, comma 3) PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 1) Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (sede Torino); 2) Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol (sede Padova); 3) Lombardia (sede Milano); 4) Emilia-Romagna (sede Bologna); 5) Toscana (sede Firenze); 6) Lazio (sede Roma); 7) Campania (sede Napoli); 8) Puglia, Basilicata (sede Bari); 9) Calabria (sede Catanzaro); 10) Sicilia (sede Palermo); 11) Sardegna (sede Cagliari); 12) Umbria, Marche (sede Perugia); 13) Abruzzo, Molise (sede Pescara).)) ------------ Tabella C (( (articolo 16, comma 4) Ministero della giustizia Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale | Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa | Dotazione organica | | --- | --- | | Dirigenti 1^ fascia | 23 * | | Dirigenti 2^ fascia | 395 ** | | Totale Dirigenti | 418 | | | | | Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria | Dotazione organica | | Dirigenti generali penitenziari | 20 | | Dirigenti penitenziari | 402 | | Totale Dirigenti | 422 | * di cui uno assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. ** di cui 40 assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.)) ---------- Tabella D (( (articolo 16, comma 4) Ministero della giustizia Amministrazione giudiziaria Dipartimento per gli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia Dotazione organica complessiva del personale amministrativo | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | Dotazione organica dal 1° luglio 2026 | | --- | --- | --- | | Dirigenti 1^ fascia | 18 | 18 | | Dirigenti 2^ fascia | 330 | 330 | | Totale Dirigenti | 348 | 348 | | | | | | Area | Dotazione organica | Dotazione organica dal 1° luglio 2026 | | Area Funzionari | 14.001 | 16.601 | | Area Assistenti | 26.902 | 27.302 | | Area Operatori | 3.808 | 3.808 | | Totale aree | 44.711 | 47.711 | | | | | | Totale complessivo | 45.059 | 48.059 | )) -------- Tabella E (( (articolo 16, comma 4) Ministero della giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Dotazione organica complessiva del personale amministrativo | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | | --- | --- | | Dirigenti penitenziari | | | Dirigenti generali penitenziari | 19 | | Dirigenti istituti penitenziari | 350 | | Dirigenti Area 1^ | | | Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa | 29 | | Totale qualifiche dirigenziali | 398 | | | | | Aree | Dotazione organica | | Area Funzionari | 2.319 | | Area Assistenti | 2.362 | | Area Operatori | 31 | | Totale aree | 4.712 | | | | | Totale complessivo | 5.110 | )) -------- Tabella F (( (articolo 16, comma 4) Ministero della giustizia Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' Dotazione organica complessiva del personale amministrativo | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | | --- | --- | | Dirigenti 1^ fascia - carriera amministrativa | 4 | | Dirigente generale penitenziario | 1 | | Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa | 19 | | Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - carriera penitenziaria | 52 | | Totale Dirigenti | 76 | | | | | Aree | Dotazione organica | | Area Funzionari | 3383 | | Area Assistenti | 1157 | | Area Operatori | 27 | | Totale aree | 4.567 | | | | | Totale complessivo | 4.643 | )) -------- Tabella G (( (articolo 16, comma 4) Ministero della giustizia Amministrazione degli Archivi notarili Dotazione organico complessiva del personale amministrativo | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | | --- | --- | | Dirigenti 1^ fascia - carriera amministrativa | 1 | | Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa | 17 | | Totale Dirigenti | 18 | | | | | Aree | Dotazione organica | | Area Funzionari | 141 | | Area Assistenti | 251 | | Area Operatori | 100 | | Totale aree | 492 | | | | | Totale complessivo | 510 | ))