LEGGE 15 giugno 2015, n. 89

Type Legge
Publication 2015-06-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2015 Vigenza internazionale del trattato per l'Italia: 5 settembre 2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 15.886 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Trattato-art. 1

Allegato TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, qui di seguito denominati «Parti Contraenti»; Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; Considerato che, a tal fine, appare necessario abrogare il Trattato per l'Estradizione di Delinquenti sottoscritto tra le Parti Contraenti a Citta' del Messico il 22 maggio 1899, sostituendolo con altro trattato recante previsioni piu' aggiornate e complete; Ritenendo quindi, che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione; Hanno stabilito quanto segue: Art. 1. Obbligo di Estradare Ciascuna Parte Contraente di comune accordo si impegna ad estradare, in conformita' alle disposizioni dei presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.

Trattato-art. 2

Art. 2. Reati che danno luogo all'Estradizione 1. Ai fini di questo Trattato, l'estradizione puo' essere concessa quando: a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un (1) anno; b) la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare e' di almeno sei (6) mesi. 2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia. 3. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente. 4. L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 5. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 dei presente articolo, lo Stato Richiesto puo' concedere l'estradizione per tutti quei reati.

Trattato-art. 3

Art. 3. Motivi di Rifiuto Obbligatori L'estradizione non e' concessa: a) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dalla legislazione dello Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine: i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia non sono considerati reati politici; ii) non sono considerati reati di natura politica i reati di terrorismo, ne' qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere pregiudicata per una dei suddetti motivi; c) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto; d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta o sara' sottoposta, per il reato per quale e' domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa avvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si e' svolto in contumacia non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione; e) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle Autorita' competenti dello Stato Richiesto; f) se, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, e' intervenuta la prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena in conformita' alla legislazione dello Stato Richiesto; g) se il reato per il quale e' domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto; h) se lo Stato Richiesto ha concesso rifugio o asilo politico alla persona richiesta; i) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranita', la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti cori i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

Trattato-art. 4

Art. 4. Motivi di Rifiuto Facoltativi L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) se il reato per il quale e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; b) se lo Stato Richiesto, nei tenere conto della gravita' del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Trattato-art. 5

Art. 5. Estradizione del Cittadino 1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorita' competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce allo Stato Richiesto, per mezzo delle Autorita' Centrali di cui al successivo articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 3. Lo Stato Richiesto comunica prontamente allo Stato Richiedente il seguito dato e l'esito del procedimento.

Trattato-art. 6

Art. 6. Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro. 2. Le Autorita' Centrali sono: Il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana; Il Ministero degli Affari Esteri degli Stati Uniti Messicani. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.

Trattato-art. 7

Art. 7. Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari 1. La richiesta di estradizione e' formulata per iscritto e deve contenere quanto segue: a) l'indicazione dell'autorita' giudiziaria richiedente; b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa; c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta. Se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione a tale Stato. 2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata: a) dalla copia autentica dell'ordine di arresto emesso dall'Autorita' competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale; o b) dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta. 3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, sono esenti da legalizzazione e sono sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle Autorita' competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.

Trattato-art. 8

Art. 8. Informazioni Supplementari Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato puo' richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive.

Trattato-art. 9

Art. 9. Decisione 1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente lo Stato Richiedente della sua decisione. 2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.

Trattato-art. 10

Art. 10. Principio di Specialita' 1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, ne' sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che: a) la persona estradata, dopo aver lasciato territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente; b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque (45) giorni da quando ha avuto la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore; c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, puo' prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per altro reato differente da quello che ha motivato la richiesta di estradizione, in conformita' alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo, lo Stato Richiesto puo' richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'articolo 7. 2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato Richiedente puo' adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione. 3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato e' modificata nel corso del processo, la persona estradata puo' essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.

Trattato-art. 11

Art. 11. Riestradizione ad uno Stato Terzo 1. Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, senza consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'articolo 7.

Trattato-art. 12

Art. 12. Arresto Provvisorio 1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente puo' domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio e' avanzata per iscritto mediante le Autorita' Centrali previste dall'articolo 6 di questo Trattato. 2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto puo' richiedere informazioni supplementari a norma dell'articolo 8. 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure cautelari imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta (60) giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. 5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformita' alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

Trattato-art. 13

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