LEGGE 16 giugno 2015, n. 93

Type Legge
Publication 2015-06-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2015 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 1° ottobre 2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 33 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

Allegato ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CANADA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Canada, desiderosi di rafforzare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e Avendo preso atto delle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni di sicurezza sociale dalla data della firma dell'Accordo di Sicurezza Sociale tra Italia e Canada, avvenuta a Toronto il 17 novembre 1977, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, (a) "prestazione" designa ogni prestazione in danaro, pensione o assegno che siano previsti dalla legislazione di ciascuna Parte, ivi incluso ogni supplemento o incremento relativo a tale prestazione in danaro, pensione o assegno; (b) "autorita' competente" designa, in relazione ad una Parte, il Ministro o i Ministri responsabili dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale su tutto o parte del territorio di tale Parte; (c) "istituzione competente" designa, in relazione all'Italia, un'istituzione incaricata dell'applicazione della legislazione indicata nell'Articolo 2, paragrafo l lettera (a) ed in relazione al Canada, l'autorita' competente; (d) "periodo accreditabile" designa un periodo di contribuzione o di residenza utile ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione in virtu' della legislazione dell'una o dell'altra Parte; designa altresi', in relazione all'Italia, un periodo assimilato dalla legislazione italiana ad un periodo di contribuzione e, in relazione al Canada, un periodo durante il quale e' erogabile una pensione di invalidita' in virtu' del Regime Pensionistico del Canada; (e) "pubblico impiego" designa, in relazione all'Italia, l'impiego di una persona dipendente da una Amministrazione pubblica e, in relazione al Canada, l'impiego quale membro della Polizia Reale Canadese o delle Forze Armate del Canada, l'impiego di qualsiasi persona dipendente dal Governo del Canada, o dal governo o da un ente municipale di qualsiasi provincia, ed include qualsiasi rapporto d'impiego che possa essere designato come tale dalla competente autorita' di ciascuna delle due Parti; (f) "Governo del Canada" designa il Governo nella sua qualita' di rappresentante di Sua Maesta', di diritto Regina del Canada, rappresentata dal Ministro dell'Occupazione e dell'Immigrazione; (g) "legislazione" designa, in relazione all'Italia, le leggi, i regolamenti e gli altri atti legislativi relativi alle branche e ai regimi di sicurezza sociale come specificati nell'Articolo 2, paragrafo 1, lettera (a) e, in relazione al Canada, le leggi e i regolamenti come specificato nell'Articolo 2, paragrafo 1, lettera (b). 2. Ogni altro termine non definito nel presente articolo ha il significato ad esso attribuito dalla legislazione applicabile.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Legislazioni alle quali si applica l'Accordo 1. Il presente Accordo si applica: (a) per quanto concerne l'Italia: (i) alla legislazione concernente l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; (ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla-lettera (i); (iii) alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; (iv) alla legislazione concernente le prestazioni familiari per i titolari di pensione; (b) per quanto concerne il Canada: (i) all'Old Age Security Act e ai relativi regolamenti; (ii) al Regime pensionistico del Canada e ai relativi regolamenti. 2. Il presente Accordo si applica ugualmente alle leggi, ai regolamenti e agli altri atti legislativi che modifichino le legislazioni di cui al precedente paragrafo 1. 3. Il presente Accordo si applica altresi' alle leggi, ai regolamenti e ad altri atti legislativi che estendano la legislazione esistente di una Parte a nuove categorie di beneficiari, sempreche' tale Parte non abbia notificato all'altra la sua opposizione all'estensione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di detta normativa.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Persone alle quali si applica l'Accordo Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione del Canada o dell'Italia, nonche' ai loro Familiari e superstiti, secondo quanto specificato dalla legislazione applicabile dell'una o dell'altra Parte.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Eguaglianza di trattamento Ogni persona che e' o e' stata soggetta alla legislazione di una Parte, nonche' i suoi familiari a carico e i superstiti, godono dei diritti e sono soggetti agli obblighi della legislazione dell'altra Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima Parte.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Esportabilita' delle prestazioni 1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo, le prestazioni acquisite da ogni persona di cui all'Articolo 3, ai sensi della legislazione di' una delle Parti o in virtu' del presente Accordo, sono erogabili nel territorio dell'altra Parte e non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario risiede nel territorio di questa seconda Parte. 2. Le prestazioni erogabili in virtu' del presente Accordo ad una persona che e' o che e' stata soggetta alla legislazione di entrambe le Parti, ed ai suoi familiari o superstiti, sono erogate anche nel territorio di un terzo Stato.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Principi generali 1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni successive di questa parte II: (a) un lavoratore dipendente che svolga la propria attivita' nel territorio di una Parte e' soggetto, rispetto a questa attivita', unicamente alla legislazione di questa Parte; (b) un lavoratore autonomo residente nel territorio di una Parte che svolge la propria attivita' nel territorio di entrambe le Parti, e' soggetto, rispetto a questa attivita', soltanto alla legislazione della prima Parte. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera (b), un lavoratore e' considerato risiedere nel territorio della Parte in cui dispone di una dimora permanente e, se dispone di una dimora permanente nei territori di entrambe le Parti, e' considerato risiedere nel territorio della Parte nel quale ha il centro principale dei propri interessi.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Distacchi 1. Un lavoratore dipendente che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia inviato dal proprio datore di lavoro a lavorare nel territorio dell'altra Parte, e' soggetto, rispetto a questa attivita', soltanto alla legislazione della prima Parte, per un periodo non superiore a 24 mesi. 2. Il periodo, di cui al precedente paragrafo, puo' essere esteso, su richiesta del datore di lavoro e del lavoratore, qualora le autorita' competenti di entrambe le Parti ritengano che le motivazioni addotte dai richiedenti giustifichino l'estensione.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Personale occupato sulle piattaforme continentali 1. Le disposizioni dell'Articolo 7 si applicano anche ad una persona che sia inviata a lavorare su di una installazione per l'esplorazione del fondo e del sottosuolo marino dell'area o dello sfruttamento delle sue risorse minerali, situata sulla piattaforma continentale di' una Parte come se l'installazione fosse situata nel territorio di questa Parte. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'area della piattaforma continentale di una Parte include ogni area oltre il limite delle acque territoriali di quella Parte che, secondo il diritto internazionale e le leggi di questa Parte, sia un'area rispetto alla quale tale Parte possa esercitare diritti sul fondo e sottosuolo marino e sulle loro risorse naturali.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Impiego a bordo di navi e di aeromobili 1. Una persona che, fatto salvo quanto previsto dal presente Accordo, sarebbe soggetta alla legislazione di entrambe le Parti per quanto riguarda l'impiego come membro dell'equipaggio di una nave, sara' soggetta, rispetto a tale impiego, soltanto alla legislazione italiana se la nave batte bandiera italiana, e alla legislazione canadese in ogni altro caso. 2. Il personale navigante alle dipendenze di una compagnia aerea internazionale operante nel territorio di entrambe le Parti sara' soggetto, in relazione a tale attivita', alla legislazione della Parte nel cui territorio la compagnia aerea ha la sua sede legale, salvo che tale personale abbia la residenza permanente nel territorio dell'altra Parte, nel qual caso e' soggetto alla legislazione di quest'ultima Parte.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Pubblici dipendenti 1. Una persona legata da un rapporto di pubblico impiego con una Parte, che venga inviata per ragioni di servizio nel territorio dell'altra Parte e' soggetta, per quanto concerne tale impiego, unicamente alla legislazione della prima Parte. 2. Una persona stabilmente residente in Canada che venga ivi assunta con contratto disciplinato dalla legge italiana o da quella locale, da una Pubblica Amministrazione italiana, e' soggetta, per quanto concerne tale rapporto di lavoro, unicamente alla legislazione canadese, salvo che essa abbia la cittadinanza italiana, nel qual caso puo' optare di essere soggetta alla legislazione italiana. 3. Una persona stabilmente residente in Italia che venga ivi assunta in un pubblico impiego del Canada e' soggetta, per quanto concerne tale impiego, unicamente alla legislazione italiana, salvo che essa abbia la cittadinanza canadese nel qual caso puo' optare di essere soggetta alla legislazione canadese. L'opzione di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere effettuata entro tre mesi dall'inizio del rapporto di lavoro o, nel caso di una persona che sia gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, entro tre mesi da tale data. 5. Le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 concernenti la tutela previdenziale del personale domestico al servizio esclusivo degli agenti diplomatici e le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 concernenti la tutela previdenziale del personale al servizio esclusivo degli agenti consolari, sono applicabili a tali categorie di persone.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Deroghe Le competenti autorita' delle Parti possono, di comune accordo, stabilire delle deroghe alle disposizioni degli articoli da 6 a 10 rispetto a qualsiasi persona o categoria di persone.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Definizione di taluni periodi di residenza in riferimento alla legislazione del Canada Ai fini del calcolo dell'ammontare delle prestazioni ai sensi dell'Old Age Security Act: (a) qualora una persona sia soggetta al Regime pensionistico del Canada o al regime pensionistico autonomo di una provincia del Canada durante un qualsiasi periodo di residenza in Italia, tale periodo e' considerato, per detta persona, per il coniuge e per i familiari a carico che risiedano con essa e che non siano a causa del loro impiego soggetti alla legislazione italiana, come periodo di residenza in Canada; (b) qualora una persona sia soggetta alla legislazione italiana durante un qualsiasi periodo di residenza in Canada, tale periodo non viene considerato come periodo di residenza in Canada, per detta persona, per il coniuge e per i familiari che risiedono con essa e che non sono a causa del loro impiego soggetti al Regime pensionistico del Canada o ad un regime pensionistico autonomo di una provincia canadese.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Periodi ai sensi della legislazione canadese e italiana 1. Se una persona non ha diritto ad una prestazione perche' non ha compiuto sufficienti periodi accreditabili ai sensi della legislazione di una Parte, il diritto a tale prestazione verra' determinato totalizzando tali periodi con quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a condizione che i periodi non si sovrappongano. 2. (a) Al fine di stabilire il diritto ad una prestazione ai sensi dell'Old Age Security Act canadese, un periodo accreditabile ai sensi della legislazione italiana, o di residenza in Italia, a partire dall'eta' in cui i periodi di residenza in Canada sono ritenuti validi ai fini di tale Old Age Security Act, verra' considerato come un periodo di residenza in Canada. (b) Al fine di stabilire il diritto ad una prestazione ai sensi del Regime pensionistico del Canada, un anno solare che comprenda un periodo di almeno 13 settimane accreditabile ai sensi della legislazione italiana, verra' considerato come un anno di versamento di contributi ai sensi del Regime pensionistico del Canada. 3. Al fine di determinare il diritto ad una prestazione ai sensi della legislazione italiana, (a) un anno solare che sia considerato periodo accreditabile ai sensi del Regime pensionistico del Canada sara' considerato come 52 settimane di contribuzione ai sensi della legislazione italiana; (b) una settimana che sia considerata periodo accreditabile ai sensi dell'Old Age Security Act canadese e che non sia accreditabile ai sensi del Regime pensionistico del Canada, sara' considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Periodi ai sensi della legislazione di Stati terzi Se una persona non ha diritto ad una prestazione sulla base dei periodi accreditabili ai sensi delle legislazioni delle due Parti, totalizzati come previsto dall'articolo 13, il diritto a tale prestazione verra' stabilito totalizzando detti periodi con quelli accreditabili ai sensi della legislazione di uno Stato terzo con il quale entrambi le Parti hanno concluso separati Accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Periodo minimo per la totalizzazione Nonostante quanto disposto agli articoli 13 e 14, se la durata complessiva dei periodi accreditabili ai sensi della legislazione di una Parte e' inferiore ad un anno (52 settimane") e se, considerando soltanto questi periodi, non sussiste il diritto ad una prestazione ai sensi di detta legislazione, l'istituzione competente di detta Parte non sara' tenuta a concedere prestazioni in relazione a tali periodi in virtu' del presente Accordo. Tuttavia questi periodi verranno presi in considerazione dall'istituzione competente dell'altra Parte per stabilire il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di questa Parte, in applicazione del presente Capitolo.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Ammissione all'assicurazione volontaria italiana Ai fini dell'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione italiana, i periodi accreditabili ai sensi della legislazione canadese, ove necessario, saranno totalizzati con i periodi accreditabili ai sensi della legislazione italiana, sempre che non si sovrappongano.

Accordo-art. 17

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