LEGGE 16 giugno 2015, n. 94

Type Legge
Publication 2015-06-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2015 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 10 agosto 2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per l'anno in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al precedente periodo, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Pinotti, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN SULLA COOPERAZIONE MILITARE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, di' seguilo denominati le Parti. operando sulla base delle disposizioni dell'Accordo di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan del 5 maggio 1997, - basandosi sulle norme del diritto internazionale e tenendo conto degli impegni internazionali dei rispettivi Paesi, - desiderosi di estendere la cooperazione militare ed approfondire la comprensione in tale campo tra i due Stati, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Il presente Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo militare, basata su principi di parita' dei diritti e di reciprocita' ed effettuata in conformita' alle rispettive legislazioni interne.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 Le Parti realizzeranno la cooperazione militare nei seguenti campi: 1) politica di difesa; 2) istruzione militare; 3) importazione ed esportazione di armamento e materiali militari, in conformita' alle rispettive normative e regolamenti; 4) approvvigionamento logistico; 5) legislazione militare e servizio giuridico nelle Forze Armate; 6) medicina militare; 7) attivita' internazionale di peacekeeping; 8) cultura e sport. 9) altri campi d'interesse reciproco. 2. Nel corso della realizzazione della cooperazione, le Parti determineranno e svilupperanno nuovi campi di cooperazione. 3. Al fine di realizzare campi concreti della cooperazione, le Parti potranno stipulale singoli accordi oppure protocolli.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 Le Parti realizzeranno la cooperazione militare attraverso le seguenti modalita': 1) visite ufficiali, incontri di lavoro tra le delegazioni delle Parti; 2) scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e di incontri di lavoro; 3) partecipazione a conferenze e seminari; 4) istruzione nelle scuole militari; 5) partecipazione a progetti formativi, addestrativi, tirocini e corsi; 6) partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari; 7) scambio di informazioni e documentazioni relativi ai campi di cooperazione; 8) partecipazione ad eventi sportivi e cultura 9) altre modalita' definite di comune accordo.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Le Parti promuoveranno l'importazione ed esportazione di materiali per la Difesa, compresi i relativi componenti, nei seguenti settori: - Aeronautico; - Navale; - approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento). 2. L'eventuale riesportazione verso Paesi terzi sara' soggetta al preventivo benestare del Paese cedente.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Le autorita' della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la giurisdizione sul personale ospitato per quanto riguarda i reati contro la legislazione del Paese ospitante. 2. Le autorita' della Parte inviante hanno il diritto di esercitare la giurisdizione su tutti i reati contro la propria legislazione nazionale commessi dal proprio personale nell'esercizio o in connessione con l'attivita' di servizio nel territorio della Parte ospitante. 3. Se la legislazione della Parte ospitante commina pene diverse da quelle previste dalla legislazione del Paese inviante, le autorita' di entrambe le Parti addiverranno ad una decisione comune, attraverso i canali diplomatici, per assicurare i diritti del personale della Parte inviante, in conformita' agli accordi internazionali sottoscritti ed alle rispettive legislazioni.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 Gli Organi delegati autorizzati dalle Parti per l'attuazione del presente Accordo sono: - da Parte italiana: il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana; - da Parte kazaka: il Ministero della Difesa della Repubblica del Kazakhstan.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 1. Gli Organi delegati dalle Parti, annualmente, elaboreranno il piano di cooperazione militare per l'anno successivo, che dovra' essere concordato ed accettato entro il 15 novembre dell'anno precedente. 2. Nel piano di cooperazione militare saranno riportate le attivita', le forme di cooperazione, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento, gli Enti responsabili, le fonti di finanziamento e gli altri aspetti riguardanti lo svolgimento delle attivita'.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 1. Le Parti sosterranno autonomamente tutte le spese connesse alla realizzazione del presente Accordo se non diversamente specificato nel medesimo o in ogni fattispecie concreta. Tuttavia, ogni attivita' effettuata nell'ambito del presente Accordo sara' soggetta alla programmazione di bilancio ed alla disponibilita' dei fondi delle Parti. 2. La Parte ospitante garantira' i trattamenti medici di emergenza ai membri della Parte inviante nonche' i servizi di trasporto sul proprio territorio. 3. La Parte inviante ricoprira' le spese per: 1) il trasporto della propria delegazione per/da il luogo di visita nel territorio della Parte ospitante; 2) la formalizzazione dei necessari documenti di ingresso richiesti dalla Parte ospitante; 3) vitto e alloggio sul territorio dello Parte ospitante.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 Le Parti effettueranno scambi di informazioni classificate solo dopo la stipula di un Accordo internazionale sulla reciproca protezione di informazioni classificate.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 Le Parti si impegnano a risolvere i contenziosi che potranno insorgere sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo tramite trattative e consultazioni.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12 Il presente Accordo puo' essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle Parti, da protocolli supplementari condivisi dalle Parti i quali costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore cosi' come specificato nell'Articolo 13 del presente Accordo.

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13 1. Il presente Accordo avra' una durata a tempo indeterminato ed entrera' in vigore dalla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si saranno comunicati, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. 2. Il presente Accordo cessera' i suoi effetti sei mesi dopo che una delle Parti abbia notificato per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di porre fine al presente Accordo. 3. Nel caso di cessazione della validita' del presente Accordo, le attivita' in corso, avviate sulla base del presente Accordo, potranno essere completate. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 07 Giugno 2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, kazaka, inglese e russa, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione delle previsioni del presente Accordo, il testo in lingua inglese prevarra'. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica del Kazakhstan (Firma) (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

Agreement Between The Government of the Italian Republic and The Government of the Republic of Kazakhstan on Military Cooperation Parte di provvedimento in formato grafico

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