LEGGE 18 giugno 2015, n. 95

Type Legge
Publication 2015-06-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2015 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 17 agosto 2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Disposizioni di attuazione

1.Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all'articolo 1 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonche' dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

Art. 4

Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate

1.Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, la societa' Poste italiane Spa, le societa' di gestione del risparmio, le societa' finanziarie e le societa' fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonche' le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, comma 7.

2.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all'articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.

Art. 5

Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti

2.Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entita' non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entita'. 2-bis.((A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente ai conti finanziari di entita' non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 2, le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtu' dei quali le persone fisiche esercitano il controllo sulle medesime entita'.)) ((1)) 2-ter. ((A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente alle quote nel capitale di rischio detenute in un'entita' di investimento che e' un dispositivo giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtu' dei quali le persone fisiche e le entita' oggetto di comunicazione detengono le medesime quote.)) ((1)) 2-quater. ((Per i conti finanziari esistenti alla data del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, se non sono gia' presenti nei database consultabili elettronicamente detenuti dalle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, sono acquisite, dalle medesime istituzioni, entro la data del 31 dicembre 2027.)) ((1))

3.A partire dal 1º luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonche' di entita' non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o piu' persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

4.A partire dal 1º gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonche' di entita' non finanziarie passive, ovunque residenti.

5.Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.

6.Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonche' il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entita' non finanziarie passive, ovunque residenti.

7.Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1º gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge.

8.Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo articolo 4, comma 2, secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2.

9.Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' dovuta la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione e' dovuta.

Art. 6

Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonche' tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie

1.Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5.

2.I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.

3.Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 2, sono stabiliti le modalita' e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7

Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilita' primaria di sostituto d'imposta statunitense

1.Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, che agiscono in qualita' di intermediario qualificato con responsabilita' primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorita' statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo.

2.Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 8

Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte

1.Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, diverse da quelle di cui all'articolo 7, che corrispondono pagamenti di fonte statunitense di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo, comunicano all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui all'articolo 7 della presente legge.

2.Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 9

Sanzioni

1.Nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2.La sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1.

3.Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 8 comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 7, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualita' di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorita' statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America.

Art. 10

Disposizioni applicabili

1.Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1.All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

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