LEGGE 18 giugno 2015, n. 96
Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2015 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 10 agosto 2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3.361.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo-art. 1
Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese; Nell'intento di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Soggetti Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di una o di entrambe le Parti Contraenti.
Accordo-art. 2
Art. 2. Imposte considerate 1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di una Parte Contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: (a) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (b) per quanto concerne la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong; (i) l'imposta sugli utili; (ii) l'imposta sui salari; e (iii) l'imposta sulla proprieta'; ancorche' riscosse mediante accertamento. 4. L'Accordo si applichera' alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti, nonche' ad ogni altra imposta che rientra nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo che una Parte Contraente potra' istituire in futuro. Le autorita' competenti delle Parti contraenti comunicheranno vicendevolmente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali. 5. Le imposte esistenti, nonche' le imposte istituite dopo la firma del presente Accordo, sono di seguito definite quali «imposta italiana» oppure «imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong», a seconda del contesto.
Accordo-art. 3
Art. 3. Definizioni generali 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa applicazione: (a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; (b) l'espressione «Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong» designa ogni territorio in cui si applica la legislazione fiscale della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese; (c) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (d) l'espressione «autorita' competente» designa: (i) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; (ii) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, il Commissioner of Inland Revenue, o un suo rappresentante autorizzato o ogni persona o ente autorizzato a svolgere le attuali funzioni del Commissioner o funzioni analoghe; (e) le espressioni «una Parte Contraente» e «l'altra Parte Contraente» designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong; (f) le espressioni «impresa di una Parte Contraente» e «impresa dell'altra parte Contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di una Parte Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altra Parte Contraente; (g) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di una Parte Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altra Parte Contraente; (h) il termine «nazionali», per quanto riguarda l'Italia, designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza italiana; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' con la legislazione in vigore in Italia: (i) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa' e ogni altra associazione di persone; (j) il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, a seconda del contesto. 2. Nel presente Accordo. le espressioni "imposta italiana" e "imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong" non includono gli importi che rappresentano sanzioni o interessi applicati ai sensi della legislazione di una delle Parti contraenti relativamente alle imposte cui si applica il presente Accordo ai sensi dell'articolo 2. 3. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte relativamente alle imposte cui si applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detta Parte sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detta Parte.
Accordo-art. 4
Art. 4. Residenti 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di una Parte Contraente" designa: (a) per quanto riguarda l'Italia, ogni persona che, in virtu' della legislazione italiana, e' ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in Italia soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in Italia; (b) per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, (i) ogni persona che risiede abitualmente nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong; (ii) ogni persona che soggiorna nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong per un periodo superiore a 180 giorni durante un esercizio fiscale o per un periodo superiora a 300 giorni in due esercizi fiscali consecutivi, uno dei quali e' l'esercizio rilevante; (iii) una societa' costituita nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong o una societa' che, se costituita al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, sia normalmente diretta o controllala nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong. (iv) ogni altra persona costituita ai sensi della legislazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong o, se costituita al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, che sia normalmente diretta o controllata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong. (c) per quanto riguarda entrambe le Parti Contraenti, il Governo o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambe le Parti Contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: (a) detta persona e' considerata residente solo della Parte nella quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambe le Parti, e' considerata residente solo della Parte nella quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare la Parte nella quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuna delle Parti, essa e' considerata residente solo della Parte in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe le Parti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuna di esse, le autorita' competenti delle Parti Contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alla disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambe le Parti Contraenti, le autorita' competenti delle Parti Contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo tenuto conto della sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dall'Accordo.
Accordo-art. 5
Art. 5. Stabile organizzazione 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio: e (f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende altresi': (a) una cantiere o un progetto di costruzione, di installazione o di montaggio, o le attivita' di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attivita' oltrepassa sei mesi; (b) la prestazione di servizi (ivi compresi i servizi di consulenza) da parte di un'impresa, tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, in relazione a un cantiere, un progetto o ad attivita' di supervisione di cui al comma (a), se tali servizi continuano in una Parte Contraente in relazione a detto cantiere, progetto o attivita' per un periodo o periodi che in totale oltrepassano sei mesi in un periodo di dodici mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa qualsiasi altra attivita' che abbia carattere preparatorio o ausiliario; (f) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini della combinazione delle attivita' di cui ai commi da (a) a (e), purche' l'attivita' della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in una Parte contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quella Parte in relazione ad ogni attivita' intrapresa da questa persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, si esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in una Parte Contraente per il solo fatto che essa esercita in detta Parte la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediano che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 7. Il fatto che una societa' residente di una Parte Contraente controlli e sia controllata da una societa' residente dell'altra Parte Contraente ovvero svolga la propria attivita' in questa altra Parte (a mezzo di una stabile organizzazione oppure nel no) non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Accordo-art. 6
Art. 6. Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di una Parte Contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attivita' agricole o forestali situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significaato che a essa e' attribuito dal diritto della Parte Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. L'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, cave, sorgenti e altre risorse naturali sono considerati altresi' "beni immobili". Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati bene immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Accordo-art. 7
Art. 7. Utile delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di una Parte Contraente sono imponibili soltanto in detta Parte, a meno che l'impresa non svolga un'attivita' industriale o commerciale nell'altra Parte Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tale modo la sua attivita', gli utili che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili in detta altra Parte. 2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuna Parte Contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni svolte dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell'impresa stessa. 3. Qualora, in conformita' con il paragrafo 2, una Parte Contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di una delle Parti contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altra Parte Contraente, detta altra Parte, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione, effettua una rettifica corrispondente qualora concordi con la rettifica effettuata dalla prima Parte Contraente; se l'altra Parte Contraente non concorda con la rettifica effettuata, le Parti contraenti elimineranno di comune accordo la doppia imposizione che ne risulta. 4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non sono modificate da quelle del presente articolo.
Accordo-art. 8
Art. 8. Navigazione marittima e aerea 1. Gli utili che un'impresa di una Parte Contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detta Parte. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Accordo-art. 9
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