LEGGE 18 giugno 2015, n. 101
Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/2015 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 1° gennaio 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata: «Convenzione».
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima.
Art. 3
Autorita' centrale italiana
1.Ai fini della presente legge si intende per «autorita' centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Convention
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
Allegato CONVENZIONE SULLA COMPETENZA, LA LEGGE APPLICABILE, IL RICONOSCIMENTO, L'ESECUZIONE E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITA' GENITORIALE E DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI (conclusa il 19 ottobre 1996) Gli Stati firmatari della presente convenzione, Considerando che e' opportuno rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale, Desiderando evitare conflitti fra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori, Ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori. Confermando che il superiore interesse del minore e' di rilevanza fondamentale, Constatando la necessita' di rivedere la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorita' e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, Desiderando stabilire disposizioni comuni a tal fine, tenendo conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 1. La presente convenzione ha come fine: a) di determinare lo Stato le cui autorita' sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; b) di determinare la legge applicabile da tali autorita' nell'esercizio della loro competenza; c) di determinare la legge applicabile alla responsabilita' genitoriale; d) di assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti; e) di stabilire fra le autorita' degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della convenzione. 2. Ai fini della convenzione, l'espressione "responsabilita' genitoriale" comprende la potesta' genitoriale o ogni altro rapporto di potesta' analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 La convenzione si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al raggiungimento dell'eta' di 18 anni.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Le misure previste dall'art. 1 possono vertere in particolare su: a) l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilita' genitoriale, nonche' sulla sua delega; b) il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonche' il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza; c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; d) la designazione e le funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo; e) il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo; f) la supervisione da parte delle autorita' pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore; g) l'amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Sono esclusi dall'ambito della convenzione: a) l'accertamento e la contestazione della filiazione; b) la decisione sull'adozione e le misure che la preparano, nonche' l'annullamento e la revoca dell'adozione; c) il cognome e nome del minore; d) l'emancipazione; e) gli obblighi agli alimenti; f) le amministrazioni fiduciarie e le successioni; g) la previdenza sociale; h) le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanita'; i) le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati penali da parte di minori; j) le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 1. Le autorita', sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. 2. Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorita' dello Stato della nuova residenza
Convenzione-art. 6
Articolo 6 1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorita' dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell'art. 5. 2. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorita' dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: a) ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno; o b) il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente. Il trasferimento o il mancato ritorno del minore e' considerato illecito: a) se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o ogni altro ente individualmente, o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e b) se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di affidamento di cui alla lettera a) puo' in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato. 3. Finche' le autorita' citate al paragrafo primo conservano la loro competenza, le autorita' dello Stato contraente in cui il minore e' stato trasferito o trattenuto non possono adottare se non le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore, conformemente all'art. 11.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 1. In via eccezionale, l'autorita' dello Stato contraente competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che l'autorita' di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare in un caso particolare l'interesse superiore del minore, puo': - o richiedere a quell'autorita', direttamente o tramite l'Autorita' centrale di quello Stato, di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterra' necessarie, - o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l'autorita' dell'altro Stato. 2. Gli Stati contraenti una cui autorita' puo' essere richiesta o adita alle condizioni stabilite al paragrafo precedente sono: a) uno Stato di cui il minore sia cittadino, b) uno Stato in cui si trovino i beni del minore, c) uno Stato una cui autorita' sia stata chiamata a conoscere di un'istanza di divorzio o di separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio, d) uno Stato coi quale il minore presenti uno stretto legame. 3. Le autorita' interessate possono procedere ad uno scambio di vedute. 4. L'autorita' richiesta o adita alle condizioni previste al primo paragrafo potra' accettare la competenza, in nome e per conto dell'autorita' competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che cio' corrisponda all'interesse superiore dei minore.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 1. Le autorita' degli Stati contraenti di cui all'art. 8, paragrafo 2, ove ritengano di essere meglio in grado di valutare in un caso particolare l'interesse superiore del minore, possono: - o richiedere all'autorita' competente dello Stato contraente di residenza abituale del minore, direttamente o tramite l'Autorita' centrale di quello Stato, di permettere loro di esercitare la competenza ad adottare le misure di protezione che ritenessero necessarie, - o invitare le parti a presentare tale richiesta alle autorita' dello Stato contraente di residenza abituale del minore. 2. Le autorita' interessate possono procedere ad uno scambio di vedute. 3. L'autorita' all'origine della domanda puo' esercitare la competenza in nome e per conto dell'autorita' dello Stato contraente di residenza abituale del minore solo se tale autorita' avra' accettato la domanda.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 1. Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 9, le autorita' di uno Stato contraente, nell'esercizio della loro competenza a conoscere di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore che risieda abitualmente in un altro Stato contraente, o di annullamento del matrimonio, possono adottare, se la legge del loro Stato lo consente, misure di protezione della persona o dei beni del minore, a) qualora, all'inizio della procedura, uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la responsabilita' genitoriale nei confronti del minore, e b) qualora la competenza di queste autorita' ad adottare tali misure sia stata accettata dai genitori, nonche' da ogni altra persona che abbia la responsabilita' genitoriale nei confronti del minore, e tale competenza sia conforme all'interesse superiore del minore. 2. La competenza di cui al paragrafo primo ad adottare misure di protezione del minore cessa non appena la decisione che accoglie o rigetta l'istanza di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio sia divenuta irrevocabile o non appena la procedura sia terminata per un altro motivo.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 1. In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorita' di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti. 2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorita' competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dalla situazione. 3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo primo nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorita' di un altro Stato.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 1. Fatto salvo l'art. 7, le autorita' di uno Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti sono competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore aventi un carattere provvisorio e un'efficacia territoriale ristretta a quello Stato, sempre che tali misure non siano incompatibili con quelle gia' adottate dalle autorita' competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10. 2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorita' competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 si sono pronunciate sulle misure imposte dalla situazione. 3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo primo nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto nello Stato contraente in cui sono state adottate non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorita' di un altro Stato.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1. Le autorita' di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore devono astenersi dal decidere se, all'atto dell'introduzione della procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorita' di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in corso di esame. 2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica qualora le autorita' alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoche' le autorita' competenti ai sensi della convenzione non le avranno modificate, sostituite o abolite.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1. Nell'esercizio della. competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorita' degli Stati contraenti applicano la propria legge. 2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame. 3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui e' sopravvenuto il cambio e' la legge di quest'altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 1. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilita' genitoriale, senza l'intervento di un'autorita' giudiziaria o amministrativa, e' regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. 2. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilita' genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorita' giudiziaria o amministrativa, e' regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale entra in vigore. 3. La responsabilita' genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato. 4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l'attribuzione di pieno diritto della responsabilita' genitoriale ad una persona cui tale responsabilita' non fosse gia' stata attribuita e' regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 L'esercizio della responsabilita' genitoriale e' regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, e' regolato dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 La responsabilita' genitoriale prevista all'art. 16 potra' essere revocata o le sue condizioni di esercizio modificate da misure adottate in applicazione della convenzione.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 1. Non puo' essere contestata la validita' di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualita' di rappresentante legale secondo la legge dello Stato in cui l'atto e' stato concluso ne' puo' essere invocata la responsabilita' del terzo per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualita' di rappresentante legale secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che la responsabilita' genitoriale era regolata da tale legge. 2. Il paragrafo precedente si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano e' quella di uno Stato non contraente.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 1. Ai sensi del presente capitolo, il termine "legge" designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi. 2. Tuttavia, se la legge applicabile ai sensi dell'art. 16 e' quella di uno Stato non contraente e se le norme sul conflitto di leggi di questo Stato designano la legge di un altro Stato non contraente che applicherebbe la propria legge, e' applicabile la legge di quest'altro Stato. Se la legge di quest'altro Stato non contraente non e' riconosciuta applicabile, la legge applicabile e' quella designata dall'art. 16.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 La legge individuata dalle disposizioni del presente capitolo puo' non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
Convenzione-art. 23
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