DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n. 102

Type Decreto legislativo
Publication 2015-05-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36

6.L'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2006 è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Tariffazione). - 1. I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo è limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. 2. L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta motivata del titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi effettivi previsti nel comma 1 e provvede alla pubblicazione delle stesse sul proprio sito istituzionale. 3. Il principio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi: a) alle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi; b) alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico; c) ai casi eccezionali relativi a documenti per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione. 4. Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese quelle delle università, individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente. 5. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. L'importo delle predette tariffe, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare, con i decreti di cui al presente comma, in relazione alle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente. 6. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalità di cui ai commi 4 e 5, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate. 7. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Amministrazione competente. 8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi 4, 5 e 6 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, gli importi delle tariffe e le relative modalità di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 4 e 5.».

7.All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006 le parole da: «per il riutilizzo» a: «elettronicamente e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1,».

8.L'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006 è sostituito dal seguente: «Art. 9 (Strumenti di ricerca di documenti disponibili). - 1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. A tal fine, è utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale per la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.».

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