DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111

Type Decreto legislativo
Publication 2015-07-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013 che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione dell'8 novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 7 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30

3.L'articolo 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è sostituito dal seguente: "Art. 5. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). 2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione.".

4.All'articolo 7 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1, secondo e terzo periodo, le parole: "anno di riferimento", sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo".

5.All'articolo 8 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, lettera c), numeri 1), 2) e 3), le parole: "anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo".

6.All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, prima delle parole: "La messa all'asta" sono inserite le seguenti: "A decorrere dall'anno 2013,".

7.All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 4, ultimo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

8.All'articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 3, le parole: "ha facoltà di comunicare al Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "comunica al Comitato".

9.All'articolo 26 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1 le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze".

10.All'articolo 29 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita con deliberazione del Comitato, sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.".

13.Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole: "I costi delle attività di cui", sono inserite le seguenti: "all'articolo 4, comma 4, lettera o-bis),".

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