LEGGE 24 luglio 2015, n. 120

Type Legge
Publication 2015-07-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.

Avvertenza: Si omette la pubblicazione degli allegati all'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, in quanto gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 354 del 21 dicembre 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 330 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 25.840 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari al l'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

ACCORDO COMMERCIALE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA COLOMBIA E IL PERU', DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in prosieguo "Stati membri dell'Unione europea", e L'UNIONE EUROPEA, da una parte, e LA REPUBBLICA DI COLOMBIA (in prosieguo "Colombia") e LA REPUBBLICA DEL PERU' (in prosieguo "Peru'") in prosieguo anche "paesi andini firmatari", dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami storici e culturali e i legami speciali di amicizia e cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri e i paesi andini firmatari, nonche' il loro desiderio di promuovere l'integrazione economica tra le parti; DECISI a rafforzare tali legami a partire dagli attuali meccanismi che disciplinano le relazioni tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e i paesi andini firmatari; RIAFFERMANDO il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; CONTRIBUENDO allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale e regionale e offrendo uno stimolo alla cooperazione internazionale; DESIDERANDO promuovere un ampio sviluppo economico allo scopo di ridurre la poverta', creare nuove possibilita' di impiego e migliori condizioni di lavoro, nonche' di innalzare il tenore di vita nei rispettivi territori grazie alla liberalizzazione e all'espansione degli scambi e degli investimenti tra i loro territori; IMPEGNATI ad attuare il presente accordo in linea con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, compresi la promozione del progresso economico, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela dell'ambiente, conformemente agli impegni internazionali assunti dalle parti; BASANDOSI sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominato "accordo OMC"); DECISI a eliminare le distorsioni negli scambi commerciali reciproci e a impedire l'introduzione di inutili ostacoli al commercio; DECISI a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e a favorire il commercio e gli investimenti tra le parti, come pure a promuovere fra di loro un dialogo regolare su tali questioni; DESIDERANDO promuovere la competitivita' delle loro imprese sui mercati internazionali dotandole di un quadro giuridico prevedibile per le loro relazioni commerciali e di investimento; CONSIDERANDO le differenze a livello di sviluppo socioeconomico tra i paesi andini firmatari e l'Unione europea e i suoi Stati membri; AFFERMANDO il loro diritto di utilizzare, nella misura piu' ampia possibile, i margini di flessibilita' previsti nel quadro multilaterale per la tutela dell'interesse pubblico; RICONOSCENDO che i paesi andini firmatari sono membri della Comunita' andina e che a norma della decisione 598 della Comunita' andina, quando i suoi paesi membri negoziano accordi commerciali con paesi terzi, si mantiene l'ordinamento giuridico andino nelle relazioni reciproche tra i paesi membri della Comunita' andina; RICONOSCENDO l'importanza dei rispettivi processi di integrazione regionale dell'Unione europea e dei paesi andini firmatari nel quadro della Comunita' andina, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Principi generali Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonche' del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne ed internazionali delle parti. Il rispetto di tali principi costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. 2. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti in virtu' di accordi e di trattati e di altri pertinenti obblighi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione. 3. Nel cooperare per contribuire all'obiettivo del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, le parti decidono di collaborare per conseguire l'universalizzazione e l'attuazione dei trattati in materia. 4. Le parti convengono che i paragrafi 1 e 2 del presente articolo costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 Istituzione di una zona di libero scambio Le parti istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito denominato "GATT 1994") e all'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito denominato "GATS").

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 Obiettivi Gli obiettivi del presente accordo sono: a) la liberalizzazione progressiva e graduale degli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994; b) la facilitazione degli scambi di merci, in particolare mediante l'applicazione delle disposizioni concordate riguardanti le dogane e la facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita' nonche' le misure sanitarie e fitosanitarie; c) la liberalizzazione progressiva degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS; d) lo sviluppo di un ambiente favorevole ad un aumento dei flussi di investimento e, in particolare, al miglioramento delle condizioni di stabilimento fra le parti, sulla base del principio di non discriminazione; e) la facilitazione degli scambi e degli investimenti fra le parti grazie alla liberalizzazione dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali connessi agli investimenti diretti; f) l'effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti; g) la tutela adeguata ed efficace dei diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle norme internazionali in vigore fra le parti, garantendo nel contempo un equilibrio fra i diritti dei titolari di diritti di proprieta' intellettuale e l'interesse pubblico; h) lo svolgimento di attivita' economiche, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra le parti, in conformita' del principio di libera concorrenza; i) l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie rapido, efficace e prevedibile; j) la promozione del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, operando per integrare e riflettere questo obiettivo nelle relazioni commerciali delle parti; e k) garantire che la cooperazione in materia di assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacita' commerciali delle parti contribuiscano all'attuazione del presente accordo e ad un utilizzo ottimale delle opportunita' da esso offerte, nel rispetto del quadro istituzionale e giuridico esistente.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 Rapporto con l'accordo OMC Le parti riaffermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 Definizione delle parti 1. Ai fini del presente accordo: - per "parte" si intende l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza quali discendono dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: "parte UE") o ciascuno dei paesi andini firmatari; - per "parti" si intende, da un lato, la parte UE e, dall'altro, ciascun paese andino firmatario. 2. Quando prevede impegni specifici ed individuali nei riguardi di uno Stato membro dell'Unione europea o per un paese andino firmatario, il presente accordo fa riferimento a tale paese o a tali paesi specifici, a seconda dei casi. 3. Conformemente all'articolo 7, per i paesi andini firmatari i termini "un'altra parte" o "le altre parti", quando usati nel presente accordo, indicano la parte UE.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 Relazioni commerciali ed economiche oggetto del presente accordo 1. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle relazioni commerciali ed economiche bilaterali tra, da un lato, ogni singolo paese andino firmatario e, dall'altro, la parte UE; esse non si applicano alle relazioni commerciali ed economiche tra i singoli paesi andini firmatari1 . 2. I diritti e gli obblighi stabiliti dalle parti nel presente accordo non incidono sui diritti e sugli obblighi esistenti tra i paesi andini firmatari in qualita' di paesi membri della Comunita' andina. -------- 1 La presente disposizione non va interpretata come tale da pregiudicare gli obblighi stabiliti tra i paesi andini firmatari e la parte UE negli articoli 10 e 105.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 Adempimento degli obblighi 1. Ciascuna delle parti e' responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo e adotta tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi che ne derivano, compreso il loro rispetto da parte di amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali, come pure di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorita'2 . 2. Qualora una parte ritenga che un'altra parte sia venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dal presente accordo, tale parte ricorre esclusivamente al meccanismo di risoluzione delle controversie istituito dal titolo XII (Risoluzione delle controversie) e si attiene ad esso. 3. Fatti salvi gli attuali meccanismi di dialogo politico fra le parti, qualsiasi parte puo' adottare immediatamente le misure opportune a norma del diritto internazionale in caso di violazione, ad opera di un'altra parte, degli elementi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo. L'altra parte in questione puo' chiedere che sia organizzata una riunione urgente tra le parti interessate entro un termine di quindici giorni per procedere ad un esame approfondito della situazione allo scopo di cercare una soluzione accettabile. Le misure saranno proporzionali alla violazione e saranno adottate in via prioritaria quelle che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono revocate non appena cessano di sussistere le ragioni che hanno condotto alla loro adozione. -------- 2 Le parti convengono che nell'espressione "amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali" rientrano tutti i livelli di amministrazione e tutte le autorita' pubbliche delle parti.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 Ambito geografico d'applicazione 1. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori nei quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni stabilite in tali trattati, e, dall'altro, ai territori, rispettivamente, della Colombia e del Peru'3 . 2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, nella misura in cui il territorio doganale dell'Unione europea (in prosieguo: "territorio doganale dell'UE") comprende zone che non rientrano nella definizione di territorio di cui sopra, il presente accordo si applica anche al territorio doganale dell'UE. -------- 3 Per maggiore chiarezza, le parti dichiarano che i riferimenti al territorio contenuti nel presente accordo si intendono fatti esclusivamente a fini di riferimento all'ambito geografico di applicazione dello stesso.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 Integrazione regionale 1. Le parti riconoscono l'importanza dell'integrazione regionale ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi andini firmatari e dell'Unione europea, onde consentire un rafforzamento delle relazioni fra le parti e contribuire agli obiettivi del presente accordo. 2. Le parti riconoscono e ribadiscono l'importanza dei rispettivi processi di integrazione regionale fra gli Stati membri dell'Unione europea e fra i paesi membri della Comunita' andina quale strumento per creare maggiori opportunita' commerciali e promuovere la loro effettiva integrazione nell'economia mondiale. 3. Le parti riconoscono che i progressi a livello di integrazione regionale andina saranno determinati dai paesi membri della Comunita' andina. 4. Le parti riconoscono che i paesi andini firmatari devono mantenere l'ordinamento giuridico andino nelle relazioni reciproche, conformemente alla decisione 598 della Comunita' andina. 5. Tenuto conto dell'aspirazione delle parti di realizzare un'associazione tra le due regioni, quando tutti i paesi membri della Comunita' andina saranno parti del presente accordo, il comitato per il commercio riesaminera' le disposizioni pertinenti, in particolare il presente articolo e l'articolo 105, al fine di adattarle alla nuova situazione e di sostenere i processi di integrazione regionale.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 Definizioni Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si applicano le seguenti definizioni: - "giorni": giorni di calendario, compresi i fine settimana e i giorni festivi; - "merce di una parte" o "prodotto di una parte": prodotti interni come intesi nel GATT 1994 o merci o prodotti quali convenuti dalle parti, compresi i prodotti o le merci originari di tale parte quali definiti all'articolo 19; - "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' privata o pubblica, ivi comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; - "misura": qualsiasi azione od omissione di una parte, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure, le decisioni, gli atti amministrativi o le prassi o qualsiasi altra forma di misura; - "persona": una persona fisica o giuridica.

Accordo-art. 12

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