LEGGE 29 luglio 2015, n. 131
Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2015 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 7 novembre 2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Convention
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (2006) Traduzione non ufficiale Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 61/117 del 20 dicembre 2006, aperta alla firma il 6 febbraio 2007 a Parigi e successivamente a New York. Preambolo Gli Stati Parte alla presente Convenzione, Considerato l'obbligo degli Stati secondo la Carta delle Nazioni Unite di promuovere l'universale rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, In considerazione della Dichiarazione Universale dei diritti umani, Richiamanti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e suturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e gli altri rilevanti strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, diritto umanitario e diritto internazionale penale, Richiamata altresi' la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 47/133 del 18 dicembre 1992, Consapevoli dell'estrema gravita' della sparizione forzata, che costituisce un crimine e, in certe circostanze stabilite dal diritto internazionale, rappresenta un crimine contro l'umanita', Determinati a impedire le sparizioni forzate e a combattere l'impunita' per il crimine di sparizione forzata, Considerato il diritto di ogni persona a non subire la sparizione forzata e il diritto delle vittime alla giustizia e alla riparazione, Affermando il diritto di ciascuna vittima a conoscere la verita' riguardo le circostanze di una sparizione forzata e al destino delle persone scomparse, nonche' la liberta' di ricercare, di ricevere e di diffondere informazioni a tal fine, Hanno concordato quanto segue: Art. 1. 1. Nessuno sara' soggetto a sparizione forzata. 2. Nessuna circostanza, di alcun tipo, si tratti di stato di guerra o minaccia di guerra, instabilita' politica interna o qualunque altra emergenza pubblica, potra' essere invocata per giustificare la sparizione forzata.
Convenzione-art. 2
Art. 2. Ai fini della presente Convenzione, sono considerati "sparizione forzata" l'arresto, la detenzione, il sequestro o qualunque altra forma di privazione della liberta' da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della liberta' o il silenzio riguardo la sorte o il luogo in cui si trovi la persona sparita, tale da collocare tale persona al di fuori della protezione data dal diritto.
Convenzione-art. 3
Art. 3. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate per indagare le condotte definite dall'articolo 2 poste in essere da persone o gruppi di persone che agiscano senza l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato e per giudicare i responsabili di tali condotte.
Convenzione-art. 4
Art. 4. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per garantire che la sparizione forzata costituisca un reato secondo la propria legge penale.
Convenzione-art. 5
Art. 5. La pratica diffusa o sistematica della sparizione forzata costituisce un crimine contro l'umanita', come definito nel diritto internazionale applicabile e comportera' il prodursi delle conseguenze previste dal diritto internazionale applicabile.
Convenzione-art. 6
Art. 6. 1. Ciascuno Stato Parte adottera' le misure necessarie per affermare la responsabilita' penale almeno nei confronti dei seguenti soggetti: a) chiunque commette, ordina, istiga o induce la commissione, il tentativo di commissione, o e' complice o partecipa alla commissione di sparizione forzata; b) il superiore che i) e' a conoscenza, o tralascia consapevolmente di considerare, informazioni indicanti in modo univoco che dei subordinati che si trovano effettivamente sotto la sua autorita' e controllo stanno commettendo o si apprestano a commettere il reato di sparizione forzata; ii) e' effettivamente responsabile e ha sotto il proprio effettivo controllo le attivita' legate alla commissione del crimine di sparizione forzata, e iii) omette di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere la commissione di una sparizione forzata o di riportare la questione alle autorita' competenti per l'avvio di un'indagine o dell'azione penale; c) La lettera b) non pregiudica l'esistenza di criteri piu' severi di responsabilita' applicabili in base a norme di diritto internazionale nei confronti di comandanti militari o di persone che agiscono di fatto come comandanti militari. 2. Nessun ordine o istruzione emessa da qualunque autorita' civile, militare o di altro tipo puo' essere invocato come giustificazione per il reato di sparizione forzata.
Convenzione-art. 7
Art. 7. 1. Ciascuno Stato Parte sanzionera' il reato di sparizione forzata con una pena adeguata che ne rispecchi l'estrema gravita'. 2. Lo Stato Parte puo' prevedere: a) circostanze attenuanti, in particolare a vantaggio di persone che, implicate nella commissione di una sparizione forzata, contribuiscano effettivamente alla ricomparsa in vita della persona sparita o rendano possibile la scoperta di casi di sparizione forzata o l'identificazione degli autori di una sparizione forzata; b) circostanze aggravanti, senza pregiudizio per altri procedimenti giudiziari, in particolare in caso di morte della persona sparita o di commissione del reato in danno di donne incinte, minori, persone con disabilita' o altre persone particolarmente vulnerabili.
Convenzione-art. 8
Art. 8. Senza pregiudizio per l'art. 5, 1. Uno Stato Parte che applichi la prescrizione in relazione alla sparizione forzata adottera' ogni misura per assicurare che i termini della prescrizione: a) siano sufficientemente ampi da risultare proporzionati alla gravita' di questo reato; b) inizino a decorrere dal momento in cui il reato di sparizione forzata ha termine, tenendo in considerazione la sua natura di reato continuato; 2. Ciascuno Stato Parte garantisce il diritto ad un rimedio delle vittime della sparizione forzata durante il decorso della prescrizione.
Convenzione-art. 9
Art. 9. 1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza ad esercitare la giurisdizione sul reato di sparizione forzata nei seguenti casi: a) quando il reato e' commesso in un qualunque territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di una nave o un aereo registrato presso lo Stato; b) quando il presunto autore del reato e' un suo cittadino; c) quando la persona scomparsa e' un cittadino dello Stato, se lo Stato stesso lo ritiene opportuno. 2. Ogni Stato Parte adotta inoltre le misure che risultano necessarie per affermare la propria competenza ad esercitare la giurisdizione sui reati di sparizione forzata quando il presunto autore del fatto e' presente su un territorio sotto la sua giurisdizione, salvo il caso che lo Stato estradi la persona o la consegni ad un altro Stato in conformita' con i suoi obblighi internazionali o la consegni ad una corte penale internazionale di cui abbia riconosciuto la giurisdizione. 3. La presente Convenzione non esclude che la legge nazionale possa stabilire altre basi per la giurisdizione penale dello Stato.
Convenzione-art. 10
Art. 10. 1. Una volta accertato, tenendo conto delle informazioni disponibili, che ricorrono le circostanze del caso, ciascuno Stato Parte adottera' le misure necessarie per porre sotto la propria custodia la persona sospettata di aver commesso il reato di sparizione forzata che si trovi sul suo territorio, ovvero adottare altre misure legali necessarie per assicurare la sua presenza. La custodia o le diverse misure legali adottate dovranno essere previste dalle leggi dello Stato Parte ma possono essere mantenute solo per il tempo necessario a garantire la presenza della persona nel corso del procedimento penale avviato nei suoi riguardi, ovvero del procedimento di consegna o di estradizione. 2. o Stato Parte che ha adottato le misure descritte al paragrafo 1 del presente articolo avviera' anche immediatamente un'inchiesta o indagine preliminare per accertare i fatti. Notifica le misure prese ai sensi del paragrafo 1 agli Stati Parte indicati all'articolo 9.1, compresa la misura privativa della liberta' e le circostanze che l'hanno giustificata, nonche' le risultanze dell'inchiesta o delle indagini preliminari, indicando se intende o meno esercitare la propria giurisdizione. 3. Ogni persona in stato di custodia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo puo' immediatamente comunicare con il piu' vicino rappresentante competente dello Stato di cittadinanza o, trattandosi di un apolide, con il rappresentante dello Stato di residenza abituale.
Convenzione-art. 11
Art. 11. Lo Stato Parte che esercita la giurisdizione sul territorio in cui e' rintracciata la persona accusata di aver commesso un reato di sparizione forzata, sottopone il caso alle proprie autorita' competenti al fine di avviare un procedimento penale, a meno che non disponga l'estradizione o la consegna della persona verso un altro Stato, secondo i propri obblighi internazionali, oppure disponga la consegna della persona ad un tribunale internazionale di cui riconosca la competenza. 2. Le suddette autorita' adotteranno le loro decisioni secondo le procedure previste dalle rispettive legislazioni nei casi di reati comuni di grave natura. Nei casi di cui all'articolo 9.2, lo standard probatorio richiesto per l'avvio del procedimento penale e per la condanna non dovra' essere meno rigoroso di quello applicabile nei casi di cui all'articolo 9.1. 3. Ogni individuo incriminato per un reato connesso a quello di sparizione forzata ha diritto ad un trattamento equo in ogni fase del processo. La persona processata per un reato di sparizione forzata ha diritto ad un processo equo davanti ad una corte o tribunale istituito dalla legge, competente, indipendente e imparziale.
Convenzione-art. 12
Art. 12. 1. Ogni Stato Parte assicura che qualunque individuo che dichiari che una persona e' stata sottoposta a sparizione forzata abbia il diritto di riferire i fatti alle autorita' competenti, le quali esaminano le accuse in modo pronto e imparziale e, se necessario, intraprendono senza indugi un'indagine approfondita e imparziale. Ove necessario, si adottano i provvedimenti necessari affinche' la persona che denuncia, i testimoni, i parenti della persona scomparsa e i loro legali nonche' le persone che partecipano all'indagine, siano protetti da maltrattamenti o intimidazioni in conseguenza della denuncia o della prova fornita. 2. Quando sussiste un ragionevole motivo per credere che una persona e' stata vittima di scomparsa forzata, le autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo intraprendono un'indagine, anche in mancanza di una denuncia formale. 3. Ogni Stato Parte assicura che le autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo: a) abbiano i poteri e le risorse necessarie per condurre un'indagine effettiva, compreso l'accesso a documenti e altre informazioni rilevanti per l'indagine; b) abbiano accesso, se necessario previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che dovra' pronunciarsi sul punto senza indugi, a tutti i luoghi di detenzione o altri luoghi in cui vi sia un ragionevole motivo di credere che la persona scomparsa possa essere presente. 4. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie ad impedire e sanzionare atti che ostacolino lo svolgimento dell'indagine. In particolare, assicura che le persone sospettate di avere commesso un reato di sparizione forzata non siano in condizione di influenzare lo svolgimento delle indagini attraverso pressioni, atti di intimidazione o ritorsioni nei riguardi di chi ha denunciato il fatto, dei testimoni, dei parenti della persona scomparsa o dei loro legali, ovvero nei riguardi delle persone che prendono parte alle indagini.
Convenzione-art. 13
Art. 13. 1. Ai fini dell'estradizione tra Stati Parte, il reato di sparizione forzata non sara' considerato quale reato politico o connesso con un reato politico, ne' come un reato ispirato da ragioni politiche. Di conseguenza, una richiesta di estradizione basata su questo reato non potra' essere respinta sulla base esclusivamente delle suddette ragioni. 2. Il reato di sparizione forzata sara' considerato compreso quale reato che puo' giustificare l'estradizione in qualsiasi trattato di estradizione esistente tra Stati Parti concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. 3. Gli Stati Parte si impegnano a comprendere il reato di sparizione forzata tra quelli che danno luogo ad estradizione in tutti i trattati di estradizione conclusi in futuro tra di loro. 4. Se uno Stato Parte subordina la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato e riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte al quale non e' legato da un trattato di estradizione, lo Stato richiesto puo' considerare la presente Convenzione come base legale per concedere l'estradizione limitatamente al reato di sparizione forzata. 5. Gli Stati Parte che non subordinano la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono il reato di sparizione forzata come reato per il quale si concedono reciprocamente l'estradizione. 6. In tutti i casi, l'estradizione e' soggetta alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto o dal trattato di estradizione applicabile, comprese, in particolare, le norme che riguardano la previsione di una pena minima come condizione per l'estradizione e le ragioni che lo Stato Parte richiesto puo' addurre per rifiutare l'estradizione o sottoporla a determinate condizioni. 7. Nella presente Convenzione puo' essere interpretato come implicante un obbligo di concedere l'estradizione se lo Stato Parte richiesto ha fondate ragioni per credere che la richiesta e' stata avanzata allo scopo di perseguire penalmente o punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, della nazionalita', dell'origine etnica, delle opinioni politiche o dell'appartenenza di tale persona ad un particolare gruppo sociale, o se il conformarsi alla richiesta dovesse cagionare un pregiudizio alla persona per una qualunque di queste ragioni.
Convenzione-art. 14
Art. 14. 1. Gli Stati Parte si accorderanno reciprocamente la massima cooperazione giuridica in relazione ai procedimenti penali condotti in materia di sparizione forzata, compreso fornire gli elementi di prova in proprio possesso che siano necessari al processo. 2. La reciproca assistenza in campo giuridico e' subordinata alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico dello Stato Parte richiesto o dai trattati applicabili in materia di assistenza legale comprese, in particolare, le condizioni che lo Stato Parte richiesto puo' addurre per rifiutare la mutua cooperazione in campo legale o sottoporla a determinate condizioni.
Convenzione-art. 15
Art. 15. Gli Stati Parte cooperano e si prestano la massima assistenza reciproca al fine di assistere le vittime delle sparizioni forzate e di ricercare, localizzare e liberare le persone scomparse e, in caso di decesso, riesumare e identificare i corpi e restituire le salme.
Convenzione-art. 16
Art. 16. 1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge (refoule), consegna o estrada una persona verso uno Stato dove esistano fondate ragioni di credere che correrebbe il pericolo di essere vittima di sparizione forzata. 2. Al fine di determinare se esistono tali ragioni, le autorita' competenti prendono in considerazione ogni considerazione pertinente, compreso, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato di una situazione consolidata di estese, flagranti o massicce violazioni dei diritti umani o di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.
Convenzione-art. 17
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