LEGGE 4 agosto 2015, n. 138

Type Legge
Publication 2015-08-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15.10 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 23.820 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3.Il Ministro dell'economia e delle fi-nanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

allegato-art. 1.1

Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "Stati membri dell'Unione europea", e L'UNIONE EUROPEA, da una parte, e LA REPUBBLICA DI COREA, di seguito "la Corea", dall'altra: CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo quadro; DESIDEROSE di rafforzare le loro strette relazioni economiche nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creera' un nuovo clima tra le Parti, favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti; CONVINTE che il presente accordo favorira' lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi e creera' condizioni stabili e prevedibili per gli investimenti, accrescendo cosi' la competitivita' delle loro imprese sui mercati mondiali; RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; RIAFFERMANDO il loro impegno per uno sviluppo sostenibile e convinte del contributo del commercio internazionale allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, che comprendono lo sviluppo economico, la riduzione della poverta', l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, nonche' la protezione e la conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali; RICONOSCENDO il diritto delle Parti di adottare le misure necessarie per raggiungere obiettivi legittimi di politica pubblica sulla base del livello di protezione che esse ritengono appropriato, a condizione che tali misure non costituiscano un mezzo di discriminazione ingiustificabile o una restrizione dissimulata degli scambi commerciali internazionali, in conformita' del presente accordo; DETERMINATE a promuovere la trasparenza per quanto riguarda tutte le rispettive parti interessate, compresi il settore privato e le organizzazioni della societa' civile; DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilita', creare nuove possibilita' di impiego e migliorare il benessere generale liberalizzando e sviluppando gli scambi e gli investimenti; INTENZIONATE a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e i loro investimenti e a ridurre o eliminare le barriere ai loro scambi reciproci e ai loro investimenti; DETERMINATE a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale eliminando per mezzo del presente accordo gli ostacoli agli scambi e ad evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra i loro territori che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo; DESIDEROSE di rafforzare lo sviluppo e l'applicazione delle leggi e delle politiche in materia di lavoro e di ambiente, di promuovere i diritti fondamentali dei lavoratori e lo sviluppo sostenibile e di applicare il presente accordo in coerenza con questi obiettivi; e FONDANDOSI sui diritti e gli obblighi rispettivi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, stipulato il 15 aprile 1994 (di seguito "l'accordo OMC") e da altri accordi multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1.1 Obiettivi 1. Con il presente accordo, le Parti istituiscono una zona di libero scambio per le merci, i servizi e lo stabilimento e ne definiscono le regole. 2. Gli obiettivi del presente accordo sono: a) liberalizzare e facilitare il commercio delle merci tra le Parti, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994"); b) liberalizzare il commercio dei servizi e gli investimenti tra le Parti, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (di seguito "GATS"); c) promuovere la concorrenza nelle loro economie, in particolare per quanto riguarda le relazioni economiche tra le Parti; d) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti; e) proteggere in modo adeguato ed efficace i diritti di proprieta' intellettuale; f) contribuire, eliminando gli ostacoli agli scambi e ponendo in essere condizioni favorevoli allo sviluppo dei flussi di investimenti, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale; g) favorire, nella consapevolezza che lo sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo di primaria importanza, lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile e far si' che questo obiettivo sia preso in considerazione ad ogni livello delle relazioni commerciali delle Parti; e h) promuovere gli investimenti diretti esteri senza abbassare o ridurre gli standard in materia di ambiente, lavoro o salute e sicurezza sul lavoro nell'applicazione e nel rispetto delle legislazioni delle Parti in materia di ambiente e di lavoro.

allegato-art. 1.2

ARTICOLO 1.2 Definizioni generali Nel presente accordo s'intende per: le Parti: da una parte, l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nelle rispettive sfere di competenza quali definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "la Parte UE") e, dall'altra, la Corea; l'accordo quadro: l'accordo quadro per il commercio e la cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996, od ogni altro accordo che lo aggiorna, lo modifica o lo sostituisce; e l'accordo doganale: l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa tra la Comunita' europea e la Repubblica di Corea, firmato a Bruxelles il 10 aprile 1997.

allegato-art. 2.1

ARTICOLO 2.1 Obiettivo Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente il commercio delle merci nel corso di un periodo transitorio che ha inizio all'entrata in vigore del presente accordo, in conformita' del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.

allegato-art. 2.2

ARTICOLO 2.2 Ambito di applicazione Il presente capo si applica al commercio delle merci1 tra le Parti. --------- 1 Ai fini del presente accordo, per merci si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione.

allegato-art. 2.3

ARTICOLO 2.3 Dazio doganale Ai fini del presente capo, per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere imposto sull'importazione di una merce o in relazione ad essa, compresa ogni forma di sovrattassa od onere aggiuntivo2 , ad eccezione: a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicata, come disposto dall'articolo 2.8, alla merce interna simile o a un articolo a partire dal quale la merce importata e' stata fabbricata o prodotta in tutto o in parte; b) dei dazi previsti dalle leggi di una Parte, in conformita' del capo 3 (Misure di difesa commerciale); c) dei diritti e degli altri oneri imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformita' dell'articolo 2.10; o d) dei dazi imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformita' dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo sull'agricoltura"). --------- 2 Le Parti convengono che questa definizione fa salvo il trattamento che esse possono concedere, in conformita' dell'accordo OMC, agli scambi commerciali che avvengono sulla base del principio della nazione piu' favorita.

allegato-art. 2.4

ARTICOLO 2.4 Classificazione delle merci La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le Parti e' quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti, interpretata in conformita' del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (di seguito "il SA").

allegato-art. 2.5

ARTICOLO 2.5 Soppressione dei dazi doganali 1. Salvo diversa disposizione del presente accordo, ciascuna delle Parti sopprime i dazi doganali imposti sulle merci originarie dell'altra Parte, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A. 2. Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali a cui le successive riduzioni devono essere applicate come disposto dal paragrafo 1 e' quella specificata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A. 3. Se in un qualsiasi momento una Parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicato alla nazione piu' favorita (in prosieguo "NPF") dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tale aliquota del dazio e' applicata agli scambi commerciali oggetto del presente accordo, se e fintanto che essa e' inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata secondo la rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A. 4. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la soppressione dei dazi doganali sulle reciproche importazioni. Una decisione delle Parti nel comitato per il commercio, a seguito di tali consultazioni, sull'accelerazione o l'estensione della soppressione di un dazio doganale su una merce sostituisce le aliquote del dazio o le categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi determinate secondo le rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A per quella merce.

allegato-art. 2.6

ARTICOLO 2.6 Divieto di aumentare o introdurre dazi Salvo diversa disposizione del presente accordo, comprese le indicazioni esplicite nelle tabelle di ciascuna Parte figuranti nell'allegato 2-A, nessuna delle Parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di aumentare un dazio doganale al livello stabilito nelle rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A dopo una riduzione unilaterale.

allegato-art. 2.7

ARTICOLO 2.7 Amministrazione e applicazione dei contingenti tariffari 1. Ciascuna delle Parti amministra e applica i contingenti tariffari (di seguito "CT") fissati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A in conformita' dell'articolo XIII del GATT 1994, comprese le note interpretative, e dell'accordo sulle procedure di concessione delle licenze di importazione, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC. 2. Ciascuna delle Parti: a) provvede a che le procedure di amministrazione dei CT che applica siano trasparenti, accessibili al pubblico, tempestive, non discriminatorie, rispondenti alle condizioni del mercato, comportino oneri minimi per il commercio e rispecchino le preferenze degli utilizzatori finali; b) provvede a che ogni soggetto di una Parte che soddisfi i requisiti legali e amministrativi della Parte importatrice abbia diritto di chiedere l'assegnazione di un CT dalla Parte e di vedere presa in considerazione la sua domanda. A meno che le Parti dispongano diversamente con decisione del comitato per il commercio di merci, ogni trasformatore, dettagliante, ristorante, albergo, distributore di servizi alimentari o istituzione od ogni altro soggetto ha diritto di chiedere l'assegnazione di un CT e di vedere presa in considerazione la sua domanda. Gli oneri per i servizi relativi a una domanda di assegnazione di un CT sono limitati al costo effettivo dei servizi prestati; c) non assegna, tranne nei casi specificati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, quote di un CT a un gruppo di produttori, non subordina l'assegnazione di un CT all'acquisto di merci di produzione interna o non limita l'assegnazione di un CT ai trasformatori; e d) assegna i CT in quantita' commercialmente utili e, per quanto possibile, nelle quantita' richieste dagli importatori. Salvo diversa indicazione nelle disposizioni per ogni CT e nella linea tariffaria applicabile dell'appendice 2-A-1 della tabella della Parte figurante nell'allegato 2-A, ogni CT assegnato e' valido per un articolo o un insieme di articoli soggetti a un particolare CT, indipendentemente dalle caratteristiche o dalla qualita' dell'articolo o dell'insieme di articoli, e non e' subordinato all'uso finale o alla dimensione della confezione dell'articolo o dell'insieme di articoli. 3. Ciascuna delle Parti designa le entita' responsabili dell'amministrazione dei CT. 4. Ciascuna delle Parti si adopera per amministrare i propri CT in un modo che permetta agli importatori di utilizzare per intero le quantita' dei CT. 5. Nessuna delle Parti puo' subordinare la domanda o l'utilizzazione dei CT alla riesportazione di una merce. 6. Su richiesta scritta di una di esse, le Parti si consultano circa il modo in cui una di esse amministra i propri CT. 7. Salvo diversa disposizione nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, ciascuna delle Parti mette a disposizione dei richiedenti l'intera quantita' del CT specificato in tale appendice a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per il primo anno e dalla data anniversaria della sua entrata in vigore per ogni anno successivo. Nel corso di ogni anno l'autorita' amministratrice della Parte importatrice pubblica tempestivamente sul proprio sito Internet accessibile al pubblico i tassi di utilizzazione e le quantita' restanti disponibili per ogni CT.

allegato-art. 2.8

ARTICOLO 2.8 Trattamento nazionale Ciascuna delle Parti accorda un trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformita' dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

allegato-art. 2.9

ARTICOLO 2.9 Restrizioni delle importazioni e delle esportazioni Nessuna delle Parti puo' adottare o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, imposte o altri oneri sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o la vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, in conformita' dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

allegato-art. 2.10

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