LEGGE 4 agosto 2015, n. 138
Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15.10 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 23.820 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3.Il Ministro dell'economia e delle fi-nanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
allegato-art. 1.1
Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "Stati membri dell'Unione europea", e L'UNIONE EUROPEA, da una parte, e LA REPUBBLICA DI COREA, di seguito "la Corea", dall'altra: CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo quadro; DESIDEROSE di rafforzare le loro strette relazioni economiche nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creera' un nuovo clima tra le Parti, favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti; CONVINTE che il presente accordo favorira' lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi e creera' condizioni stabili e prevedibili per gli investimenti, accrescendo cosi' la competitivita' delle loro imprese sui mercati mondiali; RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; RIAFFERMANDO il loro impegno per uno sviluppo sostenibile e convinte del contributo del commercio internazionale allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, che comprendono lo sviluppo economico, la riduzione della poverta', l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, nonche' la protezione e la conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali; RICONOSCENDO il diritto delle Parti di adottare le misure necessarie per raggiungere obiettivi legittimi di politica pubblica sulla base del livello di protezione che esse ritengono appropriato, a condizione che tali misure non costituiscano un mezzo di discriminazione ingiustificabile o una restrizione dissimulata degli scambi commerciali internazionali, in conformita' del presente accordo; DETERMINATE a promuovere la trasparenza per quanto riguarda tutte le rispettive parti interessate, compresi il settore privato e le organizzazioni della societa' civile; DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilita', creare nuove possibilita' di impiego e migliorare il benessere generale liberalizzando e sviluppando gli scambi e gli investimenti; INTENZIONATE a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e i loro investimenti e a ridurre o eliminare le barriere ai loro scambi reciproci e ai loro investimenti; DETERMINATE a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale eliminando per mezzo del presente accordo gli ostacoli agli scambi e ad evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra i loro territori che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo; DESIDEROSE di rafforzare lo sviluppo e l'applicazione delle leggi e delle politiche in materia di lavoro e di ambiente, di promuovere i diritti fondamentali dei lavoratori e lo sviluppo sostenibile e di applicare il presente accordo in coerenza con questi obiettivi; e FONDANDOSI sui diritti e gli obblighi rispettivi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, stipulato il 15 aprile 1994 (di seguito "l'accordo OMC") e da altri accordi multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1.1 Obiettivi 1. Con il presente accordo, le Parti istituiscono una zona di libero scambio per le merci, i servizi e lo stabilimento e ne definiscono le regole. 2. Gli obiettivi del presente accordo sono: a) liberalizzare e facilitare il commercio delle merci tra le Parti, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994"); b) liberalizzare il commercio dei servizi e gli investimenti tra le Parti, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (di seguito "GATS"); c) promuovere la concorrenza nelle loro economie, in particolare per quanto riguarda le relazioni economiche tra le Parti; d) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti; e) proteggere in modo adeguato ed efficace i diritti di proprieta' intellettuale; f) contribuire, eliminando gli ostacoli agli scambi e ponendo in essere condizioni favorevoli allo sviluppo dei flussi di investimenti, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale; g) favorire, nella consapevolezza che lo sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo di primaria importanza, lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile e far si' che questo obiettivo sia preso in considerazione ad ogni livello delle relazioni commerciali delle Parti; e h) promuovere gli investimenti diretti esteri senza abbassare o ridurre gli standard in materia di ambiente, lavoro o salute e sicurezza sul lavoro nell'applicazione e nel rispetto delle legislazioni delle Parti in materia di ambiente e di lavoro.
allegato-art. 1.2
ARTICOLO 1.2 Definizioni generali Nel presente accordo s'intende per: le Parti: da una parte, l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nelle rispettive sfere di competenza quali definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "la Parte UE") e, dall'altra, la Corea; l'accordo quadro: l'accordo quadro per il commercio e la cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996, od ogni altro accordo che lo aggiorna, lo modifica o lo sostituisce; e l'accordo doganale: l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa tra la Comunita' europea e la Repubblica di Corea, firmato a Bruxelles il 10 aprile 1997.
allegato-art. 2.1
ARTICOLO 2.1 Obiettivo Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente il commercio delle merci nel corso di un periodo transitorio che ha inizio all'entrata in vigore del presente accordo, in conformita' del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.
allegato-art. 2.2
ARTICOLO 2.2 Ambito di applicazione Il presente capo si applica al commercio delle merci1 tra le Parti. --------- 1 Ai fini del presente accordo, per merci si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione.
allegato-art. 2.3
ARTICOLO 2.3 Dazio doganale Ai fini del presente capo, per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere imposto sull'importazione di una merce o in relazione ad essa, compresa ogni forma di sovrattassa od onere aggiuntivo2 , ad eccezione: a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicata, come disposto dall'articolo 2.8, alla merce interna simile o a un articolo a partire dal quale la merce importata e' stata fabbricata o prodotta in tutto o in parte; b) dei dazi previsti dalle leggi di una Parte, in conformita' del capo 3 (Misure di difesa commerciale); c) dei diritti e degli altri oneri imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformita' dell'articolo 2.10; o d) dei dazi imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformita' dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo sull'agricoltura"). --------- 2 Le Parti convengono che questa definizione fa salvo il trattamento che esse possono concedere, in conformita' dell'accordo OMC, agli scambi commerciali che avvengono sulla base del principio della nazione piu' favorita.
allegato-art. 2.4
ARTICOLO 2.4 Classificazione delle merci La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le Parti e' quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti, interpretata in conformita' del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (di seguito "il SA").
allegato-art. 2.5
ARTICOLO 2.5 Soppressione dei dazi doganali 1. Salvo diversa disposizione del presente accordo, ciascuna delle Parti sopprime i dazi doganali imposti sulle merci originarie dell'altra Parte, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A. 2. Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali a cui le successive riduzioni devono essere applicate come disposto dal paragrafo 1 e' quella specificata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A. 3. Se in un qualsiasi momento una Parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicato alla nazione piu' favorita (in prosieguo "NPF") dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tale aliquota del dazio e' applicata agli scambi commerciali oggetto del presente accordo, se e fintanto che essa e' inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata secondo la rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A. 4. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la soppressione dei dazi doganali sulle reciproche importazioni. Una decisione delle Parti nel comitato per il commercio, a seguito di tali consultazioni, sull'accelerazione o l'estensione della soppressione di un dazio doganale su una merce sostituisce le aliquote del dazio o le categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi determinate secondo le rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A per quella merce.
allegato-art. 2.6
ARTICOLO 2.6 Divieto di aumentare o introdurre dazi Salvo diversa disposizione del presente accordo, comprese le indicazioni esplicite nelle tabelle di ciascuna Parte figuranti nell'allegato 2-A, nessuna delle Parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di aumentare un dazio doganale al livello stabilito nelle rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A dopo una riduzione unilaterale.
allegato-art. 2.7
ARTICOLO 2.7 Amministrazione e applicazione dei contingenti tariffari 1. Ciascuna delle Parti amministra e applica i contingenti tariffari (di seguito "CT") fissati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A in conformita' dell'articolo XIII del GATT 1994, comprese le note interpretative, e dell'accordo sulle procedure di concessione delle licenze di importazione, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC. 2. Ciascuna delle Parti: a) provvede a che le procedure di amministrazione dei CT che applica siano trasparenti, accessibili al pubblico, tempestive, non discriminatorie, rispondenti alle condizioni del mercato, comportino oneri minimi per il commercio e rispecchino le preferenze degli utilizzatori finali; b) provvede a che ogni soggetto di una Parte che soddisfi i requisiti legali e amministrativi della Parte importatrice abbia diritto di chiedere l'assegnazione di un CT dalla Parte e di vedere presa in considerazione la sua domanda. A meno che le Parti dispongano diversamente con decisione del comitato per il commercio di merci, ogni trasformatore, dettagliante, ristorante, albergo, distributore di servizi alimentari o istituzione od ogni altro soggetto ha diritto di chiedere l'assegnazione di un CT e di vedere presa in considerazione la sua domanda. Gli oneri per i servizi relativi a una domanda di assegnazione di un CT sono limitati al costo effettivo dei servizi prestati; c) non assegna, tranne nei casi specificati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, quote di un CT a un gruppo di produttori, non subordina l'assegnazione di un CT all'acquisto di merci di produzione interna o non limita l'assegnazione di un CT ai trasformatori; e d) assegna i CT in quantita' commercialmente utili e, per quanto possibile, nelle quantita' richieste dagli importatori. Salvo diversa indicazione nelle disposizioni per ogni CT e nella linea tariffaria applicabile dell'appendice 2-A-1 della tabella della Parte figurante nell'allegato 2-A, ogni CT assegnato e' valido per un articolo o un insieme di articoli soggetti a un particolare CT, indipendentemente dalle caratteristiche o dalla qualita' dell'articolo o dell'insieme di articoli, e non e' subordinato all'uso finale o alla dimensione della confezione dell'articolo o dell'insieme di articoli. 3. Ciascuna delle Parti designa le entita' responsabili dell'amministrazione dei CT. 4. Ciascuna delle Parti si adopera per amministrare i propri CT in un modo che permetta agli importatori di utilizzare per intero le quantita' dei CT. 5. Nessuna delle Parti puo' subordinare la domanda o l'utilizzazione dei CT alla riesportazione di una merce. 6. Su richiesta scritta di una di esse, le Parti si consultano circa il modo in cui una di esse amministra i propri CT. 7. Salvo diversa disposizione nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, ciascuna delle Parti mette a disposizione dei richiedenti l'intera quantita' del CT specificato in tale appendice a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per il primo anno e dalla data anniversaria della sua entrata in vigore per ogni anno successivo. Nel corso di ogni anno l'autorita' amministratrice della Parte importatrice pubblica tempestivamente sul proprio sito Internet accessibile al pubblico i tassi di utilizzazione e le quantita' restanti disponibili per ogni CT.
allegato-art. 2.8
ARTICOLO 2.8 Trattamento nazionale Ciascuna delle Parti accorda un trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformita' dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
allegato-art. 2.9
ARTICOLO 2.9 Restrizioni delle importazioni e delle esportazioni Nessuna delle Parti puo' adottare o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, imposte o altri oneri sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o la vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, in conformita' dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
allegato-art. 2.10
ARTICOLO 2.10 Diritti e altri oneri sulle importazioni Ciascuna delle Parti dispone che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura (diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'articolo 2.3, lettere a), b) e d)) imposti sulle importazioni o in relazione ad esse siano di importo corrispondente al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna o una tassazione delle importazioni a scopi fiscali.
allegato-art. 2.11
ARTICOLO 2.11 Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni Nessuna delle Parti puo' mantenere in vigore o istituire dazi, tasse o altri diritti e oneri imposti sulle esportazioni di merci dell'altra Parte o in relazione ad esse o tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano sulle merci simili destinate alla vendita sul mercato interno.
allegato-art. 2.12
ARTICOLO 2.12 Valutazione in dogana L'accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo sulla valutazione in dogana"), e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis. Le riserve e le opzioni previste dall'articolo 20 e dai paragrafi da 2 a 4 dell'allegato III dell'accordo sulla valutazione in dogana non si applicano.
allegato-art. 2.13
ARTICOLO 2.13 Imprese commerciali di Stato 1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi esistenti in forza dell'articolo XVII del GATT 1994, delle sue note interpretative e dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, figuranti nell'allegato 1A dell'accordo OMC, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 2. Se una Parte chiede all'altra Parte informazioni su casi particolari di imprese commerciali di Stato, il loro modo di funzionamento e l'effetto delle loro attivita' sugli scambi bilaterali, la Parte interpellata tiene conto della necessita' di assicurare la massima trasparenza possibile, fatto salvo l'articolo XVII.4(d) del GATT 1994 sulle informazioni riservate.
allegato-art. 2.14
ARTICOLO 2.14 Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali 1. Le Parti mettono in atto i loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci conformemente agli impegni fissati negli allegati da 2-B a 2-E. 2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e su richiesta di una di esse, le Parti si consultano per esaminare la possibilita' di estendere la portata dei loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci.
allegato-art. 2.15
ARTICOLO 2.15 Eccezioni generali 1. Le Parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi esistenti in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle relative note interpretative, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, si applicano al commercio delle merci oggetto del presente accordo, mutatis mutandis. 2. Le Parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la Parte che intende adottare le misure fornisce all'altra Parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le Parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficolta'. Se un accordo non e' raggiunto entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la Parte puo' applicare le misure di cui al presente articolo alle merci in questione. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la Parte che intende adottare le misure puo' applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.
allegato-art. 2.16
ARTICOLO 2.16 Comitato per il commercio di merci 1. Il comitato per il commercio di merci, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), si riunisce su richiesta di una Parte o del comitato per il commercio per esaminare ogni questione attinente al presente capo ed e' composto di rappresentanti delle Parti. 2. Il comitato ha le seguenti funzioni: a) promuovere il commercio delle merci tra le Parti, anche per mezzo di consultazioni sull'accelerazione e sull'estensione della soppressione dei dazi e sull'estensione della portata degli impegni sulle misure non tariffarie previste dal presente accordo, e se del caso su altre questioni; b) esaminare le misure tariffarie e non tariffarie relative al commercio delle merci tra le Parti e, se del caso, sottoporre tali questioni all'esame del comitato per il commercio, qualora tali funzioni non siano state affidate ai corrispondenti gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro).
allegato-art. 2.17
ARTICOLO 2.17 Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa 1. Le Parti convengono che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'attuazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e riaffermano il loro impegno a combattere le irregolarita' e le frodi nel settore doganale e nei campi connessi. 2. Qualora una Parte constati, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi, su richiesta di tale Parte il comitato doganale si riunisce, entro 20 giorni dalla richiesta, per trovare, in via d'urgenza, una soluzione alla situazione. Le consultazioni svoltesi nel quadro del comitato doganale saranno considerate come aventi la stessa funzione delle consultazioni di cui all'articolo 14.3 (Consultazioni).
allegato-art. 3.1
ARTICOLO 3.1 Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale 1. Se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, merci originarie di una Parte sono importate nel territorio dell'altra Parte in quantitativi cosi' accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce merci simili o direttamente concorrenti, la Parte importatrice puo' adottare le misure di cui al paragrafo 2, alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione. 2. La Parte importatrice puo' adottare una misura di salvaguardia bilaterale che: a) sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sulla merce interessata prevista dal presente accordo; o b) aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote: i) l'aliquota del dazio doganale NPF applicata alla merce in vigore al momento dell'adozione della misura; ii) l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali) ai sensi dell'articolo 2.5.2 (Soppressione dei dazi doganali).
allegato-art. 3.2
ARTICOLO 3.2 Condizioni e limitazioni 1. Una Parte notifica per iscritto all'altra Parte l'apertura di un'inchiesta ai sensi del paragrafo 2 e si consulta con essa il piu' presto possibile prima dell'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura. 2. Una Parte applica una misura di salvaguardia bilaterale soltanto a seguito di un'inchiesta delle sue autorita' competenti in conformita' degli articoli 3 e 4.2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A dell'accordo dell'OMC (di seguito "l'accordo sulle misure di salvaguardia") e a tale scopo gli articoli 3 e 4.2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 3. Nell'effettuare l'inchiesta di cui al paragrafo 2, la Parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 4.2, lettera a) dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo 4.2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e' integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis. 4. Le Parti provvedono a che le rispettive autorita' competenti concludano tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura. 5 Le Parti non applicano una misura di salvaguardia bilaterale: a) se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento; b) per un periodo superiore a due anni; tale periodo puo' tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorita' competenti della Parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento e che esistono prove del fatto che l'industria procede all'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua proroga, non superi i quattro anni; c) oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra Parte. 6. Quando una Parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale e' quella che, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali), sarebbe stata in vigore in assenza della misura.
allegato-art. 3.3
ARTICOLO 3.3 Misure provvisorie In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte puo' applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta preliminarmente che e' chiaramente dimostrato che le importazioni di una merce originaria dell'altra Parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria nazionale. La durata di una misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la Parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 3.2, paragrafi 2 e 3. La Parte rimborsa sollecitamente gli aumenti della tariffa se l'inchiesta di cui all'articolo 3.2, paragrafo 2, non permette di stabilire che i requisiti di cui all'articolo 3.1 sono soddisfatti. La durata di una misura provvisoria e' inclusa del periodo di cui all'articolo 3.2, paragrafo 5, lettera b).
allegato-art. 3.4
ARTICOLO 3.4 Compensazione 1. Una Parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra Parte per concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi in forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La Parte offre la possibilita' di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale. 2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni, la Parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia puo' sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti alla Parte che applica la misura di salvaguardia. 3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non e' esercitato per i primi 24 mesi durante i quali e' in vigore la misura di salvaguardia bilaterale, a condizione che essa sia conforme alle disposizioni del presente accordo.
allegato-art. 3.5
ARTICOLO 3.5 Definizioni Ai fini della presente sezione: i termini grave pregiudizio e minaccia di grave pregiudizio si intendono secondo le definizioni dell'articolo 4.1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tale scopo, l'articolo 4.1, lettere a) e b), e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis; per periodo transitorio si intende, per una merce, il periodo che va dalla data d'entrata in vigore del presente accordo a 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi, secondo il caso di ciascuna merce.
allegato-art. 3.6
ARTICOLO 3.6 Misure di salvaguardia agricole 1. Una Parte puo' applicare una misura in forma di dazio doganale piu' elevato su una merce agricola originaria compresa nella rispettiva tabella dell'allegato 3, in conformita' delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8, se il volume complessivo delle importazioni di tali merci in un anno supera il livello di soglia indicato nella rispettiva tabella dell'allegato 3. 2. L'aliquota del dazio di cui al paragrafo 1 non e' superiore alla piu' bassa tra l'aliquota NPF applicata prevalente, l'aliquota NPF applicata in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente accordo e l'aliquota indicata nella tabella della Parte figurante nell'allegato 3. 3. I dazi che ciascuna delle Parti applica a norma del paragrafo 1 sono fissati secondo la rispettiva tabella dell'allegato 3. 4. Le Parti non applicano o mantengono in vigore una misura di salvaguardia agricola ai sensi del presente articolo e contemporaneamente, per la stessa merce: a) una misura di salvaguardia bilaterale ai sensi dell'articolo 3.1; b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia; o c) una misura di salvaguardia speciale di cui all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura. 5. Le Parti applicano ogni misura di salvaguardia agricola in modo trasparente. Entro 60 giorni dall'istituzione di una misura di salvaguardia agricola, la Parte che applica la misura la notifica per iscritto all'altra Parte e fornisce ogni informazione utile al riguardo. Su richiesta scritta della Parte esportatrice, le Parti si consultano circa l'applicazione della misura. 6. Le modalita' di applicazione e il funzionamento del presente articolo possono essere esaminati dal comitato per il commercio di merci di cui all'articolo 2.16 (Comitato per il commercio di merci). 7. Le Parti non applicano o mantengono in vigore una misura di salvaguardia agricola su una merce agricola originaria: a) se il periodo indicato nelle disposizioni sulle misure di salvaguardia agricole della rispettiva tabella dell'allegato 3 e' scaduto; o b) se la misura aumenta il dazio contingentale per una merce soggetta a un CT indicato nell'appendice 2-A-1 della tabella dell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali). 8. Le forniture delle merci in questione che erano in corso sulla base di un contratto stipulato prima che fosse imposto il dazio addizionale di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono esentate da tale dazio addizionale, a condizione che possano essere conteggiate nel volume delle importazioni delle merci in questione durante l'anno successivo ai fini dell'applicazione, in quell'anno, delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
allegato-art. 3.7
ARTICOLO 3.7 Misure di salvaguardia globali 1. Ciascuna delle Parti mantiene i propri diritti e obblighi quali risultano dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia. Salvo diversa disposizione del presente articolo, il presente accordo non conferisce diritti o impone obblighi supplementari alle Parti per quanto riguarda le misure adottate ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia. 2. Su richiesta dell'altra Parte, e a condizione che essa abbia un interesse sostanziale, la Parte che intende adottare misure di salvaguardia comunica immediatamente per iscritto tutte le informazioni pertinenti sull'apertura di un'inchiesta di salvaguardia, le conclusioni provvisorie e le conclusioni definitive dell'inchiesta. 3. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse sostanziale se e' uno dei cinque maggiori fornitori delle merci importate durante il piu' recente triennio, in termini di volume o di valore assoluto. 4. Le Parti non applicano contemporaneamente, nei riguardi della stessa merce: a) una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 3.1; e b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia. 5. Le Parti non fanno ricorso alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti alla presente sezione.
allegato-art. 3.8
ARTICOLO 3.8 Disposizioni generali 1. Salvo diversa disposizione del presente capo, le Parti mantengono i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "l'accordo antidumping") e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo SMC"). 2. Le Parti convengono che i dazi antidumping e i dazi compensativi devono essere utilizzati in piena conformita' con le pertinenti disposizioni dell'OMC ed essere basati su un sistema equo e trasparente per quanto riguarda i procedimenti che interessano le merci originarie dell'altra Parte. A questo scopo le Parti provvedono, immediatamente dopo l'istituzione di misure provvisorie e in ogni caso prima della decisione definitiva, a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SMC. Le comunicazioni sono fatte per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni. 3. Affinche' le inchieste sui dazi antidumping o compensativi possano essere effettuate con la massima efficienza, e in particolare tenendo conto dell'adeguato diritto di difesa, le Parti accettano l'uso della lingua inglese per i documenti presentati nell'ambito di tali inchieste. Quanto disposto nel presente paragrafo non preclude alla Corea il diritto di chiedere un chiarimento scritto in lingua coreana se: a) il significato dei documenti presentati non e' considerato dalle autorita' coreane sufficientemente chiaro ai fini dell'inchiesta sui dazi antidumping o compensativi; e b) la richiesta e' strettamente limitata alla parte che non e' sufficientemente chiara ai fini dell'inchiesta sui dazi antidumping o compensativi. 4. Purche' lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, alle parti interessate e' data la possibilita' di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro delle inchieste sui dazi antidumping o compensativi.
allegato-art. 3.9
ARTICOLO 3.9 Notifica 1. Dopo che le autorita' competenti di una Parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio antidumping riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e al piu' tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda. 2. Dopo che le autorita' competenti di una Parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio compensativo riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda e propone all'altra Parte una riunione di consultazione con le sue autorita' competenti sulla domanda.
allegato-art. 3.10
ARTICOLO 3.10 Considerazione degli interessi pubblici Le Parti si sforzano di prendere in considerazione gli interessi pubblici prima di istituire un dazio antidumping o un dazio compensativo.
allegato-art. 3.11
ARTICOLO 3.11 Inchiesta successiva alla cessazione di misure a seguito di un riesame Le Parti convengono di esaminare con particolare attenzione ogni domanda di apertura di un'inchiesta antidumping relativa a una merce originaria dell'altra Parte e per la quale nel corso dei 12 mesi precedenti sia cessata l'applicazione di misure antidumping a seguito di un riesame. Se dall'esame preliminare all'apertura non risulta che le circostanze sono mutate, l'inchiesta non ha luogo.
allegato-art. 3.12
ARTICOLO 3.12 Valutazione cumulativa Se importazioni da piu' paesi sono simultaneamente oggetto di un'inchiesta relativa a dazi antidumping o compensativi, una Parte esamina con particolare attenzione se la valutazione cumulativa dell'effetto delle importazioni dell'altra Parte e' appropriata tenendo conto delle condizioni di concorrenza tra le merci importate e delle condizioni di concorrenza tra le merci importate e le merci simili di produzione interna.
allegato-art. 3.13
ARTICOLO 3.13 Criterio della soglia minima applicabile al riesame 1. Ogni misura oggetto di un riesame ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo antidumping cessa di essere applicata se e' stabilito che il probabile margine di dumping ricorrente e' inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping. 2. Quando sono determinati margini individuali ai sensi dell'articolo 9.5 dell'accordo antidumping, non sono imposti dazi agli esportatori o ai produttori della Parte esportatrice per i quali sia stabilito, sulla base di vendite all'esportazione rappresentative, che il margine di dumping e' inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping.
allegato-art. 3.14
ARTICOLO 3.14 Regola del dazio inferiore Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o un dazio compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile ed e' inferiore ad esso se tale dazio inferiore e' sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale.
allegato-art. 3.15
ARTICOLO 3.15 Risoluzione delle controversie Le Parti non fanno ricorso alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti alla presente sezione.
allegato-art. 3.16
ARTICOLO 3.16 Gruppo di lavoro "cooperazione in materia di difesa commerciale" 1. Il gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), e' una sede di dialogo per la cooperazione in materia di difesa commerciale. 2. I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti: a) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche delle leggi, delle politiche e delle prassi delle Parti in materia di difesa commerciale; b) controllare l'attuazione del presente capo; c) migliorare la cooperazione tra le autorita' delle Parti competenti in materia di difesa commerciale; d) costituire per le Parti una sede per lo scambio di informazioni su questioni concernenti le misure antidumping, antisovvenzioni e compensative e le misure di salvaguardia; e) costituire per le Parti una sede di discussione di altre questioni di comune interesse, tra cui: i) le questioni internazionali in materia di difesa commerciale, comprese quelle relative ai negoziati sulle regole del ciclo di Doha dell'OMC; ii) le pratiche delle autorita' competenti delle Parti nelle inchieste sui dazi antidumping e compensativi, come il ricorso ai "dati disponibili" e le procedure di verifica; f) cooperare su ogni altra questione per la quale le Parti considerino necessario cooperare. 3. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma una volta all'anno; se necessario, riunioni supplementari possono essere organizzate su richiesta di una delle Parti.
allegato-art. 4.1
ARTICOLO 4.1 Conferma dell'accordo TBT Le Parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo TBT") che e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
allegato-art. 4.2
ARTICOLO 4.2 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformita', come definiti nell'accordo TBT, che possono avere un'incidenza sugli scambi commerciali di merci tra le Parti. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica: a) alle specificazioni tecniche predisposte da amministrazioni pubbliche per le loro necessita' di produzione e di consumo; o b) alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "l'accordo SPS"). 3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.
allegato-art. 4.3
ARTICOLO 4.3 Cooperazione comune 1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformita' al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale. 2. Nel quadro della loro cooperazione bilaterale, le Parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro: a) nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati e la cooperazione scientifica e tecnica al fine di migliorare la qualita' e il livello delle loro regolamentazioni tecniche e di utilizzare in modo efficiente le risorse esistenti; b) nel semplificare, se opportuno, le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformita'; c) se le Parti lo convengono e se opportuno, per esempio nel caso in cui non esistano norme internazionali, nell'evitare inutili divergenze di approccio alle regolamentazioni e alle procedure di valutazione della conformita', e nell'adoperarsi per far convergere o uniformare le prescrizioni tecniche; e d) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione bilaterale tra i rispettivi organismi pubblici o privati, competenti per quanto riguarda la metrologia, la normazione, le prove, la certificazione e l'accreditamento. 3. Su richiesta, una Parte prende nella dovuta considerazione le proposte di cooperazione avanzate dall'altra Parte in relazione al presente capo.
allegato-art. 4.4
ARTICOLO 4.4 Regolamentazioni tecniche 1. Le Parti convengono di fare per quanto possibile uso delle buone pratiche di regolamentazione previste nell'accordo TBT. In particolare, le Parti convengono: a) di adempiere i loro obblighi in fatto di trasparenza, secondo le disposizioni dell'accordo TBT; b) di utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformita', tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, e, qualora le norme internazionali non siano state utilizzate come base, di spiegare all'altra Parte, a sua richiesta, le ragioni per le quali tali norme sono state giudicate inappropriate o inefficaci in relazione allo scopo perseguito; c) quando una Parte ha adottato o propone di adottare una regolamentazione tecnica, di fornire all'altra Parte, a sua richiesta, le informazioni disponibili riguardanti l'obiettivo, la base giuridica e la motivazione della regolamentazione tecnica; d) di istituire meccanismi che consentano di fornire migliori informazioni sulle regolamentazioni tecniche (anche mediante un sito web pubblico) agli operatori economici dell'altra Parte, in particolare di fornire senza indebito ritardo all'altra Parte o ai suoi operatori economici, a loro richiesta, informazioni scritte e, se opportune e disponibili, istruzioni scritte su come conformarsi alle loro regolamentazioni tecniche; e) di prendere in adeguata considerazione le opinioni dell'altra Parte se una parte del processo di elaborazione di una regolamentazione tecnica e' oggetto di una consultazione pubblica, e di rispondere per iscritto, a sua richiesta, alle osservazioni formulate dall'altra Parte; f) nel caso di notifiche effettuate in applicazione dell'accordo TBT, di concedere all'altra Parte un periodo di almeno 60 giorni dalla notificazione per formulare osservazioni scritte sulla proposta; g) di lasciare un intervallo di tempo sufficiente tra la pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e la loro entrata in vigore affinche' gli operatori economici dell'altra Parte possano conformarvisi, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanita', protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e, se possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di prorogare il termine concesso per formulare osservazioni. 2. Ciascuna delle Parti si adopera affinche' gli operatori economici e le altre persone interessate dell'altra Parte possano partecipare alle consultazione pubbliche ufficiali riguardanti l'elaborazione delle regolamentazioni tecniche, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle proprie persone giuridiche o fisiche. 3. Ciascuna delle Parti si adopera per applicare le regolamentazioni tecniche in modo uniforme e coerente su tutto il proprio territorio. Se la Corea informa la Parte UE di un problema di natura commerciale conseguente a modifiche della legislazione di Stati membri dell'Unione europea che la Corea considera non compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Parte UE fa tutto quanto e' in suo potere per trovare una rapida soluzione del problema.
allegato-art. 4.5
ARTICOLO 4.5 Norme 1. Le Parti confermano il loro impegno, secondo gli obblighi previsti dall'articolo 4.1 dell'accordo TBT, a far si' che i rispettivi enti di normazione accettino e rispettino il codice di buona prassi per l'elaborazione e l'adozione di norme, figurante nell'allegato 3 all'accordo TBT, e rispettano i principi enunciati nelle Decisioni e raccomandazioni adottate dal Comitato dal 1° gennaio 1995, G/TBT/1/rev.8, 23 maggio 2002, Sezione IX (Decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo) pubblicate dal Comitato dell'OMC per gli ostacoli tecnici al commercio. 2. Le Parti si impegnano a scambiare informazioni: a) sull'uso che fanno delle norme in relazione alle regolamentazioni tecniche; b) sui rispettivi processi di normazione e la misura in cui utilizzano le norme internazionali come base delle loro norme nazionali e regionali; e c) sugli accordi di cooperazione messi in atto da ciascuna delle Parti in materia di normazione, per esempio informazioni sulle questioni di normazione negli accordi di libero scambio con terzi.
allegato-art. 4.6
ARTICOLO 4.6 Valutazione della conformita' e accreditamento 1. Le Parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' espletate nel territorio dell'altra Parte, tra cui: a) accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' relative a regolamentazioni tecniche specifiche, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra Parte; b) procedure di accreditamento di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio dell'altra Parte; c) la designazione, da parte dei pubblici poteri, di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio dell'altra Parte; d) il riconoscimento, ad opera di una Parte, dei risultati di procedure di valutazione della conformita' espletate nel territorio dell'altra Parte; e) accordi volontari tra organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di ciascuna delle Parti; e f) l'accettazione dalla Parte importatrice della dichiarazione di conformita' di un fornitore. 2. Tenuto conto in particolare di queste considerazioni, le Parti si impegnano a: a) intensificare gli scambi di informazioni su questi e simili meccanismi al fine di facilitare l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformita'; b) scambiare informazioni sulle procedure di valutazione della conformita', in particolare sui criteri utilizzati per scegliere idonee procedure di valutazione della conformita' per prodotti specifici; c) scambiare informazioni sulla politica di accreditamento e considerare in che modo utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle Parti, per esempio mediante i meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation e dell'International Accreditation Forum; e, d) conformemente all'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non esigere procedure di valutazione della conformita' piu' rigorose del necessario. 3. I principi e le procedure stabiliti per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di regolamentazioni tecniche a norma dell'articolo 4.4 al fine di evitare inutili ostacoli al commercio e di assicurare la trasparenza e la non discriminazione si applicano anche alle procedure obbligatorie di valutazione della conformita'.
allegato-art. 4.7
ARTICOLO 4.7 Vigilanza del mercato Le Parti si impegnano a scambiare opinioni sulle attivita' di vigilanza del mercato e di controllo del rispetto della regolamentazione.
allegato-art. 4.8
ARTICOLO 4.8 Oneri della valutazione di conformita' Le Parti riaffermano il loro obbligo, previsto dall'articolo 5.2.5 dell'accordo TBT, di assicurare che gli oneri della valutazione obbligatoria della conformita' dei prodotti importati siano equi in relazione agli oneri imposti per la valutazione della conformita' di prodotti simili di origine nazionale od originari di altri paesi, tenendo conto dei costi di comunicazione, trasporto e degli altri costi risultanti dalla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformita', e si impegnano ad applicare questo principio nei campi oggetto del presente capo.
allegato-art. 4.9
ARTICOLO 4.9 Marcatura ed etichettatura 1. Le Parti prendono atto della disposizione del paragrafo 1 dell'allegato 1 dell'accordo TBT, secondo cui una regolamentazione tecnica puo' includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura e convengono che, qualora le rispettive regolamentazioni tecniche prevedano obblighi di marcatura od etichettatura, rispetteranno i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT, secondo i quali le regolamentazioni tecniche non devono avere il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale e non devono essere piu' restrittivi del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo. 2. In particolare, le Parti convengono che, qualora una Parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti: a) la Parte si adopera per ridurre al minimo gli obblighi relativi alla marcatura o all'etichettatura, se queste non hanno rilevanza per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto. Qualora sia imposto un obbligo di etichettatura per altri scopi, ad esempio per scopi fiscali, tale obbligo e' formulato in modo da non essere piu' restrittivo del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo; b) la Parte puo' specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre al riguardo alcuna autorizzazione, registrazione o certificazione preventiva. Questa disposizione fa salvo il diritto della Parte di imporre un'autorizzazione preventiva delle informazioni specifiche da indicare nell'etichettatura o nella marcatura in applicazione della regolamentazione interna pertinente; c) qualora imponga l'uso di un numero d'identificazione esclusivo da parte degli operatori economici, la Parte comunica tale numero agli operatori economici dell'altra Parte senza indebito ritardo e senza discriminazioni; d) la Parte conserva la facolta' di esigere che le informazioni figurino nella marcatura o nell'etichettatura in una lingua determinata. Qualora un sistema internazionale di nomenclatura sia accettato dalle Parti, esso puo' essere utilizzato. L'uso simultaneo di altre lingue non e' vietato, purche' le informazioni fornite nelle altre lingue siano identiche a quelle fornite nella lingua determinata oppure le informazioni fornite nella lingua supplementare non costituiscano un'asserzione ingannevole circa il prodotto; e e) la Parte, nei casi in cui ritenga che cio' non comprometta il raggiungimento di obiettivi legittimi in forza dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziche' fisicamente apposta sul prodotto.
allegato-art. 4.10
ARTICOLO 4.10 Meccanismo di coordinamento 1. Le Parti convengono di nominare coordinatori TBT e di informare adeguatamente l'altra Parte quando nominano un nuovo coordinatore. I coordinatori TBT cooperano per facilitare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le Parti su ogni questione attinente al presente capo. 2. Le funzioni del coordinatore sono le seguenti: a) controllo dell'applicazione e dell'amministrazione del presente capo, esame sollecito di qualsiasi questione che una delle Parti sollevi per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il rispetto di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformita' e, a richiesta di una delle Parti, consultazione su ogni questione attinente al presente capo; b) rafforzamento della cooperazione nell'elaborazione e nel miglioramento di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformita'; c) instaurazione di dialoghi su questioni attinenti alla regolamentazione, se opportuno, conformemente all'articolo 4.3; d) costituzione di gruppi di lavoro, che possono comprendere o prevedere la consultazione di esperti e soggetti interessati non appartenenti al settore pubblico, come convenuto dalle Parti; e) scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti in sedi non pubbliche, regionali e multilaterali, riguardanti le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformita'; e f) riesame del presente capo alla luce di ogni sviluppo che intervenga nel quadro dell'accordo TBT. 3. I coordinatori comunicano tra loro nei modi convenuti e atti a un esercizio efficiente ed efficace delle loro funzioni.
allegato-art. 5.1
ARTICOLO 5.1 Obiettivo 1. Il presente capo ha l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle misure sanitarie e fitosanitarie, tutelando in pari tempo la vita e la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante nel territorio delle Parti. 2. Il presente capo mira altresi' a rafforzare la cooperazione tra le Parti sulle questioni del benessere degli animali, tenendo conto di diversi fattori, come le condizioni del settore zootecnico delle Parti.
allegato-art. 5.2
ARTICOLO 5.2 Ambito di applicazione Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una Parte che possono incidere, direttamente o indirettamente, sul commercio tra le Parti.
allegato-art. 5.3
ARTICOLO 5.3 Definizione Ai fini del presente capo, per misura sanitaria o fitosanitaria si intende qualsiasi misura definita nel paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS.
allegato-art. 5.4
ARTICOLO 5.4 Diritti e obblighi Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi stabiliti dall'accordo SPS.
allegato-art. 5.5
ARTICOLO 5.5 Trasparenza e scambio di informazioni Le Parti: a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio; b) si adoperano per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione; c) scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sul commercio tra le Parti al fine di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e d) comunicano, su richiesta di una Parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.
allegato-art. 5.6
ARTICOLO 5.6 Norme internazionali Le Parti: a) cooperano, su richiesta di una Parte, per giungere a una concezione comune dell'applicazione delle norme internazionali nei campi che incidono o possono incidere sui reciproci scambi commerciali al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi su di essi; e b) cooperano nell'elaborazione di norme, orientamenti e raccomandazioni internazionali.
allegato-art. 5.7
ARTICOLO 5.7 Requisiti per l'importazione 1. I requisiti generali per l'importazione di una Parte si applicano all'intero territorio dell'altra Parte. 2. Requisiti specifici supplementari per l'importazione possono essere imposti alla Parte esportatrice o a parti di essa in funzione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice o di parti di essa determinato dalla Parte importatrice sulla base delle linee guida e delle norme dell'accordo SPS, della commissione del Codex Alimentarius, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "UIE") e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "IPPC").
allegato-art. 5.8
ARTICOLO 5.8 Misure zoosanitarie e fitosanitarie 1. Le Parti riconoscono le nozioni di zona indenne da organismi nocivi o malattie e di zona a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, secondo le norme dell'accordo SPS, dell'UIE e dell'IPPC, e stabiliscono una procedura idonea per il riconoscimento di tali zone, tenendo conto di ogni norma, linea guida o raccomandazione internazionale pertinente. 2. Quando determinano tali zone, le Parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone. 3. Le Parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni da organismi nocivi o malattie e delle zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle Parti per determinare tali zone. Le Parti si adoperano per completare queste attivita' entro due anni circa dall'entrata in vigore del presente accordo. Il completamento, con esito positivo, di questa cooperazione destinata a creare rapporti di fiducia reciproca e' confermato dal comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 5.10. 4. Quando determina tali zone, la Parte importatrice basa in linea di massima la propria determinazione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice o di parti di essa sulle informazioni fornite dalla Parte esportatrice secondo le norme dell'accordo SPS, dell'UIE e dell'IPPC, e tiene conto della determinazione effettuata dalla Parte esportatrice. Se una Parte non accetta la determinazione effettuata dall'altra Parte, ne spiega le ragioni ed e' disponibile a consultazioni. 5. La Parte esportatrice fornisce le prove necessarie per dimostrare obiettivamente alla Parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, rispettivamente, zone indenni da organismi nocivi o malattie e zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie. A questo scopo, e' dato alla Parte importatrice, a sua richiesta, un accesso ragionevole per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
allegato-art. 5.9
ARTICOLO 5.9 Cooperazione sul benessere degli animali Le Parti: a) scambiano informazioni, competenze ed esperienze per quanto riguarda il benessere degli animali e adottano un piano di lavoro per tali attivita'; b) cooperano nell'elaborazione di norme per il benessere degli animali in sedi internazionali, in particolare in relazione allo stordimento e alla macellazione degli animali.
allegato-art. 5.10
ARTICOLO 5.10 Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie 1. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), puo': a) definire le procedure o le modalita' necessarie per mettere in atto il presente capo; b) monitorare l'avanzamento della messa in atto del presente capo; c) confermare il completamento, con esito positivo, delle attivita' destinate a instaurare rapporti di fiducia reciproca di cui all'articolo 5.8, paragrafo 3; d) definire procedure per l'approvazione degli stabilimenti per i prodotti di origine animale e, se del caso, dei siti di produzione per i prodotti di origine vegetale; e e) costituire una sede di discussione dei problemi posti dall'applicazione di certe misure sanitarie o fitosanitarie, al fine di giungere a soluzioni accettabili per entrambe le Parti. In questi casi, il comitato e' convocato d'urgenza, a richiesta di una Parte, per procedere alle consultazioni. 2. Il comitato e' composto di rappresentanti delle Parti e si riunisce una volta all'anno alla data e nella sede convenute. L'ordine del giorno e' stabilito prima delle riunioni. Le Parti esercitano alternativamente le funzioni di presidenza.
allegato-art. 5.11
ARTICOLO 5.11 Risoluzione delle controversie Le Parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti al presente capo.
allegato-art. 6.1
ARTICOLO 6.1 Obiettivi e principi Nell'intento di facilitare gli scambi commerciali e promuovere la cooperazione doganale su base bilaterale e multilaterale, le Parti convengono di cooperare e di adottare e applicare le loro prescrizioni e le loro procedure per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci sulla base dei seguenti obiettivi e principi: a) affinche' le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci siano efficaci e proporzionate, i) ciascuna delle Parti adotta o mantiene in vigore procedure doganali celeri, mantenendo procedure doganale appropriate di controllo e selezione; ii) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci non comportano oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto sia necessario per conseguire obiettivi legittimi; iii) ciascuna delle Parti provvede alle operazioni di sdoganamento delle merci con un minimo di documentazione e rende i sistemi elettronici accessibili agli utenti; iv) ciascuna delle Parti utilizza tecnologie dell'informazione che permettono di accelerare le procedure di svincolo delle merci; v) ciascuna delle Parti si adopera affinche' le rispettive autorita' e agenzie doganali che effettuano controlli di frontiera, anche per quel che riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, cooperino e coordinino le loro attivita'; e vi) ciascuna delle Parti dispone che il ricorso a spedizionieri doganali abbia carattere facoltativo; b) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci si basano sugli strumenti e sulle norme internazionali in materia commerciale e doganale che le Parti hanno accettato; i) gli strumenti e le norme internazionali esistenti in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci, tranne nei casi in cui sarebbero un mezzo inappropriato o inefficace per conseguire gli obiettivi legittimi perseguiti; e ii) le prescrizioni e le procedure relative ai dati sono progressivamente utilizzate e applicate conformemente al modello dei dati doganali dell'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD") e alle relative raccomandazioni e linee guida dell'OMD; c) le prescrizioni e le procedure sono trasparenti e prevedibili per gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate; d) ciascuna delle Parti si consulta al momento opportuno con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate, anche su prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate prima della loro adozione; e) sono applicati principi o procedure di gestione del rischio per concentrare gli sforzi di messa in conformita' sulle operazioni che richiedono particolare attenzione; f) le Parti cooperano e scambiano informazioni allo scopo di promuovere l'applicazione delle misure di facilitazione degli scambi commerciali concordate nell'ambito del presente accordo e la conformita' ad esse; e g) le misure di facilitazione degli scambi commerciali non pregiudicano il perseguimento di obiettivi politici legittimi, come la tutela della sicurezza nazionale, della salute e dell'ambiente.
allegato-art. 6.2
ARTICOLO 6.2 Svincolo delle merci 1. Ciascuna delle Parti adotta e applica prescrizioni e procedure doganali e commerciali semplici ed efficienti per facilitare gli scambi commerciali tra le Parti. 2. Come disposto dal paragrafo 1, ciascuna delle Parti provvede a che le rispettive autorita' doganali, gli organi di controllo delle frontiere o le altre autorita' competenti applichino prescrizioni e procedure che: a) prevedano lo svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quello necessario per assicurare la conformita' con le rispettive leggi e formalita' doganali e commerciali. Ciascuna delle Parti si adopera per ridurre i tempi necessari per lo svincolo; b) prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento finale delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci ("trattamento pre-arrivo"), per consentire lo svincolo delle merci all'arrivo; c) permettano agli importatori di ottenere lo svincolo delle merci dalla dogana prima e senza pregiudizio della determinazione definitiva, da parte delle autorita' doganali, dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti applicabili;1 e d) permettano l'immissione in libera pratica delle merci al punto d'arrivo, senza trasferimento temporaneo in magazzini o altre strutture. --------- 1 Le Parti possono esigere da un importatore una garanzia in forma di cauzione, deposito o altro idoneo strumento, a copertura del pagamento dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti relativi all'importazione delle merci.
allegato-art. 6.3
ARTICOLO 6.3 Procedura doganale semplificata Le Parti si adoperano per applicare procedure di importazione ed esportazione semplificate per gli operatori economici e commerciali che rispondono a determinati criteri stabiliti da una Parte, che permettano in particolare uno svincolo e uno sdoganamento piu' rapidi delle merci, tra cui la presentazione e il trattamento elettronici anticipati delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle spedizioni, la riduzione delle ispezioni fisiche e la facilitazione degli scambi commerciali per quanto riguarda, ad esempio, dichiarazioni semplificate con un minimo di documentazione.
allegato-art. 6.4
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