DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 137
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 9 della predetta legge («Delega al governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca»);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni di principio e definizioni
1.Il presente decreto attua la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonchè in tema di diritti di libertà e di giusto processo.
2.Le decisioni di confisca emesse dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che seguono.
4.La decisione di confisca emessa in altro Stato membro, se ha ad oggetto i beni indicati nell'articolo 2, lettera d), punti iii) e iv), della decisione quadro, è eseguita nei casi e con i limiti previsti dalle leggi dello Stato. Quando ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di cui una persona abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente, al prodotto, profitto o prezzo del reato, può essere eseguita, previo accordo con l'autorità competente dello Stato di emissione, su qualsiasi altro bene di cui la persona disponga.
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