DECRETO 8 luglio 2015, n. 140

Type Decreto
Publication 2015-07-08
Ultimo aggiornamento 2015-09-05
State In force
Source Normattiva
articles 14
Reform history JSON API

2.L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non piu' di tre stati di avanzamento lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non puo' essere inferiore al venticinque per cento dei costi ammessi. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in relazione a due o tre SAL, l'ultima erogazione non puo' essere inferiore al dieci per cento dei costi ammessi.

3.La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire entro i termini individuati dal contratto di finanziamento di cui al comma 1 in relazione alla durata del programma di investimento. I predetti termini non potranno, in ogni caso, essere superiori a trenta mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il predetto termine di trenta mesi e' aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata.

4.L'ultima erogazione e' effettuata a seguito di un accertamento presso l'unita' produttiva da parte del Soggetto gestore, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento, e previo ricalcolo delle agevolazioni spettanti sulla base dell'esito delle verifiche sulle spese effettivamente sostenute. Il Soggetto gestore provvede a richiedere all'impresa beneficiaria le somme erogate ed eventualmente non spettanti sulla base di quanto precisato con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2.

5.Per ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata idonea documentazione, relativa all'attivita' svolta e alle spese sostenute, comprensiva delle fatture quietanziate.

6.E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria di richiedere al Soggetto gestore l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, non superiore al venticinque per cento, su presentazione di idonea garanzia, alle modalita' e condizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, e nel contratto di finanziamento di cui al comma 1.

7.In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi 5 e 6, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalita' stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, e previa stipula di un'apposita convenzione tra il Ministero, il Soggetto gestore e l'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto del finanziamento agevolato da parte del Soggetto gestore e della quota a carico dell'impresa beneficiaria.

Art. 12

Cumulo delle agevolazioni

1.Le agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del regolamento de minimis.

Note all'art. 12: - Per il citato Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, si veda nelle note alle premesse.

Art. 13

Revoca delle agevolazioni

Art. 14

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1.In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.

2.Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalita' definite con il provvedimento del Ministero di cui all'articolo 9, comma 2.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 185/2000, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente regolamento sulla base degli elementi forniti dal Ministero.

Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3043

Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Art. 26 (Disposizioni generali). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.».

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)