LEGGE 29 settembre 2015, n. 169
Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2015 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 1° settembre 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
Avvertenza Si omette la pubblicazione degli allegati all'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, in quanto gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 161 del 29 maggio 2014.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 486 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del protocollo II allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 9.680 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo-Atto finale
Parte di provvedimento in formato grafico ATTO FINALE DEL VERTICE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA, PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE Un vertice tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, si e' tenuto a Bruxelles il 21 marzo 2014. I rappresentanti: del REGNO DEL BELGIO, della REPUBBLICA DI BULGARIA, della REPUBBLICA CECA, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA DI ESTONIA, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, della REPUBBLICA DI CROAZIA, della REPUBBLICA ITALIANA, della REPUBBLICA DI CIPRO, della REPUBBLICA DI LETTONIA, della REPUBBLICA DI LITUANIA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, dell'UNGHERIA della REPUBBLICA DI MALTA, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA DI POLONIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della ROMANIA, della REPUBBLICA DI SLOVENIA, della REPUBBLICA SLOVACCA, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, dell'UNIONE EUROPEA, da una parte, e dell'UCRAINA, dall'altra, partecipanti al vertice (in seguito denominati "i firmatari"), hanno firmato il testo delle seguenti disposizioni politiche dell'allegato accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (di seguito denominato "l'accordo"): 1. Preambolo 2. Articolo 1 3. Titoli I, II e VII. I firmatari confermano il loro impegno a procedere con la firma e la conclusione dei titoli III, IV, V e VI dell'accordo che costituiscono, insieme al resto dell'accordo, un unico strumento. A tal fine i firmatari si consulteranno attraverso canali diplomatici allo scopo di fissare la data appropriata per la convocazione di una riunione dei firmatari o qualunque altra azione idonea a tal fine. I firmatari convengono che l'articolo 486, paragrafo 4, relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, e' applicabile alle parti corrispondenti dell'accordo a norma del presente atto finale. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014.
Accordo-Atto finale
ATTO FINALE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA, PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE I rappresentanti del REGNO DEL BELGIO, della REPUBBLICA DI BULGARIA, della REPUBBLICA CECA, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA DI ESTONIA, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, della REPUBBLICA DI CROAZIA, della REPUBBLICA ITALIANA, della REPUBBLICA DI CIPRO, della REPUBBLICA DI LETTONIA, della REPUBBLICA DI LITUANIA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, dell'UNGHERIA, della REPUBBLICA DI MALTA, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA DI POLONIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della ROMANIA, della REPUBBLICA DI SLOVENIA, della REPUBBLICA SLOVACCA, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, dell'UNIONE EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA da una parte, e dell'UCRAINA, dall'altra, (in seguito denominati congiuntamente "i firmatari"), riunitisi a Bruxelles il ventisette giugno duemilaquattordici, per la firma delle parti dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo") che non erano state firmate il 21 marzo 2014, ricordano che, al vertice svoltosi a Bruxelles il 21 marzo 2014, hanno firmato il testo delle seguenti disposizioni politiche dell'accordo : 1. Preambolo 2. Articolo 1 3. Titoli I, II e VII. I firmatari hanno proceduto alla firma delle seguenti disposizioni dell'accordo: - titoli III, IV, V e VI, nonche' relativi allegati e protocolli, e confermano che l'accordo costituisce un unico strumento. I firmatari convengono che l'articolo 486, paragrafo 4, dell'accordo relativo all'applicazione provvisoria, e' applicabile alle parti corrispondenti dell'accordo a norma del presente atto finale. I firmatari convengono che l'accordo si applichi a tutto il territorio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale e avviino consultazioni al fine di determinare gli effetti dell'accordo con riguardo alle aree del territorio annesso illegalmente della Repubblica Autonoma di Crimea e della citta' di Sebastopoli sulle quali il governo ucraino non esercita attualmente un effettivo controllo. Fatto a Bruxelles, il giorno ventisette giugno, nell'anno duemilaquattordici.
Accordo-art. 1
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