LEGGE 29 settembre 2015, n. 169
Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2015 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 1° settembre 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
Avvertenza Si omette la pubblicazione degli allegati all'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, in quanto gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 161 del 29 maggio 2014.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 486 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del protocollo II allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 9.680 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo-Atto finale
Parte di provvedimento in formato grafico ATTO FINALE DEL VERTICE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA, PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE Un vertice tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, si e' tenuto a Bruxelles il 21 marzo 2014. I rappresentanti: del REGNO DEL BELGIO, della REPUBBLICA DI BULGARIA, della REPUBBLICA CECA, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA DI ESTONIA, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, della REPUBBLICA DI CROAZIA, della REPUBBLICA ITALIANA, della REPUBBLICA DI CIPRO, della REPUBBLICA DI LETTONIA, della REPUBBLICA DI LITUANIA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, dell'UNGHERIA della REPUBBLICA DI MALTA, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA DI POLONIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della ROMANIA, della REPUBBLICA DI SLOVENIA, della REPUBBLICA SLOVACCA, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, dell'UNIONE EUROPEA, da una parte, e dell'UCRAINA, dall'altra, partecipanti al vertice (in seguito denominati "i firmatari"), hanno firmato il testo delle seguenti disposizioni politiche dell'allegato accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (di seguito denominato "l'accordo"): 1. Preambolo 2. Articolo 1 3. Titoli I, II e VII. I firmatari confermano il loro impegno a procedere con la firma e la conclusione dei titoli III, IV, V e VI dell'accordo che costituiscono, insieme al resto dell'accordo, un unico strumento. A tal fine i firmatari si consulteranno attraverso canali diplomatici allo scopo di fissare la data appropriata per la convocazione di una riunione dei firmatari o qualunque altra azione idonea a tal fine. I firmatari convengono che l'articolo 486, paragrafo 4, relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, e' applicabile alle parti corrispondenti dell'accordo a norma del presente atto finale. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014.
Accordo-Atto finale
ATTO FINALE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA, PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE I rappresentanti del REGNO DEL BELGIO, della REPUBBLICA DI BULGARIA, della REPUBBLICA CECA, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA DI ESTONIA, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, della REPUBBLICA DI CROAZIA, della REPUBBLICA ITALIANA, della REPUBBLICA DI CIPRO, della REPUBBLICA DI LETTONIA, della REPUBBLICA DI LITUANIA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, dell'UNGHERIA, della REPUBBLICA DI MALTA, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA DI POLONIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della ROMANIA, della REPUBBLICA DI SLOVENIA, della REPUBBLICA SLOVACCA, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, dell'UNIONE EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA da una parte, e dell'UCRAINA, dall'altra, (in seguito denominati congiuntamente "i firmatari"), riunitisi a Bruxelles il ventisette giugno duemilaquattordici, per la firma delle parti dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo") che non erano state firmate il 21 marzo 2014, ricordano che, al vertice svoltosi a Bruxelles il 21 marzo 2014, hanno firmato il testo delle seguenti disposizioni politiche dell'accordo : 1. Preambolo 2. Articolo 1 3. Titoli I, II e VII. I firmatari hanno proceduto alla firma delle seguenti disposizioni dell'accordo: - titoli III, IV, V e VI, nonche' relativi allegati e protocolli, e confermano che l'accordo costituisce un unico strumento. I firmatari convengono che l'articolo 486, paragrafo 4, dell'accordo relativo all'applicazione provvisoria, e' applicabile alle parti corrispondenti dell'accordo a norma del presente atto finale. I firmatari convengono che l'accordo si applichi a tutto il territorio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale e avviino consultazioni al fine di determinare gli effetti dell'accordo con riguardo alle aree del territorio annesso illegalmente della Repubblica Autonoma di Crimea e della citta' di Sebastopoli sulle quali il governo ucraino non esercita attualmente un effettivo controllo. Fatto a Bruxelles, il giorno ventisette giugno, nell'anno duemilaquattordici.
Accordo-art. 1
ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA PREAMBOLO IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "gli Stati membri", L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione" o "l'UE", e LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito "l'EURATOM", da una parte, e L'UCRAINA dall'altra, di seguito denominati congiuntamente "le Parti", TENENDO CONTO dello stretto rapporto storico e dei legami sempre piu' stretti tra le Parti e del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa; IMPEGNATI a realizzare un rapporto stretto e durevole fondato su valori comuni, ossia rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, del buon governo, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, non discriminazione delle persone appartenenti a minoranze e rispetto della diversita', della dignita' umana e adesione ai principi dell'economia di mercato, da cui risulterebbe facilitata la partecipazione dell'Ucraina alle politiche europee; RICONOSCENDO che l'Ucraina, in quanto paese europeo, condivide con gli Stati membri dell'Unione europea (UE) storia e valori comuni ed e' impegnata a promuovere tali valori; PRENDENDO ATTO dell'importanza che l'Ucraina attribuisce alla sua identita' europea; TENENDO CONTO del forte sostegno pubblico espresso in Ucraina per la scelta europea del paese; CONFERMANDO che l'Unione europea riconosce le aspirazioni europee dell'Ucraina e accoglie con favore la sua scelta europea, compreso il suo impegno a costruire una democrazia radicata e sostenibile e un'economia di mercato; RICONOSCENDO che i valori comuni su cui si fonda l'Unione europea, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali e dello Stato di diritto, sono anche elementi essenziali del presente accordo; RICONOSCENDO che l'associazione politica e l'integrazione economica dell'Ucraina all'Unione europea dipenderanno dai progressi nell'attuazione del presente accordo e dai risultati conseguiti dall'Ucraina nel garantire il rispetto dei valori comuni, nonche' dai progressi verso la convergenza con l'UE in ambito politico, economico e giuridico; IMPEGNATI a dare attuazione a tutti i principi e a tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare a quelli dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna del 1991 e 1992, della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950; DESIDEROSI di rafforzare la pace e la sicurezza internazionale e di impegnarsi in un multilateralismo efficace e nella composizione pacifica delle controversie, in particolare mediante una stretta collaborazione in tal senso nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU), dell'OSCE e del Consiglio d'Europa; IMPEGNATI a promuovere l'indipendenza, la sovranita', l'integrita' territoriale e l'inviolabilita' delle frontiere; DESIDEROSI di raggiungere una sempre maggiore convergenza delle posizioni sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); IMPEGNATI a riaffermare i loro obblighi internazionali, a lottare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e a cooperare in materia di disarmo e controllo degli armamenti; DESIDEROSI di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento dell'Ucraina e di contribuire cosi' alla graduale integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica; CONVINTI della necessita' che l'Ucraina attui le riforme politiche, socioeconomiche, giuridiche e istituzionali necessarie per dare efficace attuazione al presente accordo e impegnati a sostenere in modo deciso tali riforme dell'Ucraina; DESIDEROSI di realizzare l'integrazione economica, tra l'altro mediante una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) che sia parte integrante del presente accordo, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle Parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e mediante un ampio ravvicinamento normativo; RICONOSCENDO che una tale zona di libero scambio globale e approfondito, collegata al piu' ampio processo di ravvicinamento legislativo, contribuira' a favorire l'integrazione economica nel mercato interno dell'Unione europea prevista dal presente accordo; IMPEGNATI a creare un nuovo clima che favorisca le relazioni economiche tra le Parti e soprattutto promuova lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimoli la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'economia; IMPEGNATI a promuovere la cooperazione in materia di energia, sulla base dell'impegno delle Parti ad attuare il trattato che istituisce la Comunita' dell'energia; IMPEGNATI a rafforzare la sicurezza energetica, a facilitare lo sviluppo di infrastrutture adeguate e a migliorare l'integrazione dei mercati e il ravvicinamento normativo su elementi chiave dell'acquis dell'UE, a promuovere l'efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e a conseguire un elevato livello di sicurezza nucleare; IMPEGNATI a intensificare il dialogo sulla base dei principi fondamentali di solidarieta', fiducia reciproca, responsabilita' congiunta e partenariato, a incrementare la cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere secondo un approccio complessivo che tenga conto della migrazione legale e a cooperare per contrastare l'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani e per attuare in modo efficiente l'accordo di riammissione; RICONOSCENDO l'importanza di istituire, a tempo debito, un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini ucraini purche' sussistano le condizioni di una mobilita' ben gestita e sicura; IMPEGNATI a contrastare la criminalita' organizzata e il riciclaggio, a ridurre l'offerta e la domanda di droghe illecite e a rafforzare la cooperazione nella lotta al terrorismo; IMPEGNATI a promuovere la cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente e a dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde; DESIDEROSI di promuovere i contatti tra le persone; IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale; IMPEGNATI ad attuare efficacemente il graduale ravvicinamento della legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione in linea con quanto previsto dal presente accordo; TENENDO CONTO che il presente accordo non pregiudichera' e lascia aperti i futuri sviluppi delle relazioni tra UE e Ucraina; CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nel campo di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda notifichino congiuntamente all'Ucraina che il Regno Unito o Irlanda sono vincolati in quanto membri dell'Unione europea conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21 o conformemente all'articolo 10 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati, l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda informa immediatamente l'Ucraina di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, CONVENGONO: ARTICOLO 1 Obiettivi 1. E' istituita un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. 2. L'associazione persegue le seguenti finalita': a) promuovere il graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati e rafforzare l'associazione dell'Ucraina alle politiche dell'UE e la sua partecipazione ai programmi e alle agenzie; b) costituire un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse; c) promuovere, conservare e rafforzare la pace e la stabilita' a livello regionale e internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e agli obiettivi della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990; d) creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, anche con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito secondo quanto previsto dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo e sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione; e) potenziare la cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali; f) creare le condizioni per una cooperazione sempre piu' stretta in altri settori di reciproco interesse.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, definiti in particolare nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990 e in altri strumenti in materia di diritti umani, comprese la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed esterne delle Parti e costituiscono elementi essenziali del presente accordo. Anche la promozione del rispetto dei principi di sovranita' e integrita' territoriale, inviolabilita' delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali del presente accordo.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 Le Parti riconoscono che il loro rapporto si fonda sui principi dell'economia di mercato. Lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta alla corruzione, la lotta contro le varie forme di criminalita' organizzata transnazionale e di terrorismo, la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace sono essenziali per il rafforzamento del rapporto tra le Parti.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Finalita' del dialogo politico 1. Le Parti sviluppano e rafforzano il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse per promuovere una graduale convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza nella prospettiva di un sempre maggiore coinvolgimento dell'Ucraina nello spazio europeo di sicurezza. 2. Il dialogo politico ha la finalita' di: a) approfondire l'associazione politica e accrescere la convergenza e l'efficacia politica, anche in materia di politica di sicurezza; b) promuovere la stabilita' e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace; c) rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le minacce di fondo; d) promuovere una cooperazione concreta e fattiva tra le Parti finalizzata a realizzare la pace, la sicurezza e la stabilita' nel continente europeo; e) rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e del buon governo, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, della non discriminazione delle persone appartenenti a minoranze e della diversita', e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne; f) sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza e della difesa; g) promuovere i principi di indipendenza, sovranita', integrita' territoriale e inviolabilita' delle frontiere.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Sedi del dialogo politico 1. Le Parti tengono riunioni periodiche di dialogo politico a livello di vertice. 2. A livello ministeriale, il dialogo politico si svolge, di comune accordo, nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 460 del presente accordo e nel quadro delle riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti a livello di ministri degli Affari esteri. 3. Il dialogo politico si svolge anche nelle seguenti forme: a) riunioni periodiche tra i rappresentanti dell'Unione europea, da una parte, e i rappresentanti dell'Ucraina, dall'altra, a livello di direttori politici, di comitato politico e di sicurezza e di esperti, anche su regioni e temi specifici; b) si avvale tempestivamente e appieno di tutti i canali diplomatici e militari esistenti tra le Parti, tra cui gli opportuni contatti nei paesi terzi e nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali; c) riunioni periodiche a livello di alti funzionari ed esperti delle istituzioni militari delle Parti; d) qualsiasi altro mezzo, comprese riunioni a livello di esperti, in grado di contribuire allo sviluppo e al consolidamento del dialogo. 4. Le Parti istituiscono di comune accordo altri meccanismi e procedure di dialogo politico, comprese le consultazioni straordinarie. 5. A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di associazione di cui all'articolo 467 del presente accordo.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 Dialogo e cooperazione in materia di riforme interne Le Parti cooperano al fine di garantire che le loro politiche interne abbiano a fondamento i principi ad esse comuni, segnatamente la stabilita' e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, di cui in particolare all'articolo 14 del presente accordo.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 Politica estera e di sicurezza 1. Le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione e promuovono la graduale convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e affrontano in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilita' regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi e rafforzamento di un dialogo reciprocamente vantaggioso nel settore spaziale. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira a rafforzare la convergenza e l'efficacia delle politiche e a promuovere una programmazione politica congiunta. Le Parti si avvalgono a tal fine delle sedi bilaterali, internazionali e regionali. 2. L'Ucraina, l'UE e gli Stati membri riaffermano la loro adesione ai principi del rispetto dell'indipendenza, della sovranita', dell'integrita' territoriale e dell'inviolabilita' delle frontiere sanciti dalla Carta dell'ONU e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e ribadiscono il loro impegno per la promozione di tali principi nelle relazioni bilaterali e multilaterali. 3. Le Parti affrontano con tempestivita' e in modo coerente le sfide che minacciano tali principi, agendo a tutti gli opportuni livelli del dialogo politico previsti dal presente accordo, compreso a livello ministeriale.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 Corte penale internazionale Le Parti cooperano alla promozione della pace e della giustizia internazionale mediante la ratifica e l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) del 1998 e degli strumenti collegati.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 Stabilita' regionale 1. Le Parti intensificano gli sforzi comuni volti a promuovere la stabilita', la sicurezza e lo sviluppo democratico nell'ambito del vicinato comune e, in particolare, la composizione pacifica dei conflitti regionali. 2. I loro sforzi si ispirano ai principi condivisi in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale stabiliti dalla Carta dell'ONU, dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dagli altri atti multilaterali applicabili.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 Prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e cooperazione tecnologica militare 1. Le Parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, in particolare con l'obiettivo di una maggiore partecipazione dell'Ucraina alle operazioni di gestione di crisi civili e militari dirette dall'UE e alle relative esercitazioni e attivita' di formazione, comprese quelle condotte nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). 2. La cooperazione si basa su forme e accordi di consultazione e cooperazione tra l'UE e l'Ucraina in materia di gestione delle crisi. 3. Le Parti esaminano le possibilita' di cooperazione tecnologica militare. L'Ucraina e l'Agenzia europea per la difesa (AED) stabiliscono stretti contatti per discutere il miglioramento delle capacita' militari, anche in relazione ad aspetti tecnologici.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 Non proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le Parti ritengono che la proliferazione, a livello di attori statali e non statali, delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituisca una delle piu' gravi minacce alla stabilita' e alla sicurezza internazionale. Convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori, rispettando pienamente e attuando a livello nazionale gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione, nonche' gli altri obblighi internazionali pertinenti. Le Parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori mediante: a) l'adozione delle misure necessarie per la firma, la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena applicazione; b) il miglioramento del sistema dei controlli nazionali all'esportazione, in modo da controllare efficacemente sia le esportazioni sia il transito delle merci collegate alle armi di distruzione di massa, anche attraverso il controllo dell'impiego finale dei beni e delle tecnologie a duplice uso e sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 3. Le Parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi quanto stabilito.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 Disarmo, controlli degli armamenti, controllo delle esportazioni di armi e lotta al traffico illecito di armi Le Parti sviluppano ulteriormente la cooperazione in materia di disarmo, anche per quanto riguarda la riduzione delle loro scorte di armi di piccolo calibro e leggere in eccesso e la gestione dell'impatto sulla popolazione e sull'ambiente degli ordigni inesplosi e abbandonati di cui al capo 6 (Ambiente) del titolo V del presente accordo. La cooperazione in materia di disarmo concerne anche i controlli degli armamenti, il controllo delle esportazioni di armi e la lotta al traffico illecito di armi, comprese quelle di piccolo calibro e leggere. Le Parti promuovono l'adesione universale e l'ottemperanza agli strumenti internazionali pertinenti e aspirano ad assicurarne l'efficacia, anche attraverso l'attuazione delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 Lotta al terrorismo Le Parti convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, delle norme internazionali in materia di diritti umani e del diritto umanitario e dei rifugiati.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali Nella cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza le Parti attribuiscono un'importanza particolare al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni in generale a tutti i livelli dell'amministrazione e, in particolare, nel campo dell'applicazione della legge e dell'amministrazione della giustizia. La cooperazione mirera' in particolare al rafforzamento della magistratura, al miglioramento della sua efficienza, alla salvaguardia della sua indipendenza e imparzialita' e alla lotta alla corruzione. Tutta la cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza si ispirera' al rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15 Protezione dei dati personali Le Parti convengono di cooperare al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali conformemente alle piu' rigorose norme europee e internazionali, tra cui i pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperti.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16 Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere 1. Le Parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e sviluppano ulteriormente il dialogo complessivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi la migrazione illegale, la migrazione legale, il traffico e la tratta di esseri umani, e l'integrazione di tali problematiche nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti. Il dialogo si fonda sui principi fondamentali di solidarieta', fiducia reciproca, responsabilita' congiunta e partenariato. 2. Nel rispetto della legislazione nazionale e dell'Unione in vigore in questa materia, la cooperazione verte, in particolare, sui seguenti aspetti: a) il contrasto delle cause di fondo della migrazione e la ricerca attiva di possibilita' di cooperazione in questo campo con i paesi terzi e nelle sedi internazionali; b) l'elaborazione congiunta di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, comprendente misure di lotta contro le reti di passatori e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici; c) l'istituzione di un dialogo complessivo sui temi dell'asilo, in particolare sulle questioni inerenti all'attuazione pratica della convenzione ONU del 1951 e del protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, e la garanzia del rispetto del principio di "non-refoulement"; d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, e l'equita' di trattamento e l'integrazione degli stranieri legalmente residenti; e) l'ulteriore sviluppo di misure operative nel campo della gestione delle frontiere: i) la cooperazione in materia di gestione delle frontiere puo' riguardare, tra l'altro, la formazione, lo scambio delle migliori pratiche anche sui temi delle tecnologie, lo scambio di informazioni conformemente alle norme applicabili e, se del caso, lo scambio di ufficiali di collegamento; ii) gli sforzi delle Parti in questo settore sono finalizzati a dare efficace attuazione al principio di una gestione integrata delle frontiere; f) il rafforzamento della sicurezza dei documenti; g) l'elaborazione di una politica di rimpatrio efficace, anche per quanto riguarda la sua dimensione regionale; e h) lo scambio di opinioni sull'occupazione informale dei migranti.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17 Trattamento dei lavoratori 1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili negli Stati membri e nell'UE, il trattamento accordato ai lavoratori cittadini dell'Ucraina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini dello Stato membro in questione. 2. L'Ucraina, conformemente alle leggi, condizioni e procedure in essa applicabili, accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio.
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18 Mobilita' dei lavoratori 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri e nel rispetto della legislazione e delle norme in materia di mobilita' dei lavoratori vigenti negli Stati membri e nell'UE: a) sono mantenute e, se possibile, ampliate le attuali agevolazioni per l'accesso all'occupazione accordate ai lavoratori ucraini dagli Stati membri in base ad accordi bilaterali; b) gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi. 2. Il Consiglio di associazione valuta la concessione di altri trattamenti piu' favorevoli in altri settori, comprese facilitazioni per l'accesso alla formazione professionale, nel rispetto delle leggi, condizioni e procedure vigenti negli Stati membri dell'UE e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri e nell'UE.
Accordo-art. 19
ARTICOLO 19 Circolazione delle persone 1. Le Parti danno piena attuazione ai seguenti accordi: a) l'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e l'Ucraina del 18 giugno 2007 (attraverso il comitato misto per la riammissione di cui al suo articolo 15); b) l'accordo tra la Comunita' europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti del 18 giugno 2007 (attraverso il comitato misto di gestione dell'accordo di cui al suo articolo 12). 2. Le Parti si adoperano inoltre per accrescere la mobilita' dei cittadini e far ulteriormente progredire il dialogo sui visti. 3. Le Parti procedono per gradi verso l'instaurazione, a tempo debito, di un regime di esenzione dal visto, purche' sussistano le condizioni di una mobilita' ben gestita e sicura illustrate nel piano di azione in due fasi per la liberalizzazione dei visti presentato al vertice UE-Ucraina del 22 novembre 2010.
Accordo-art. 20
ARTICOLO 20 Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo Le Parti collaborano per prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. A tal fine, le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale e internazionale di settore, anche a livello operativo. Le Parti applicano le norme internazionali pertinenti, in particolare quelle del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e quelle equivalenti alle norme adottate dall'Unione.
Accordo-art. 21
ARTICOLO 21 Cooperazione nella lotta alle droghe illecite, ai precursori e alle sostanze psicotrope 1. Le Parti cooperano su questioni concernenti le droghe illecite in base a principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, tenendo conto della dichiarazione politica e della dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno del 1998. 2. La cooperazione e' volta a contrastare le droghe illecite, ridurne l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe. Essa e' volta altresi' a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. 3. Le Parti utilizzano i metodi di cooperazione necessari al raggiungimento di questi obiettivi, garantendo un approccio equilibrato e integrato nei confronti di questi problemi.
Accordo-art. 22
ARTICOLO 22 Lotta alla criminalita' e alla corruzione 1. Le Parti cooperano per contrastare e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o di altro tipo. 2. La cooperazione riguarda, tra l'altro: a) il traffico e la tratta di esseri umani, il contrabbando e il traffico di armi da fuoco e di droghe illecite; b) il traffico di merci; c) i reati economici, compresi quelli fiscali; d) la corruzione, sia nel settore privato sia in quello pubblico; e) la falsificazione di documenti; f) la criminalita' informatica. 3. Le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale di settore, compresa la cooperazione cui partecipa Europol. Le Parti sviluppano ulteriormente la cooperazione per quanto concerne tra l'altro: a) lo scambio delle migliori pratiche, anche in materia di tecniche investigative e di ricerca dei reati; b) lo scambio di informazioni nel rispetto delle norme applicabili; c) lo sviluppo di capacita', compresi la formazione e - se del caso - gli scambi di personale; d) le questioni inerenti alla protezione dei testimoni e delle vittime. 4. Le Parti sono impegnate ad attuare efficacemente la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale del 2000 e i suoi tre protocolli, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 e gli altri strumenti internazionali pertinenti.
Accordo-art. 23
ARTICOLO 23 Cooperazione nella lotta al terrorismo 1. Le Parti decidono di cooperare alla prevenzione e repressione degli atti di terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, del diritto internazionale in materia di diritti umani, del diritto umanitario e dei rifugiati, e delle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse convengono, in particolare, di cooperare sulla base della piena attuazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 2001, della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo del 2006 e degli altri strumenti pertinenti dell'ONU, delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili. 2. La cooperazione si concentra in particolare sullo scambio di: a) informazioni relative ai gruppi terroristici e alle reti che li sostengono; b) esperienza e informazioni concernenti le tendenze del terrorismo e i mezzi e metodi di lotta al terrorismo anche sotto il profilo tecnico e della formazione; c) esperienze riguardanti la prevenzione del terrorismo. Tutti gli scambi di informazioni avvengono nel rispetto del diritto internazionale e nazionale.
Accordo-art. 24
ARTICOLO 24 Cooperazione giudiziaria 1. Le Parti decidono di sviluppare ulteriormente la cooperazione giudiziaria civile e penale, avvalendosi appieno dei pertinenti strumenti internazionali e bilaterali e fondandosi sui principi della certezza del diritto e del diritto a un processo equo. 2. Le Parti convengono di agevolare ulteriormente la cooperazione giudiziaria civile tra UE e Ucraina sulla base degli strumenti giuridici multilaterali applicabili, in particolare delle convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori. 3. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le Parti si adoperano per migliorare gli accordi sull'assistenza giudiziaria reciproca e sull'estradizione mediante, se del caso, l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 di cui all'articolo 8 del presente accordo, la loro attuazione e una piu' stretta cooperazione con Eurojust.
Accordo-art. 25
ARTICOLO 25 Obiettivo Le Parti istituiscono progressivamente, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo1 , una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994"). ----------- 1 Salvo quanto altrimenti disposto negli allegati I e II del presente accordo.
Accordo-art. 26
ARTICOLO 26 Campo di applicazione e settori interessati 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci1 originarie dei territori delle Parti. 2. Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle regole di origine di cui al protocollo I del presente accordo (relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa). ----------- 1 Ai fini del presente accordo, per merci si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione contenuta nel presente accordo.
Accordo-art. 27
ARTICOLO 27 Definizione di dazi doganali Ai fini del presente capo, per "dazio doganale" si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicato o connesso all'importazione o all'esportazione, ad eccezione: a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati a norma dell'articolo 32 del presente accordo; b) dei dazi applicati a norma del titolo IV, capo 2 (Misure di difesa commerciale), del presente accordo; c) dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 33 del presente accordo.
Accordo-art. 28
ARTICOLO 28 Classificazione delle merci La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le Parti e' quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti, in conformita' al sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983 (di seguito "SA") e successive modificazioni.
Accordo-art. 29
ARTICOLO 29 Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni 1. Ciascuna Parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte conformemente alle tabelle di cui all'allegato I-A del presente accordo (di seguito "tabelle"). Fatto salvo il primo comma, l'Ucraina, per gli oggetti da rigattiere di cui alla voce 6309 00 00 della tariffa doganale ucraina, sopprime i dazi doganali sulle importazioni alle condizioni enunciate nell'allegato I-B del presente accordo. 2. Per ciascuna merce l'aliquota di base dei dazi doganali cui si applicano le successive riduzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo e' quella specificata nell'allegato I del presente accordo. 3. Se in un qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente accordo una Parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione piu' favorita (di seguito "NPF"), tale aliquota e' applicata come aliquota di base se e fintantoche' essa e' inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata secondo la tabella della Parte. 4. A cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali reciproci. Una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465 del presente accordo (di seguito anche "comitato per il commercio"), relativa alla soppressione o all'accelerazione della soppressione di un dazio doganale su una merce, sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata per quella merce secondo le rispettive tabelle.
Accordo-art. 30
ARTICOLO 30 Clausola di standstill Nessuna delle Parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria del territorio dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di: a) aumentare un dazio doganale al livello stabilito nella propria tabella successivamente a una riduzione unilaterale, oppure b) mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (di seguito "DSB") dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "OMC").
Accordo-art. 31
ARTICOLO 31 Dazi doganali sulle esportazioni 1. Le Parti non istituiscono ne' mantengono in vigore dazi doganali, tasse o altre misure di effetto equivalente sulle esportazioni o in relazione alle esportazioni di merci nel territorio dell'altra Parte. 2. I dazi doganali o le misure di effetto equivalente in vigore applicati dall'Ucraina e il cui elenco figura nell'allegato I-C del presente accordo sono soppressi progressivamente nel corso di un periodo transitorio conformemente alla tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo. In caso di aggiornamento del codice doganale ucraino, gli impegni assunti a norma della tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo rimangono in vigore in base alla corrispondenza della descrizione delle merci. L'Ucraina puo' introdurre misure di salvaguardia in relazione ai dazi all'esportazione indicati nell'allegato I-D del presente accordo. Tali misure di salvaguardia scadono al termine del periodo precisato per la merce in questione nell'allegato I-D del presente accordo.
Accordo-art. 32
ARTICOLO 32 Sovvenzioni all'esportazione e misure di effetto equivalente 1. All'entrata in vigore del presente accordo nessuna delle Parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra Parte. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "sovvenzioni all'esportazione" ha il medesimo significato ad esso attribuito nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo sull'agricoltura"), comprese le eventuali modifiche di tale accordo sull'agricoltura.
Accordo-art. 33
ARTICOLO 33 Diritti e altri oneri Ciascuna delle Parti dispone, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o dalle altre misure di cui all'articolo 27 del presente accordo, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna ne' una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.
Accordo-art. 34
ARTICOLO 34 Trattamento nazionale Ciascuna delle Parti accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformita' all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Accordo-art. 35
ARTICOLO 35 Restrizioni all'importazione e all'esportazione Nessuna delle Parti adotta o mantiene divieti o restrizioni o misure di effetto equivalente sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o sulla vendita all'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, salvo quanto altrimenti disposto dal presente accordo o in conformita' all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Accordo-art. 36
ARTICOLO 36 Eccezioni generali Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Accordo-art. 37
ARTICOLO 37 Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa 1. Le Parti convengono che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'attuazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e riaffermano il loro impegno a combattere le irregolarita' e le frodi doganali connesse all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci e al loro vincolo a qualsivoglia altro regime o procedura doganali, tra cui le misure di divieto, restrizione e controllo. 2. Qualora una Parte constati, in base a dati oggettivi documentati, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi dell'altra Parte rispetto a quanto previsto dal presente capo, essa puo' temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale per i prodotti interessati conformemente al presente articolo. 3. Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione amministrativa nelle indagini su irregolarita' o frodi doganali si intende, fra l'altro: a) una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati; b) un reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti; c) un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa per la verifica dell'autenticita' di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione oppure il ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarita' o frodi puo' essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacita' di esportazione dell'altra Parte e tale aumento sia legato a dati oggettivi relativi a irregolarita' o a frodi. 4. L'applicazione di una sospensione temporanea e' subordinata alle seguenti condizioni: a) la Parte che ha constatato, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi dell'altra Parte notifica senza indugio al comitato per il commercio la sua constatazione unitamente ai dati oggettivi e avvia consultazioni nell'ambito di detto comitato, in base a tutte le informazioni e risultanze oggettive pertinenti, per trovare una soluzione che sia accettabile per entrambe le Parti. Nel corso di tali consultazioni, i prodotti interessati usufruiscono del trattamento preferenziale; b) qualora le Parti abbiano avviato, nell'ambito del comitato per il commercio, le consultazioni di cui alla lettera a) senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla prima riunione del comitato stesso, la Parte interessata puo' temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. La sospensione temporanea e' notificata senza indugio al comitato per il commercio; c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. Ciascuna sospensione temporanea non supera sei mesi. Tuttavia, una sospensione temporanea puo' essere rinnovata. Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato per il commercio subito dopo l'adozione. Sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito del comitato per il commercio, in particolare ai fini della loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione. 5. Parallelamente alla notifica al comitato per il commercio a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata pubblica nelle proprie fonti ufficiali di informazione un avviso agli importatori precisando che per il prodotto interessato sono state constatate, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi.
Accordo-art. 38
ARTICOLO 38 Gestione degli errori amministrativi Nel caso in cui, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorita' competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze puo' chiedere che il comitato per il commercio vagli la possibilita' di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.
Accordo-art. 39
ARTICOLO 39 Accordi con altri paesi 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero tranne se in contrasto con il regime commerciale previsto dal presente accordo. 2. Nell'ambito del comitato per il commercio le Parti procedono a consultazioni sugli accordi che istituiscono unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero e, ove richiesto, su altre questioni importanti relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso dell'adesione di un paese terzo all'Unione europea, queste consultazioni vengono avviate in modo che si tenga conto dei reciproci interessi della Parte UE e dell'Ucraina sanciti dal presente accordo.
Accordo-art. 40
ARTICOLO 40 Disposizioni generali 1. Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "accordo sulle misure di salvaguardia"). La Parte UE mantiene i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "accordo sull'agricoltura"), tranne per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli oggetto di trattamento preferenziale a norma del presente accordo. 2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
Accordo-art. 41
ARTICOLO 41 Trasparenza 1. La Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia ne da' notifica ufficiale all'altra Parte qualora quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale. 2. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse economico sostanziale qualora negli ultimi tre anni sia stato uno dei cinque maggiori fornitori del prodotto importato, in termini di volume o di valore assoluto. 2. In deroga all'articolo 40 del presente accordo e fatto salvo l'accordo sulle misure di salvaguardia, su richiesta dell'altra Parte, la Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia e intende adottare misure di salvaguardia notifica immediatamente per iscritto all'altra Parte tutte le informazioni pertinenti all'origine dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, le conclusioni provvisorie e le conclusioni definitive dell'inchiesta, e offre all'altra Parte la possibilita' di consultazioni.
Accordo-art. 42
ARTICOLO 42 Applicazione delle misure 1. Nell'istituire le misure di salvaguardia, le Parti si adoperano perche' incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne da' notifica all'altra Parte e offre la possibilita' di consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si perviene a una soluzione soddisfacente la Parte importatrice puo' adottare le misure idonee a risolvere il problema.
Accordo-art. 43
ARTICOLO 43 Paese in via di sviluppo L'Ucraina, nella misura in cui puo' essere considerata un paese in via di sviluppo1 ai fini dell'articolo 9 dell'accordo sulle misure di salvaguardia, non e' assoggettata alle misure di salvaguardia applicate dalla Parte UE, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all' articolo 9 di detto accordo. ------------ 1 Ai fini del presente articolo, la determinazione dello status di paese in via di sviluppo tiene conto degli elenchi pubblicati da organizzazioni internazionali quali la Banca mondiale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE"), il Fondo monetario internazionale (di seguito "FMI"), ecc.
Accordo-art. 44
ARTICOLO 44 Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone 1. Conformemente alle disposizioni della presente sezione l'Ucraina puo' applicare una misura di salvaguardia, sotto forma di dazio doganale all'importazione maggiorato, sugli autoveicoli per il trasporto di persone originari1 della Parte UE e classificati alla voce tariffaria 8703 (di seguito "il prodotto"), quali definiti all'articolo 45 del presente accordo, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, il prodotto e' importato nel territorio dell'Ucraina in quantitativi cosi' accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce un prodotto simile; b) il volume aggregato (espresso in unita')2 delle importazioni del prodotto in un qualsiasi anno supera il livello di soglia indicato nella tabella dell'allegato II del presente accordo; e c) nell'ultimo periodo di dodici mesi che termini non prima del penultimo mese precedente l'invito dell'Ucraina alla Parte UE a partecipare a consultazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo, il volume aggregato (espresso in unita') delle importazioni del prodotto in Ucraina3 ha superato il livello di soglia di cui alla tabella dell'Ucraina, contenuta nell'allegato II, relativa a tutte le nuove immatricolazioni4 di autoveicoli per il trasporto di persone registrate in Ucraina nello stesso periodo. 2. L'aliquota del dazio di cui al paragrafo 1 del presente articolo non e' superiore alla piu' bassa tra l'aliquota NPF prevalente, l'aliquota NPF in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo o l'aliquota indicata nella tabella dell'Ucraina di cui all'allegato II del presente accordo. Il dazio puo' essere applicato solo per il resto dell'anno interessato, quale definito nell'allegato II del presente accordo. 3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2 del presente articolo, i dazi che l'Ucraina applica a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissati secondo la tabella dell'Ucraina di cui all'allegato II del presente accordo. 4. Le forniture del prodotto in questione che erano in viaggio sulla base di un contratto stipulato prima dell'imposizione del dazio addizionale di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono esenti da tale dazio addizionale. Tali forniture saranno tuttavia conteggiate nel volume delle importazioni del prodotto nell'anno successivo ai fini del soddisfacimento, in quell'anno, delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5. L'Ucraina applica le misure di salvaguardia in modo trasparente. A questo scopo, non appena possibile l'Ucraina notifica per iscritto alla Parte UE l'intenzione di applicare questo tipo di misura e fornisce ogni informazione utile, compresi il volume (espresso in unita') delle importazioni del prodotto, il volume totale (espresso in unita') delle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone di qualsiasi provenienza e le nuove immatricolazioni di autoveicoli per il trasporto di persone in Ucraina relativamente al periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'Ucraina invita la Parte UE a partecipare a consultazioni per discutere queste informazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'adozione della misura. Nessuna misura e' adottata nei trenta giorni successivi all'invito a partecipare a consultazioni. 6. L'Ucraina puo' applicare una misura di salvaguardia solo a seguito di un'inchiesta delle sue autorita' competenti a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. L'indagine deve dimostrare che a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo il prodotto e' importato nel territorio dell'Ucraina in quantitativi cosi' accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce un prodotto simile. 7. L'Ucraina notifica immediatamente per iscritto alla Parte UE l'apertura di un'inchiesta ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo. 8. Durante l'inchiesta l'Ucraina si conforma alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e' integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis. 9. I fattori che attengono alla determinazione del pregiudizio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono valutati per almeno tre periodi consecutivi di dodici mesi, ossia per un periodo minimo totale di tre anni. 10. L'inchiesta valuta anche tutti i fattori noti, diversi dall'incremento delle importazioni preferenziali a norma del presente accordo, che contemporaneamente potrebbero provocare un pregiudizio all'industria nazionale. L'incremento delle importazioni di un prodotto originario della Parte UE non e' considerato conseguente alla soppressione o riduzione di un dazio doganale se le importazioni dello stesso prodotto di altra provenienza sono aumentate in misura comparabile. 11. L'Ucraina comunica per iscritto alla Parte UE e a tutte le altre parti interessate le risultanze e le conclusioni motivate dell'inchiesta con largo anticipo rispetto alle consultazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo in modo che durante le consultazioni si possa procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura proposta. 12. L'Ucraina dispone che le statistiche relative agli autoveicoli per il trasporto di persone, utilizzate come elementi di prova ai fini delle misure in questione, siano affidabili, adeguate e tempestivamente accessibili al pubblico. Essa comunica senza indugio le statistiche mensili relative al volume (espresso in unita') delle importazioni del prodotto, al volume totale (espresso in unita') delle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone di qualsiasi provenienza e alle nuove immatricolazioni di autoveicoli per il trasporto di persone in Ucraina. 13. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e ai paragrafi da 6 a 11 del presente articolo non si applicano durante il periodo transitorio. 14. L'Ucraina non applica misure di salvaguardia a norma della presente sezione durante l'anno 1. L'Ucraina non applica ne' mantiene misure di salvaguardia a norma della presente sezione ne' prosegue alcuna inchiesta in tal senso successivamente all'anno 15. 15. L'attuazione e il funzionamento del presente articolo possono essere discussi ed esaminati dal comitato per il commercio. ----------- 1 Conformemente alla definizione di "origine" di cui al protocollo I del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. 2 Come attestato dalle statistiche ucraine relative alle importazioni (espresse in unita') di autoveicoli per il trasporto di persone originari della Parte UE, classificati alla voce tariffaria 8703. A conferma di queste statistiche l'Ucraina mettera' a disposizione i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura rilasciati secondo la procedura di cui al titolo V del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. 3 Come attestato dalle statistiche ucraine relative alle importazioni (espresse in unita') di autoveicoli per il trasporto di persone originari della Parte UE, classificati alla voce tariffaria 8703. A conferma di queste statistiche l'Ucraina mettera' a disposizione i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura rilasciati secondo la procedura di cui al titolo V del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. 4 Statistiche ufficiali delle "nuove immatricolazioni" in Ucraina di tutti gli autoveicoli per il trasporto di persone fornite dall'Ispettorato automobilistico statale dell'Ucraina.
Accordo-art. 45
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