LEGGE 16 novembre 2015, n. 197
Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2015 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 11 febbraio 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, l'Agenzia spaziale italiana e' autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei programmi oggetto della cooperazione.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 novembre 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo-art. 1
Allegato ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER LA COOPERAZIONE NELLA ESPLORAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO PER SCOPI PACIFICI SOMMARIO Articolo 1 - Scopo Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 - Ambito delle attivita' Articolo 4 - Accordi attuativi Articolo 5 - Disposizioni finanziarie Articolo 6 - Responsabilita' e rischio di perdita - rinuncia reciproca Articolo 7 - Registrazione degli oggetti spaziali Articolo 8 - Trasferimento di dati tecnici e beni Articolo 9 - Diritti di proprieta' intellettuale Articolo 10 - Rilascio dei risultati e informazione al pubblico Articolo 11 - Scambio di personale e accesso agli impianti Articolo 12 - Sdoganamento e movimento di beni Articolo 13 - Sorvolo Articolo 14 - Consultazione e risoluzione delle controversie Articolo 15 - Modifiche Articolo 16 - Effetto su altri accordi Articolo 17 - Obblighi permanenti Articolo 18 - Entrata in vigore e durata Articolo 19 - Risoluzione PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana ( Italia), e il Governo degli Stati Uniti d'America (U.S.A), di seguito denominate congiuntamente "le Parti" o separatamente una "Parte"; Considerando le disposizioni del Trattato sui Principi che Governano le attivita' degli Stati nell'Esplorazione ed utilizzazione dello Spazio Extra-Atmosferico, incluso la Luna e gli altri corpi celesti del 27 Gennaio 1967 e degli altri trattati e accordi multilaterali sull'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico dei quali entrambi i Governi della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti d'America sono Parte; Richiamando la loro lunga e fruttuosa cooperazione nell'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, attraverso la realizzazione di progetti congiunti di successo in una ampia gamma di aree e in particolare la cooperazione di lunga durata tra la "National Aeronautics and Space Administration" degli Stati Uniti (di seguito denominata NASA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata ASI); Considerando il desiderio di potenziare la cooperazione tra le Parti nel volo spaziale umano, nelle scienze spaziali e astronomiche, nell'uso dello spazio per la ricerca nelle scienze della Terra e nell'esplorazione, con potenziali benefici per tutte le nazioni; Richiamando la cooperazione sulla Stazione Spaziale Internazionale in virtu' dell'Accordo tra il Governo del Canada, il Governo degli Stati membri dell' Agenzia Spaziale Europea, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione Russa, e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione sulla Stazione Spaziale Internazionale, fatto a Washington il 29 Gennaio 1998 (qui di seguito denominato "IGA"); Riconoscendo che le Parti sono membri del Gruppo sull'Osservazione della Terra (GEO) e della Commissione sull'Osservazione Satellitare della Terra (CEOS), e che come tali, entrambe s'impegnano di attuare i Principi di Condivisione dei Dati del "Group on Earth Observations and the Commettee on Earth Observation Satellites" (GEOSS) con riferimento ai dati di scienza della Terra e di monitoraggio ambientale operativo; Convinti del rilevante ruolo dello spazio nel contribuire al beneficio sociale ed economico; e Desiderosi di stabilire un quadro legale generale al fine di facilitare la continuazione e il consolidamento di una piu' proficua relazione tra le Parti, Concordano quanto segue: Articolo 1 Scopo Il presente Accordo Quadro, di seguito denominato "l'Accordo", sancisce gli obblighi, termini, e condizioni per la cooperazione tra le Parti nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici nei settori di comune interesse, e su basi di equita' e di mutuo beneficio.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Definizioni 1. Il Termine "Agenzia Attuativa" significa: a) Per il Governo degli Stati Uniti d'America, la "National Aeronautics and Space Administration" (NASA), il "National Oceanic and Atmospheric Administration" (NOAA), lo "United States Geological Survey" (USGS) e ogni altra agenzia o dipartimento degli Stati Uniti che il Governo degli Stati Uniti d'America puo' decidere di nominare per iscritto attraverso canali diplomatici; e b) Per il Governo della Repubblica Italiana, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ed ogni altro ente controllato dal Governo della Repubblica italiana che il Governo della Repubblica Italiana puo' decidere di nominare per iscritto attraverso canali diplomatici; 2. Il termine "Danno" significa: a) Ferite corporali o altri danni alla salute di, o la morte di, qualsiasi persona; b) Danno a, perdita di, o perdita dell'uso di un qualsiasi bene; c) Perdita di reddito o di profitto, o d) Altri danni diretti, indiretti, o conseguenti. 3. Il termine "Veicolo di Lancio" significa un oggetto, o parte di esso, destinato al lancio, lanciato dalla Terra, o che rientra sulla Terra, che trasporta carichi utili o persone, o entrambi. 4. Il termine "Carico utile" indica qualsiasi bene destinato ad essere imbarcato o ad essere utilizzato su o in un Veicolo di Lancio. 5. Il termine "Attivita' Spaziali Protette" e' riferito a tutte le attivita' concluse a seguito del presente Accordo o di qualsiasi Accordo Attuativo concluso in virtu' del presente Accordo, ivi comprese le attivita' relative al Veicolo di Lancio o al Veicolo di Trasferimento, e le attivita' relative ai Carichi utili sulla Terra, nello spazio extra-atmosferico o in transito tra la Terra e lo spazio extra-atmosferico, in esecuzione del presente Accordo. Le Attivita' Spaziali Protette iniziano dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo e terminano quando le attivita' realizzate in esecuzione del presente Accordo sono completate. Il termine "Attivita' Spaziali Protette" comprende ma non e' limitato a: a) La ricerca, la progettazione, lo sviluppo, il test, la produzione, l'assemblaggio, l'integrazione o le operazioni o l'utilizzo di Veicoli di Lancio o di Trasferimento, di Carichi utili o strumentazioni, cosi' come di strumenti e strutture di supporto o dei servizi connessi; e b) Tutte le attivita' relative al supporto di Terra, test, addestramento, simulazione, o alle apparecchiature di guida e controllo e alle strutture o servizi connessi. Il termine "Attivita' Spaziali Protette" esclude le attivita' sulla Terra che sono condotte al rientro dallo spazio per sviluppare ulteriormente il prodotto di un Carico utile o un processo per un utilizzo diverso da quello per le attivita' in attuazione del presente Accordo. 6. (a) Il termine "Enti correlati" significa: i) Un contraente o sub-contraente di un'Agenzia Attuativa, a qualsiasi livello; ii) Un beneficiario o ogni altro ente che coopera o uno scienziato di un'Agenzia Attuativa a qualsiasi livello; o iii) Un contraente o sub-contraente di un beneficiario o ogni altro ente che coopera o uno scienziato di un'Agenzia Attuativa, a qualsiasi livello; (b) Nell'Articolo 6 (Responsabilita' e Rischio di Perdita - Rinuncia Reciproca) del presente Accordo, il termine "Enti Correlati" significa anche: i) Un utente o un cliente di un Agenzia Attuativa a qualsiasi livello; o ii) Un contraente o subcontraente, compresi fornitori di qualsiasi tipo, di un utente o di un cliente di una Agenzia Attuativa a qualsiasi livello. (c) Nell'Articolo 6 (Responsabilita' e Rischio di Perdita- Rinuncia Reciproca) e nell'Articolo 8 (Trasferimento di Beni e Dati Tecnici) del presente Accordo, il termine "Ente correlato" puo' anche includere un altro Stato o un agenzia o un istituzione di un altro Stato, dove tale Stato, agenzia, o istituzione sia un ente sopra descritto o sia diversamente coinvolto nell'attivita' intraprese a seguito del presente Accordo. 7. Il termine "Veicolo di Trasferimento" significa qualsiasi veicolo che opera nello spazio e trasferisce un Carico utile o una persona o entrambi tra due differenti oggetti spaziali, tra due differenti posti sullo stesso oggetto spaziale o tra l'oggetto spaziale e la superfice di un corpo celeste. Un Veicolo di Trasferimento comprende anche un veicolo che parte da e rientra sul medesimo luogo su un oggetto spaziale.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Ambito delle attivita' 1. Le Parti identificheranno le aree di reciproco interesse e cercheranno di sviluppare programmi o progetti in cooperazione, di seguito definiti come "Programmi" nell'esplorazione e uso pacifico dello spazio extra-atmosferico e collaboreranno insieme a questo fine. 2. Questi Programmi possono essere intrapresi nelle seguenti aree di cooperazione: a) Esplorazione Umana e Operazioni; b) Scienze Spaziali e Terrestri; c) Osservazione della Terra; e d) Altre rilevanti aree di mutuo interesse. 3. Questi programmi possono essere intrapresi utilizzando: a) Satelliti e piattaforme di ricerca spaziale; b) Strumenti scientifici a bordo di aerei, satelliti e/o piattaforme di ricerca spaziale; c) Missioni di Esplorazione Umana e di Operazioni; d) Razzi sonda e campagne e voli di palloni scientifici; e) Voli e Campagne aeronautiche; f) Comunicazioni Spaziali, incluse antenne di stazioni di Terra per il tracciamento, la telemetria e per l'acquisizione dati; g) Applicazioni terrestri e spaziali; h) Strutture di terra per la ricerca; i) Analoghi terrestri; j) Scambio di personale scientifico; k) Scambio di dati scientifici; l) Partecipazione a workshop congiunti e simposi; m) Attivita' di formazione e divulgazione e n) Ulteriori forme di cooperazione concordate dalle Parti. 4. Tutte le attivita' di cui al presente Accordo saranno condotte osservando le leggi e i regolamenti nazionali applicabili delle Parti e in conformita' al diritto internazionale applicabile. 5. Il presente Accordo puo' essere applicato alle attivita' di utilizzazione in cooperazione, intraprese in virtu' dell'Articolo 9 (Utilizzazione) dell'IGA o di ogni successivo accordo che modifica o sostituisce l'IGA. 6. Questi Programmi possono realizzarsi sulla superfice della Terra, nello spazio aereo, o nello spazio extra-atmosferico.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Accordi attuativi 1. Conformemente alle loro rispettive norme e regolamentazioni, le Parti condurranno attivita' congiunte o "Programmi" in base a questo Accordo attraverso le loro rispettive Agenzie Attuative. Accordi Attuativi conclusi dalle Agenzie Attuative sanciranno gli specifici ruoli e gli impegni delle Agenzie Attuative e includeranno, se appropriato, disposizioni relative alla natura e all'ambito delle attivita' congiunte, gli impegni individuali e congiunti delle Agenzie Attuative e ogni altra disposizione necessaria a condurre le attivita' congiunte. 2. Tali Accordi Attuativi saranno subordinati al presente Accordo. 3. Le Parti garantiranno che le loro rispettive Agenzie Attuative si adopereranno al meglio per adempiere agli impegni contenuti negli Accordi Attuativi.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Disposizioni finanziarie 1. Ciascuna Parte sosterra' le spese relative all'adempimento delle proprie responsabilita' in conformita' al presente Accordo, includendo i viaggi e il soggiorno del personale e il trasporto di tutto l'equipaggiamento e di altri beni di cui e' responsabile. 2. Gli obblighi delle Parti di cui al presente Accordo sono soggetti alla disponibilita' dei fondi appropriati e alle procedure di finanziamento rispettive di ciascuna Parte. Nel caso sorgessero problemi finanziari che possano incidere sulla capacita' di una Parte o di un'Agenzia Attuativa di adempiere alle attivita' da eseguire sulla base del presente Accordo, la Parte o l'Agenzia Attuativa che riscontra problemi, lo notifichera' e si consultera' con l'altra Parte e la sua Agenzia Attuativa, come appropriato, appena possibile.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Responsabilita' e rischio di perdita - Rinuncia reciproca 1. In merito alle attivita' eseguite in base al presente Accordo, le Parti concordano che una complessiva rinuncia reciproca ad azioni per responsabilita' favorira' la cooperazione nell'esplorazione, sfruttamento ed uso dello spazio extra-atmosferico. Questa reciproca rinuncia ad azioni per responsabilita', come disposta di seguito, sara' interpretata in maniera estensiva al fine di raggiungere l'obbiettivo. Disposto che la rinuncia ad azioni di responsabilita' e' reciproca, le Agenzie Attuative possono adattare la portata della clausola di rinuncia reciproca in un Accordo Attuativo al fine di indirizzare le specifiche circostanze di una particolare cooperazione. 2. Reciproca Rinuncia ad azioni per responsabilita' a) Ciascuna Parte accetta una reciproca rinuncia ad azioni per responsabilita' in base alla quale ciascuna Parte rinuncia a ogni pretesa nei confronti di qualunque ente o persona enumerata nei sotto paragrafi dal 2(a)(i) al (2)(a)(iv) di seguito, relativa ad un Danno che emerge a seguito di Attivita' Spaziali Protette. Questa reciproca rinuncia si applichera' solo se la persona, l'ente o il bene che causa il Danno e' coinvolta nelle Attivita' Spaziali Protette e la persona, l'ente o il bene danneggiato, sono danneggiati in virtu' del loro coinvolgimento nelle Attivita' Spaziali Protette. La reciproca rinuncia si applica alle eventuali richiesta di risarcimento per Danni, qualunque sia il fondamento giuridico per tale richiesta, nei confronti di: i) l'altra Parte; ii) l'Agenzia Attuativa dell'altra Parte; iii) un "Ente correlato" dell'Agenzia Attuativa dell'altra Parte; iv) I dipendenti o qualsiasi persona giuridica di cui ai sotto-paragrafi (i), (ii) e (iii) di cui sopra. b) Inoltre, ciascuna Parte garantira' che la sua Agenzia Attuativa estendera' la reciproca rinuncia ad azioni di responsabilita' come disposta dall'Articolo 6.2(a), agli "Enti Correlati" dell'Agenzia Attuativa richiedendo loro, per contratto o in altro modo, di accettare di: i) rinunciare a ogni richiesta di risarcimento nei confronti degli enti o delle persone identificate dall'Art.6.2(a)(i) sino all'Articolo 6.2(a)(iv); e ii) richiedere che gli "Enti Correlati" rinuncino a tutte le richieste di risarcimento nei confronti degli enti o delle persone identificate dall'Art. 6.2(a)(i) all'Art. 6.2(a)(iv). c) Ad evitare ogni dubbio, questa rinuncia reciproca ad azioni per responsabilita' sara' applicabile alle richieste di risarcimento sorte in virtu' della Convenzione sulla Responsabilita' per Danni Causati da Oggetti Spaziali, fatta il 29 marzo 1972 (Convenzione sulla Responsabilita'), qualora la persona, l'ente o il bene che causa il Danno siano coinvolte nelle Attivita' Spaziali Protette e la persona, l'ente o il bene danneggiati, siano danneggiati in virtu' del loro coinvolgimento nelle Attivita' Spaziali Protette. d) Ferme restando le altre disposizioni del presente Articolo, questa rinuncia reciproca ad azioni per responsabilita' non si applica a: i. richieste di risarcimento tra una Parte e l'"Ente Correlato" della propria Agenzia Attuativa o tra gli "Enti correlati" di un'Agenzia Attuativa; ii. richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica, dai suoi eredi, superstiti, o aventi causa (eccetto quando un avente causa e' Parte di questo Accordo o sia altrimenti vincolato dai termini di questa rinuncia reciproca) per lesioni personali o per altro danno alla salute o morte di tale persona fisica; iii. richiesta di risarcimento per Danni causati da atto doloso; iv. richieste di risarcimento per diritti di proprieta' intellettuale; v. richiesta di risarcimento per Danni che derivano dalla mancata estensione dell' Agenzia Attuativa di una Parte della rinuncia ad azioni per responsabilita' agli "Enti Correlati" dell'Agenzia Attuativa, ai sensi dell'Articolo 6.2(b); o vi. richieste di risarcimento da parte o nei confronti di una Parte o degli "Enti Correlati" dell'Agenzia Attuativa, sorta a causa o riferita a, un mancato adempimento dell'altra Parte o dell'"Ente Correlato" dell'Agenzia Attuativa, dei sui obblighi in base a questo Accordo o a qualunque Accordo Attuativo concluso sulla sua base. e) Nessuna disposizione del presente Articolo deve essere interpretata in maniera da costituire il presupposto di richieste di risarcimento o di azioni legali che altrimenti risulterebbero infondate. f) In caso di richieste di risarcimento danni di terze parti per le quali le Parti possono essere responsabili, le Parti si consulteranno prontamente per determinare un appropriata ed equa ripartizione di ogni potenziale responsabilita' e sulla difesa in merito a tale richiesta di risarcimento.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Registrazione degli oggetti spaziali Nell'ambito di Accordi Attuativi che coinvolgono un lancio, le Parti determineranno quale Agenzia Attuativa richiedera' che il suo governo registri l'oggetto spaziale secondo la Convenzione sulla Registrazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio extra-atmosferico, emanata il 12 Novembre 1974. La registrazione di cui al presente articolo non avra' effetti sui diritti o gli obblighi di ciascuna Parte ai sensi della Convenzione sulla Responsabilita'.
Accordo-art. 8
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