LEGGE 16 novembre 2015, n. 199
Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2015 Vigenza internazionale del protocollo per l'Italia: 4 maggio 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del Protocollo stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Protocol
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON A COMMUNICATIONS PROCEDURE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. 1
ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo Protocollo opzionale 3 CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: PROTOCOLLO OPZIONALE N. 3 PROCEDURA DELLE COMUNICAZIONI (1) Nazioni Unite A/RES/66/138 originale: inglese ASSEMBLEA GENERALE Sessantaseiesima sessione Punto 64 dell'ordine del giorno 66/138 Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni. RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE [sul rapporto del terzo Comitato «A/66/457»] L'Assemblea Generale, Accogliendo con favore l'adozione da parte del Consiglio dei diritti umani, con la sua risoluzione 17/18 del 17 giugno 2011, del Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni: 1. Adotta il Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni cosi' come figura nell'allegato alla presente risoluzione; 2. Raccomanda che il Protocollo opzionale sia aperto alla firma in occasione di una cerimonia da tenersi nel 2012 e chiede al Segretario generale e all'Alto commissario per i diritti umani di prestare l'aiuto necessario. 89ª Riunione plenaria 19 dicembre 2011 Allegato Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni. Gli Stati parti del presente Protocollo, Considerando che, in conformita' ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo; Notando che gli Stati parti della Convenzione sui diritti dei minori (di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti in essa enunciati a ciascun minore soggetto alla loro giurisdizione, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, ricchezza, disabilita', status di nascita o di altro, del minore, dei suoi genitori o rappresentanti legali; Riaffermando l'universalita', indivisibilita', interdipendenza di tutti i diritti umani e liberta' fondamentali; Riaffermando altresi' lo status del minore in quanto soggetto di diritti e in quanto essere umano dotato di dignita' e di capacita' in evoluzione; Riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza del minore puo' creargli notevoli difficolta' nell'avvalersi di rimedi in caso di violazione dei suoi diritti; Considerando che il presente Protocollo rafforzera' e completera' i meccanismi nazionali e regionali che consentono ai minori di presentare denunce per violazioni dei loro diritti; Riconoscendo che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione preminente da rispettare nell'avvalersi di rimedi in caso di violazione dei suoi diritti e che tali rimedi dovrebbero tenere conto della necessita' di procedure rispettose della sensibilita' del minore a tutti i livelli; Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare appropriati meccanismi nazionali per consentire ad un minore i cui diritti sono stati violati di accedere a rimedi effettivi a livello nazionale; Richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali per i diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate di promuovere e proteggere i diritti dei minori possono svolgere al riguardo; Considerando che, al fine di rafforzare e completare tali meccanismi nazionali e di accrescere ulteriormente l'attuazione della Convenzione e, ove pertinente, dei suoi Protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, sarebbe opportuno consentire al Comitato sui diritti dell'infanzia (di seguito denominato "il Comitato") di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Competenza del Comitato sui diritti dell'infanzia 1. Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato come stabilito dal presente Protocollo. 2. Il Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di uno Stato parte del presente Protocollo per questioni relative a violazioni di diritti enunciati in uno strumento di cui tale Stato non e' parte. 3. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione se questa riguarda uno Stato che non e' una parte del presente Protocollo. (1) Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani - febbraio 2012, effettuata dalle dott.sse Claudia Poti e Nicoletta Marini (funzionari linguistici). Originale inglese in: JittBi//d^c^^s-dds-ny.un.org/doc/UNDQaGEN/Nll/4S7/10/PDF/Nl 146710.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 Principi generali che guidano le funzioni del Comitato Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo, il Comitato e' guidato dal principio dell'interesse superiore del minore. Esso ha anche riguardo per i diritti e le opinioni del minore, dando alle opinioni del minore il peso dovuto in funzione della sua eta' e maturita'.
Protocollo-art. 3
Articolo 3 Regolamento 1. Il Comitato adotta il regolamento da seguire nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo. Nel far cio', esso deve avere riguardo in particolare per l'articolo 2 del presente Protocollo al fine di garantire che le procedure siano rispettose della sensibilita' del minore. 2. Il Comitato include nel suo regolamento delle tutele per evitare che il minore sia manipolato da chi agisce per suo conto e puo' rifiutare di esaminare una comunicazione che considera non essere nell'interesse superiore del minore.
Protocollo-art. 4
Articolo 4 Misure di protezione 1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti ad alcuna violazione dei diritti umani, maltrattamento o intimidazione come conseguenza di aver inviato comunicazioni o collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo. 2. L'identita' della persona interessata o del gruppo di persone interessate non e' rivelata al pubblico senza l'espresso consenso degli stessi.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 Comunicazioni individuali 1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di una persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione di uno Stato parte, che sostengono di essere vittime di una violazione ad opera di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati in uno dei seguenti strumenti di cui tale Stato e' parte: a) la Convenzione; b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia; c) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. 2. Quando una comunicazione e' presentata per conto di una persona o di un gruppo di persone, cio' deve essere fatto con il consenso degli stessi a meno che l'autore possa giustificare di agire per loro conto senza tale consenso.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 Misure provvisorie 1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di una comunicazione e prima di adottare una decisione sul merito, il Comitato puo' trasmettere allo Stato parte interessato, per un suo urgente esame, una richiesta affinche' questo adotti le misure provvisorie che si rivelano necessarie in una situazione eccezionale al fine di evitare un eventuale danno irreparabile alla vittima o alle vittime delle asserite violazioni. 2. Quando il Comitato esercita la facolta' di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cio' non comporta una decisione sulla ricevibilita' o sul merito della comunicazione.
Protocollo-art. 7
Articolo 7 Ricevibilita' 1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando: a) la comunicazione e' anonima; b) la comunicazione non e' presentata per iscritto; c) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o e' incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali; d) la stessa questione e' stata gia' esaminata dal Comitato o e' stata o e' esaminata in virtu' di un'altra procedura internazionale di inchiesta o di composizione; e) non sono stati esauriti tutti i mezzi di ricorso interni disponibili. Tale requisito non si applica quando l'utilizzo dei mezzi di ricorso e' irragionevolmente lungo o e' improbabile che apporti un'effettiva riparazione; f) la comunicazione e' manifestamente infondata o e' insufficientemente motivata; g) i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato parte interessato, salvo che detti fatti non siano proseguiti successivamente a tale data; h) la comunicazione non e' presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i casi in cui l'autore puo' dimostrare che non e' stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.
Protocollo-art. 8
Articolo 8 Trasmissione della comunicazione 1. Salvo che il Comitato non dichiari una comunicazione irricevibile senza rinviarla allo Stato parte interessato, il Comitato il prima possibile porta riservatamente all'attenzione dello Stato parte interessato le comunicazioni ricevute in virtu' del presente Protocollo. 2. Lo Stato parte presenta, per iscritto, al Comitato spiegazioni o dichiarazioni a chiarimento della questione e dei rimedi eventualmente adottati. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi.
Protocollo-art. 9
Articolo 9 Composizione amichevole 1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali. 2. Un accordo per una composizione amichevole concluso sotto gli auspici del Comitato pone fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.
Protocollo-art. 10
Articolo 10 Esame delle comunicazioni 1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo, alla luce della documentazione presentatagli, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate. 2. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo riunendosi a porte chiuse. 3. Quando il Comitato richiede delle misure provvisorie esso esamina celermente la comunicazione. 4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato parte in conformita' all'articolo 4 della Convenzione. Nel far cio' esso tiene presente che lo Stato parte puo' adottare varie misure di politica generale per dare attuazione ai diritti economici, sociali e culturali della Convenzione. 5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato, senza indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su tale comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni.
Protocollo-art. 11
Articolo 11 Seguito 1. Lo Stato parte da la dovuta considerazione alle valutazioni del Comitato e alle sue eventuali raccomandazioni e presenta al Comitato una risposta scritta contenente informazioni sulle misure adottate o previste alla luce delle valutazioni e raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi. 2. Il Comitato puo' invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta alle sue valutazioni o raccomandazioni o in attuazione di un'eventuale composizione amichevole, anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.
Protocollo-art. 12
Articolo 12 Comunicazioni interstatali 1. Uno Stato parte del presente Protocollo puo', in ogni momento, dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato parte sostiene che un altro Stato parte non sta adempiendo i propri obblighi ai sensi di uno dei seguenti strumenti di cui lo Stato e' parte: a) la Convenzione; b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia; c) il Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. 2. Il Comitato non riceve le comunicazioni relative ad uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione o che provengono da uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione. 3. Il Comitato mette a disposizione degli Stati parti interessati i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali. 4. Una dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e' depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati parti. La dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di una questione che forma oggetto di una comunicazione gia' trasmessa ai sensi del presente articolo: nessun'altra comunicazione di uno Stato parte e' ricevuta ai sensi del presente articolo dopo il ricevimento da parte del Segretario generale della notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato abbia effettuato una nuova dichiarazione.
Protocollo-art. 13
Articolo 13 Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche 1. Se il Comitato riceve informazioni attendibili da cui si evincono violazioni gravi o sistematiche, da uno Stato parte, dei diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, il Comitato invita quest'ultimo a collaborare all'esame delle informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio osservazioni relativamente a dette informazioni. 2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente presentate dallo Stato parte interessato, nonche' di qualunque altra informazione attendibile in suo possesso, il Comitato puo' incaricare uno o piu' membri al proprio interno di svolgere un'inchiesta e riferire urgentemente ad esso. Laddove giustificata e con il consenso dello Stato parte, l'inchiesta puo' comprendere una visita nel territorio di tale Stato. 3. L'inchiesta e' svolta con riservatezza e la cooperazione dello Stato parte e' richiesta in tutte le fasi della procedura. 4. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo Stato parte interessato, insieme ad eventuali commenti e raccomandazioni. 5. Lo Stato parte interessato, il prima possibile e comunque entro sei mesi dal ricevimento dei risultati, dei commenti e delle raccomandazioni trasmessi dal Comitato, presenta le proprie osservazioni al Comitato. 6. Dopo la conclusione della suddetta procedura relativamente ad un'indagine svolta in conformita' al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato puo', dopo essersi consultato con lo Stato parte interessato, decidere di inserire un resoconto sommario dei risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16 del presente Protocollo. 7. Ciascuno Stato parte puo', al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato di cui al presente articolo con riferimento ai diritti enunciati in alcuni o in tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1. 8. Ciascuno Stato parte che ha effettuato la dichiarazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo puo', in qualsiasi momento, ritirare tale dichiarazione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Protocollo-art. 14
Articolo 14 Seguito della procedura di inchiesta 1. Il Comitato puo', se necessario, scaduto il periodo di sei mesi di cui all'articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato a fornire informazioni circa le misure adottate e programmate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo 13 del presente Protocollo. 2. Il Comitato puo' invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta ad un'inchiesta svolta a norma dell'articolo 13, anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.
Protocollo-art. 15
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