LEGGE 7 dicembre 2015, n. 205
Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2015 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 22 febbraio 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 1.080.000 euro per l'anno 2015 e a 540.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Personale distaccato
1.Il contingente massimo di personale che puo' essere distaccato all'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, e' pari a due unita'.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo-art. 1
ACCORDO tra Il Governo Italiano e L'Organizzazione Mondiale della Sanita' Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo Preambolo L'11 gennaio 2001 e' stato sottoscritto a Roma un Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanita', Ufficio Regionale per l'Europa, per l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo. L'Accordo e' stato ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 12 del 15 gennaio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2003. L'Accordo e' entrato in vigore il 1° giugno 2003 a seguito di uno scambio di note verbali tra l'Ambasciata d'Italia in Danimarca (25 aprile 2003) e l'Organizzazione Mondiale della Sanita', Ufficio Regionale per l'Europa (2 maggio 2003) e ha validita' per un periodo di dieci anni, terminando pertanto il 31 maggio 2013. Allo scopo di rafforzare ulteriormente tale collaborazione nonche' di perseguire congiuntamente gli obiettivi di promozione della salute e di riduzione delle disuguaglianze nella salute tra gli Stati Membri e all'interno degli stessi, attraverso le strategie previste nella nuova politica europea di riferimento "Salute 2020", l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS e il Governo della Repubblica Italiana concordano che l'Organizzazione Mondiale della Sanita', Ufficio Regionale per l'Europa (di seguito "OMS/EURO") manterra' un Ufficio progetto denominato "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo", con sede a Venezia, Italia, per un ulteriore periodo iniziale di cinque anni a partire dal 1° giugno 2013, ulteriormente rinnovabile per un periodo di cinque anni (cfr. articolo 11.3). Articolo 1 Struttura organizzativa 1. L'Ufficio di Venezia manterra' la denominazione di "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo" (di seguito "Ufficio di Venezia"). L'Ufficio di Venezia sara' parte integrante dell'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS. 2. Il Direttore Regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS selezionera' e nominera' un membro anziano del personale come Capo dell'Ufficio di Venezia. Il Capo dell'Ufficio agira' in conformita' con i termini di riferimento e i poteri espressamente delegatigli a tale scopo dall'OMS/EURO. Il personale dell'Ufficio di Venezia rimarra' costituito a regime dall'equivalente di 12 elementi (tra posizioni professionali e amministrative), compatibilmente con la disponibilita' di fondi. 3. L'Ufficio di Venezia avra' un Liason Board, con il mandato di esaminare regolarmente (con cadenza almeno annuale) il profilo corrente dell'Ufficio di Venezia (e di raccogliere le opinioni delle istituzioni ospitanti in merito a eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro priorita'), le principali questioni di natura legale e relative all'accordo con le istituzioni ospitanti, e ogni parere scientifico nel rispetto del piano di attivita' dell'Ufficio di Venezia. Il Liason Board sara' composto da 3 membri con comprovata esperienza nelle aree di attivita' dell'Ufficio di Venezia; l'incarico, formalizzato dal Direttore Regionale, avra' la durata del presente accordo. Il Direttore Regionale e le autorita' italiane nomineranno congiuntamente un membro ciascuno, in provenienza rispettivamente dal Ministero della Salute italiano, dalla Regione Veneto e dall'Ufficio Regionale di Copenhagen. La valutazione formale delle attivita' dell'Ufficio di Venezia sara' effettuata in quanto parte delle normali procedure generali dell'Ufficio Regionale dell'OMS, sulla base di un rapporto biennale predisposto dall'Ufficio di Venezia (che evidenzi i risultati/le realizzazioni rispetto al bilancio di previsione approvato), che dovra' essere condiviso con i membri del Board e utilizzato come base per il summenzionato parere scientifico. 4. L'Ufficio di Venezia costituira' parte integrante dell'OMS/EURO e sara' pienamente integrato nella sua struttura organizzativa e nel suo piano di attivita'. La struttura organizzativa e le attivita' dell'Ufficio di Venezia saranno in conformita' ai principi della Costituzione, ai regolamenti e alle politiche dell'OMS. L'OMS/EURO sara', inoltre, responsabile di organizzare, gestire, amministrare, dirigere e guidare l'attivita' dell'Ufficio di Venezia.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Attivita' 1. L'Ufficio di Venezia, nell'area di propria competenza, fornira' assistenza agli Stati Membri a livello nazionale, regionale e locale per l'attuazione delle strategie di investimenti in salute che collochino la promozione della salute al centro dello sviluppo umano, sociale ed economico, in linea con le politiche sanitarie europee, la Salute per Tutti, e la politica europea di riferimento "Health 2020". 2. In termini operativi, oltre ai programmi di informazione ed educazione alla salute, l'Ufficio di Venezia svolgera' le seguenti due funzioni principali: a) monitoraggio, analisi e sistematizzazione della crescente quantita' di nuovi risultati della ricerca sui determinanti (sociali ed economici) della salute della popolazione; b) fornitura di servizi, assistenza tecnica e collaborazione con gli Stati Membri per aumentare la loro capacita' (sia a livello nazionale che subnazionale) di agire secondo le evidenze scientifiche relative ai determinanti sociali ed economici della salute nel quadro della Health 2020. Cio' migliorera' la capacita' degli Stati Membri di investire in salute e porre la promozione della salute al centro della propria agenda di sviluppo. Le principali aree di lavoro e attivita' che l'Ufficio di Venezia dovra' realizzare saranno in linea con la parte del bilancio di previsione allocata alla Regione Europea. Per quanto concerne il biennio 2012-2013, le principali aree di lavoro e attivita' sono riassunte nell'Allegato I e Allegato II al presente Accordo. 3. Le attivita' dell'Ufficio di Venezia integreranno le attivita' di promozione della salute correlate ai determinanti di salute dell'OMS/EURO in linea con la strategia Health 2020. Il sistema informativo dell'OMS sara' utilizzato, secondo necessita', per sostenere le attivita' dell'Ufficio di Venezia.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Strutture 1. L'Ufficio sara' situate nella sede attualmente messa a disposizione dalla Regione del Veneto, ai costi attuali come da contratto di locazione del 24.02.2012, registrato a Venezia il 28.02.2012 (n. 1215 - Atti Privati), senza alcun ulteriore costo per la Regione.. 2. La bandiera e l'emblema dell'OMS verranno utilizzati in conformita' con il Codice delle Bandiere e degli emblemi dell'OMS nonche' con i Regolamenti, le Risoluzioni e le procedure dell'Organizzazione. 3. In caso si concordi tra la Regione del Veneto e l'OMS/EURO di trasferire l'Ufficio di Venezia nel territorio della Regione del Veneto, gli obblighi a carico della Regione del Veneto di cui al presente articolo resteranno in vigore anche nella nuova ubicazione, i cui costi, per la Regione Veneto, non dovranno superare i costi stabiliti al comma 1 del presente articolo. In caso di trasferimento. la Regione Veneto non si fara' carico di alcuna spesa connessa con tale trasferimento. Qualora la sede dell'Ufficio OMS sia trasferita fuori dalla Regione Veneto, il presente accordo sara' da intendersi decaduto.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Contributo del Ministero della Salute della Repubblica Italiana e della Regione Veneto 1. La Regione del Veneto, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, fornira' all'OMS/EURO un contributo annuo di € 300.000,00. Il Ministero della Salute fornira' all'OMS/EURO un contributo annuo di € 600.000,00. I contributi indicati in questo comma saranno utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio di Venezia ed i costi di realizzazione dei programmi e delle attivita' operative. 2. I fondi saranno trasferiti in Euro, in due quote annuali, di cui la prima a gennaio e la seconda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, a un conto bancario dedicato dell'OMS. L'OMS/EURO fornira' alla Regione del Veneto e al Ministero della Salute i dettagli relativi a tale conto bancario.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Personale 1. Tutto il personale dell'Ufficio di Venezia, ivi incluso il personale eventualmente comandatovi, sara' sottoposto alle normative e regolamentazioni dell'OMS sul personale, avranno lo status e i diritti del personale dell'OMS e saranno funzionari dell'OMS ai fini dell'applicazione delle immunita' e privilegi concessi per il libero esercizio delle proprie funzioni. L'assunzione e la gestione del personale dell'Ufficio di Venezia avverranno in conformita' con i regolamenti, le normative e le procedure dell'OMS. 2. In base a quanto disposto dal presente Accordo, il personale dell'Ufficio di Venezia sara' assunto secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS. La durata della nomina e la durata di eventuali proroghe saranno determinate in conformita' con le norme dell'OMS e subordinate alla sicurezza della copertura finanziaria. 3. Personale aggiuntivo potra' essere comandato all'Ufficio di Venezia da parte della Regione del Veneto, di altre Regioni e istituzioni italiane, del Governo della Repubblica Italiana, o di qualsiasi altro Stato Membro dell'OMS, Organizzazione internazionale o qualsiasi altro organismo sulla base di un accordo concluso con l'OMS. Tale personale comandato potra' appartenere sia a categorie professionali che a categorie amministrative. 4. Borsisti, collaboratori di livello professionale associati e tirocinanti possono essere assegnati all'Ufficio di Venezia. 5. Scambi di personale (sia esso professionale o amministrativo) fra l'OMS/EURO e l'Ufficio di Venezia potranno effettuarsi in base alle esigenze e saranno soggetti alle norme dell'OMS, senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero della Salute e per la Regione Veneto.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Contributo dell'OMS/EURO 1. L'OMS/EURO terra' una contabilita' separata relativa ai contributi trasferiti all'Ufficio di Venezia, riguardante le somme ricevute e le spese dell'Ufficio di Venezia, secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS in materia finanziaria. Gli interessi maturati sui fondi saranno calcolati ed accreditati in conformita' con le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS. 2. Tutte le rendicontazioni finanziarie saranno espresse in dollari USA. Entrate ed uscite in valute diverse saranno convertite in dollari USA secondo il tasso di cambio delle Nazioni Unite applicabile alla data di tali transazioni. 3. L'OMS/EURO garantira' che le transazioni finanziarie relative ai fondi saranno: a. registrate sulla base di una procedura interna globale di controllo basata sulle norme, i regolamenti e le procedure applicabili all'OMS. b. effettuate nel pieno rispetto dei regolamenti, delle norme e delle procedure finanziarie al momento in vigore presso l'OMS. 4. La gestione amministrativo-finanziaria delle spese relative all'Ufficio di Venezia e soggetta al controllo interno ed esterno e alle norme, regolamenti e procedure finanziarie applicabili all'OMS. 5. L'OMS/EURO assicurera' ogni possibile sforzo per ottenere finanziamenti supplementari per le attivita' dell'Ufficio di Venezia da fonti diverse rispetto al Ministero della Salute e alla Regione Veneto, con l'obiettivo di incrementare in misura considerevole il bilancio complessivo per la totalita' dei costi, compresi quelli legati ai programmi e alle attivita' operative1 . 6. Nel quadro delle attivita' dell'Ufficio di Venezia, l'OMS/EURO dara' piena ed attenta considerazione a proposte presentate dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto per assistenza tecnica e attivita' di cooperazione da attuarsi in Italia nell'ambito delle competenze dell'Ufficio di Venezia. L'Ufficio di Venezia offrira' opportunita' di stretta cooperazione con tutti gli Stati Membri dell'OMS/EURO, paese ospitante compreso. ------------ 1 A questo riguardo un progresso e' gia' in atto, con un impegno per 250.000 € gia' ricevuto dall'OMS/EURO da parte della Repubblica di San Marino.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Collaborazione tra l'Ufficio di Venezia Office e le Istituzioni italiane 1. Nell'ambito della cooperazione bilaterale fra l'Italia e l'0MS/EURO, il Ministero della Salute della Repubblica Italiana considerera' le piu' opportune modalita' di coinvolgimento dell'Ufficio di Venezia in attivita' di livello sub-nazionale, nazionale ed internazionale promosse dal Ministero stesso, in linea con il Piano Sanitario Nazionale e in conformita' con le competenze dell'Ufficio di Venezia, cosi come disposto dall' art. 2 del presente Accordo. Inoltre, il Ministero della Salute e la Regione del Veneto esamineranno ogni altra possibile collaborazione fra l'Ufficio di Venezia e gli Organi Tecnici e Scientifici del Servizio Sanitario Nazionale e altre rilevanti Istituzioni nelle rispettive aree di competenza.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Privilegi e immunita' 1. L'Ufficio di Venezia, la sua gestione e le sue strutture, proprieta', finanziamenti, beni, archivi, comunicazioni e personale saranno regolati dalla Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate e dal relativo Allegato VII, adottati dalla prima Assemblea Mondiale della Sanita' dell'OMS il 17 luglio 1948 (di seguito "la Convenzione), a cui l'Italia ha aderito il 30 agosto 1985 per quanto concerne l'OMS.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Piano di lavoro 1. Il presente Accordo include un piano di lavoro dettagliato relativo al primo biennio di attivita' nell'ambito della durata dell'Accordo nonche' una previsione delle principali aree di attivita' per il periodo coperto dal presente Accordo, rispettivamente come Allegato I e Allegato II. Il piano di lavoro dell'Ufficio sara' in linea con il ciclo di programmazione biennale dell'OMS.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Valutazione del lavoro dell'Ufficio di Venezia 1. Una valutazione delle attivita' dell'Ufficio di Venezia sara' effettuata ogni due anni sulla base di relazioni presentate all'Ufficio Regionale dell'OMS/EURO, in conformita' con le procedure dell'OMS. Oltre alla relazione biennale delle attivita' dell'Ufficio di Venezia, verranno redatte relazioni annuali sui progressi compiuti in conformita' alle linee guida dell'OMS/EURO. Queste ultime saranno inoltre discusse nell'ambito delle riunioni annuali del Liason Board dell'Ufficio di Venezia.
Accordo-art. 11
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