DECRETO 15 dicembre 2015, n. 225

Type Decreto
Publication 2015-12-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2016

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle accise, ed in particolare:

l'articolo 6, che regola la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa;

l'articolo 17, comma 4, che dispone che la colorazione e la marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di un'aliquota ridotta sono stabilite in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale;

l'articolo 24, comma 1, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al medesimo testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista;

l'articolo 24-bis, comma 1, che dispone che le formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

l'articolo 62, comma 2, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i carburanti;

l'articolo 67, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, comprese quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni;

il punto 3 della predetta Tabella A che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;

Visto l'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995 si applica nel senso che, tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti, e' compresa la benzina;

Visto l'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3, della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995, si applica nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, relativo all'attuazione della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua;

Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011, di indirizzo e di coordinamento tecnico in materia di controlli metrologici successivi sui distributori di carburante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di pesca marittima;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie;

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 577 del 1995, in materia di esenzione dall'accisa per il gasolio, la benzina e gli oli combustibili utilizzati negli impieghi previsti al punto 3 della Tabella A acclusa al testo unico delle accise, sia per effetto di quanto previsto dal predetto articolo 3-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, sia in relazione ai cambiamenti intervenuti nelle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di deposito di prodotti sottoposti al regime dell'accisa nonche' di circolazione dei medesimi prodotti, per la quale e' ora previsto l'impiego del documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6 del testo unico delle accise;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 444/UCL 2998 del 28 aprile 2015; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

2.Il presente regolamento disciplina l'impiego dei carburanti esenti per la navigazione nonche' degli oli lubrificanti esenti. L'esenzione e' applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonche' per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti esenti sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attivita' per le quali e' concessa l'esenzione. Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunita'. (1)

3.Relativamente alla navigazione nelle acque marine comunitarie, l'esenzione di cui al comma 2 trova applicazione con riguardo alle imbarcazioni, in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente, in navigazione diretta fra porti nazionali, incluso il caso in cui il porto di arrivo coincida con quello di partenza, o in navigazione diretta da un porto del territorio dello Stato verso porti comunitari, anche se la navigazione include acque non comunitarie.

4.Relativamente all'attivita' di pesca marittima, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti iscritti nei registri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercitano l'attivita' di pesca nelle acque marine con imbarcazioni munite della licenza di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 153 del 2004.

5.Relativamente al trasporto di passeggeri o di merci nelle acque marine comunitarie e al trasporto di merci nelle acque interne, all'attivita' di dragaggio di vie navigabili e porti e alla pesca professionale nelle acque interne, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente.(1)

6.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 5 OTTOBRE 2023, N. 171)).

Art. 2

Denaturazione dei carburanti esenti per la navigazione

1.I carburanti esenti per la navigazione ((, ad eccezione degli oli combustibili e del GNL, e fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis,)) sono denaturati. ((1))

((3-bis. La formula di denaturazione dei GPL e' stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA. Fino all'adozione del predetto provvedimento possono essere effettuati, con le modalita' di cui all'articolo 10-bis, rifornimenti ad accisa assolta di GPL non denaturati alle imbarcazioni utilizzate nelle attivita' aventi titolo all'esenzione di cui al presente regolamento.))

((1))

4.Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare l'impiego di sostanze coloranti aventi differente denominazione commerciale ma proprieta' fisiche e chimiche, tonalita' e potere colorante identici a quelli delle sostanze indicate nelle formule di denaturazione di cui ai commi 2 e 3 ((e a quelli delle sostanze stabilite ai sensi del comma 3-bis)). ((1))

5.Le operazioni di denaturazione di cui al presente articolo sono eseguite con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli presso i depositi fiscali mittenti di prodotti energetici.

6.Ferma restando l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, e' consentito l'impiego, mediante rifornimento diretto, di carburanti esenti per la navigazione senza denaturazione alle imbarcazioni in dotazione alle autorita' pubbliche ed alle forze armate, per gli usi istituzionali, nonche', su autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle navi traghetto in servizio di linea regolare.

Art. 3

Autorizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione ((diversi dal GNL)) ((1))

1.Il soggetto che intende gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti ((per la navigazione diversi dal GNL)) presenta, all'Ufficio competente, prima dell'inizio dell'attivita', una istanza contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sua sede legale, il codice fiscale e il numero della partita IVA, le generalita' del rappresentante legale, l'ubicazione dell'impianto, la capacita' di stoccaggio di ciascuno dei serbatoi a servizio dell'impianto stesso, l'indicazione delle attrezzature installate per la movimentazione e la misurazione dei prodotti, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche' l'indicazione dei depositi fiscali dai quali viene effettuato il prelevamento dei carburanti esenti. L'istanza e' sottoscritta dall'esercente o dal rappresentante legale della ditta, se persona diversa dall'esercente medesimo. ((1))

3.L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di cui al comma 1, esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo averne constatata la regolare costituzione, provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, a rilasciare all'esercente l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUA, unitamente al relativo codice d'accisa, previa prestazione della cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di carburanti esenti per la navigazione ed oli lubrificanti esenti che possono essere detenuti nell'impianto. All'esercente e' rilasciata la licenza di esercizio.

4.Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dall'esercente e, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui e' consegnato uno degli originali.

5.L'esercente, autorizzato ai sensi del presente articolo, comunica all'Ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla data in cui la medesima si e' verificata; le modifiche alla composizione dei serbatoi e dei prodotti detenuti sono comunicate preventivamente. ((Il medesimo esercente comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.)) ((1))

6.A partire dal 1° gennaio 2018 le colonnine di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione ((diversi dai GPL e dal GNL)) sono dotate, in occasione della prima sostituzione del gruppo di misura, di un contatore a testata compensata a 15° Celsius, conforme alle specifiche del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. ((1))

Art. 3-bis

(( (Disposizioni per i gestori dei punti di rifornimento di GNL). ))

((

1.Il soggetto che intende gestire un punto di rifornimento di GNL denuncia prima dell'inizio dell'attivita', l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il numero della partita IVA, le generalita' del rappresentante legale e l'ubicazione del punto di rifornimento di GNL; la denuncia e' sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se persona da esso diversa.

3.L'Ufficio competente esegue la verifica tecnica del punto di rifornimento di GNL e, riscontrata la completezza dei dati relativi alla denuncia, rilascia al soggetto di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima, la licenza fiscale di cui all'articolo 25 del TUA, attribuendo al punto di rifornimento di GNL un codice ditta.

4.Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dal soggetto di cui al comma 1 o, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta di cui al medesimo comma 1 ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui e' consegnato uno degli originali.

5.Il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2, intervenuta successivamente al rilascio della licenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si e' verificata. Il medesimo soggetto comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.

6.

Gli erogatori del punto di rifornimento di GNL sono dotati di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita.))

((1))

Art. 3-ter

(( (Disposizioni per gli impianti di stoccaggio di GNL). ))

((

1.Il soggetto che intende gestire un impianto di stoccaggio di GNL presenta, prima dell'inizio dell'attivita', apposita comunicazione all'ufficio competente indicando i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento con cui sono stati autorizzati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, il numero della partita IVA e le generalita' del rappresentante legale. La comunicazione e' sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta, se persona da esso diversa.

3.L'Ufficio competente, riscontrata la completezza dei dati comunicati ai sensi del comma 1, rilascia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, al soggetto istante un codice ditta in relazione a ciascun impianto dallo stesso gestito.

4.Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla data del loro verificarsi. Il medesimo soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.

5.Le linee per lo scarico adibite al rifornimento di GNL sono dotate di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita.

6.

Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL comunica all'ufficio competente, con cadenza semestrale, l'elenco dei venditori di GNL per conto dei quali ha detenuto, nel semestre di riferimento, il medesimo prodotto nel proprio impianto.))

((1))

Art. 3-quater

(( (Disposizioni per i venditori di GNL). ))

((

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