DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2016, n. 43
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 79;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, di cui all'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Udito il parere n. 3/2015/CONS delle Sezioni riunite della Corte dei conti, reso nell'adunanza dell'11 novembre 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti
2.L'attività di vigilanza dei collegi dei revisori dei conti, istituiti ai sensi del comma 1, è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.
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