DECRETO 25 febbraio 2016, n. 47

Type Decreto
Publication 2016-02-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/2016

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25 giugno 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense): «Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). - 1.-2. (Omissis). 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 4.-6. (Omissis).». «Art. 21 (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense). - 1. La permanenza dell'iscrizione all'albo e' subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalita' di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalita' per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 e con le modalita' nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. 2.-10. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4.-4-ter. (Omissis).».

Art. 2

Modalita' di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente

1.Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non e' svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3.I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.

4.La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, e' presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge.

5.Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalita' con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3

Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni

1.La cancellazione dall'Albo e' disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

2.Il consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non e' possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato che ne fa richiesta e' ascoltato personalmente.

3.La delibera di cancellazione e' notificata entro quindici giorni all'interessato.

4.Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge, nonche', per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e l'articolo 36, comma 7, della legge.

5.La cancellazione dell'avvocato dall'Albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 15 della legge a cui e' eventualmente iscritto al momento della cancellazione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attivita' professionale non costituisce condizione per l'iscrizione.

6.L'avvocato cancellato dall'Albo a norma del presente decreto e' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 15, 17, commi 14 e 18, e 36, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense): «Art. 15 (Albi, elenchi e registri). - 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le societa' di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno; e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione; f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non piu' impugnabile, comportante la radiazione; g) il registro dei praticanti; h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g); i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario; l) l'elenco delle associazioni e delle societa' comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'art. 7; n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento. 2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalita' di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia e' inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui e' custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. 6. Le modalita' di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonche' le modalita' di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.». «Art. 17 (Iscrizione e cancellazione). - 1.-13. (Omissis). 14. L'interessato puo' presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. 15.-17. (Omissis). 18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso al CNF ai sensi dell'art. 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF puo' provvedere in via sostitutiva. 19. (Omissis).». «Art. 36 (Competenza giurisdizionale). - 1.-6. (Omissis). 7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione puo' essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente. 8. (Omissis).».

Art. 4

Nuova iscrizione all'Albo

1.L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.

2.L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, c), ed e) non puo' esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione e' divenuta esecutiva.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 815

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