DECRETO 29 luglio 2015, n. 230

Type Decreto
Publication 2015-07-29
Ultimo aggiornamento 2016-04-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 37. Interventi su edifici in Ambito Urbano 1. Negli Ambiti Urbani, cosi come definiti dal Piano del Parco, sono ammessi gli interventi su edifici esistenti con i seguenti limiti: a) conservazione dell'aspetto esterno e dell'assetto distributivo interno; b) esclusione di incrementi volumetrici; c) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio, nonche' di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio; d) rispetto delle destinazioni d'uso previste nel Piano del Parco; e) esclusione dell'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figurativita' del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso schermature realizzate con elementi vegetali; f) esclusione dell'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; e' ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e per ogni edificio, posto in modo tale da non interferire con la figurativita' del manufatto e del suo intorno, con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici, preferibilmente, attraverso schermature realizzate con elementi vegetali; g) esclusione delle trasformazioni della struttura costruttiva volte ad alterare l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo; h) esclusione delle trasformazioni dei vani scala, delle coperture, delle logge e delle altane per le quali e' fatto obbligo di mantenere impianto e sviluppo spaziali, forma, nonche' materiali e tecniche costruttive impiegate all'epoca della costruzione originaria; i) conservazione dei tipi di paramento, delle partiture architettoniche, degli apparati di decoro che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre, allo stretto indispensabile, la sostituzione, la ricostituzione di parti o di componenti obsolete; l) conservazione di forme, partitura, materiali e lavorazioni dei serramenti, degli scuri e delle persiane, dei componenti in ferro fucinato quali inferriate e ringhiere, dei canali di gronda, dei tubi pluviali, dei comignoli, in tutte le loro configurazioni tradizionali; m) riprese o rifacimenti dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica, quando presente, che devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario; n) conservazione delle pavimentazioni esterne tradizionali quali selciati, acciottolati, lastricati e basolati in granito e/o scisto; i sistemi di raccolta e di defluenza delle acque meteoriche (cunette, chiusini e griglie), di metallo fuso o di pietra scolpita; le fontane, le cappellette, le cancellate, i pergolati in ferro battuto o in legno sagomato; o) rifacimento completo delle coperture solo se necessario e in tal caso dovranno essere rispettate le quote di gronda e di colmo esistenti, con l'obbligo della realizzazione del cordolo perimetrale incassato, con orditura e manto di finitura con stesse caratteristiche costruttive del preesistente, comprese le opere necessarie per l'eventuale impermeabilizzazione e/o isolamento; eventuali catene dovranno essere in acciaio con capi chiave in ghisa o acciaio; p) esclusione della realizzazione di terrazzi ritagliati nelle falde del tetto, ne' di abbaini e lucernari; q) sostituzione o rifacimento di scale e soglie esterne consentite utilizzando esclusivamente pietra locale, ovvero estratta nella regione Sardegna, dello stesso tipo di quella originale o di tipo simile a quello presente negli edifici preesistenti; r) sostituzione o il rifacimento di elementi in ferro con l'utilizzo esclusivo di ferro pieno con forme desunte dalla tradizione locale o con disegno semplice ed essenziale; s) rimozione di superfetazioni ovvero di volumi e di elementi estranei all'organismo edilizio che si pongano in evidente contrasto con il contesto e non siano divenuti nel tempo elemento di ulteriore caratterizzazione degli edifici; t) conservazione obbligatoria degli spazi aperti, con i relativi manufatti di pertinenza degli edifici e sistemazioni a verde; u) mitigazione della visibilita' di elementi da realizzare tramite spostamenti, interramenti e idonea schermatura di apparecchiature tecnologiche quali antenne, parabole, contatori, linee elettriche, tubature e altri elementi che deturpano le linee architettoniche degli edifici. 2. Gli interventi devono riguardare sempre un intero edificio definito come quella parte di tessuto edilizio strutturalmente ed architettonicamente individuato e concluso. Non sono consentiti interventi parziali che alterino l'unitarieta' dell'organismo edilizio. 3. In assenza di specifiche indicazioni e per gli interventi da effettuare prima che il Parco si doti del Piano Particolareggiato per le unita' urbane, la scelta del colore deve essere preceduta dall'analisi degli strati cromatici successivi e dalla presentazione di campionature all'atto della richiesta di nulla osta.

Regolamento-art. 38

Art. 38. Destinazioni d'uso in ambito urbano 1. Sono consentite, all'interno degli ambiti urbani, le funzioni abitative di servizio e turistiche e i servizi direttamente loro connessi e le funzioni infrastrutturale. 2. Negli usi consentiti individuati dal Piano del Parco rientrano: a) Residenza di servizio: sono compresi gli alloggi, aventi caratteristiche tali da essere adibiti ad uso permanente ai sensi delle norme d'igiene, i relativi spazi di servizio, nonche' eventuali spazi per il lavoro domestico, e le attivita' non nocive o moleste strettamente connesse alla funzione principale. b) Residenza turistica: sono compresi gli alloggi destinati ad uso stagionale di tipo ricettivo e i relativi servizi. c) Residenza collettiva: sono compresi ostelli, foresterie, convitti, case di riposo, strutture ricettive e i relativi servizi. d) Servizi integrativi della funzione residenziale: sono compresi uffici, ambulatori medici, spazi per attivita' culturali, sociali, ricreative e simili. e) Attivita' commerciali al dettaglio: sono compresi gli spazi di vendita e di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino e di esposizione. f) Esercizi pubblici: sono compresi ristoranti, pizzerie, osterie, trattorie, bar, sale di ritrovo e di svago, con l'esclusione di locali quali discoteche e altre attivita' rumorose o con alta affluenza di pubblico. g) Attrezzature culturali, per la ricerca scientifica e attrezzature per lo spettacolo: sono compresi biblioteche, locali per lo spettacolo, centri culturali, sedi di associazioni. h) Artigianato di servizio e laboratoriale di modeste dimensioni: sono compresi gli spazi per attivita' artigianali di servizio complementari con la residenza purche' non producano rumori ed odori molesti e nocivi e siano ubicati ai piani terra e/o seminterrati; i depositi di materiali e derrate non nocivi e non maleodoranti ed ubicati ai piani terra e/o seminterrati.

Regolamento-art. 39

Art. 39. Sistemazioni esterne in ambito urbano 1. Negli Ambiti Urbani sono consentite le seguenti tipologie e modalita' di intervento sugli elementi esterni: a) La manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici e dei percorsi di accesso, ivi compresa la sistemazione del piano di calpestio e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti, anche attraverso la sostituzione di materiali ed elementi incongrui, con il divieto di realizzare nuove superfici impermeabili. Le aree di pertinenza degli edifici, i percorsi interni alle proprieta', in caso di intervento, devono mantenere le connotazioni originarie; b) La realizzazione di opere di smaltimento delle acque superficiali, escludendo per le parti in vista l'impiego di componenti in materiale plastico: le griglie ed i chiusini devono essere in metallo fuso o fucinato, oppure in materiale lapideo forato; c) La realizzazione di intercapedini areate, connesse ad opere di risanamento ed adeguamento igienico-sanitario dei manufatti ad uso abitativo, per una profondita' netta massima di 50 cm; d) L'interramento di serbatoi e/o di condotte connesse agli impianti tecnologici o alle reti di utenza; e) Il ripristino di muri esistenti e la costruzione di nuovi muri di contenimento, nel rispetto del contesto paesaggistico e senza alterare la morfologia e il profilo del versante, da attuarsi prioritariamente con le tecniche del muro a secco, fatte salve altre tecniche tradizionali piu' appropriate al contesto ambientale o a comprovate esigenze di stabilita'; f) La realizzazione di recinzioni, ringhiere e cancellate, costituite da profilati metallici, non scatolati, di adeguata consistenza e di disegno assonante con i modelli presenti nell'ambito oggetto di intervento; g) La costruzione di sostegni a pergolati nelle adiacenze degli edifici ad uso abitativo, per una superficie complessiva non superiore a 25 mq, da realizzare in ferro battuto o in legno, anche sagomato, di disegno assonante con il contesto, escludendo qualsiasi tipo di tamponatura; h) L'illuminazione esterna, in prossimita' degli edifici o lungo i percorsi di accesso agli stessi, mediante la posa di corpi illuminanti, in numero strettamente limitato alle esigenze di visibilita' e correttamente inseriti nel contesto paesaggistico. Detti corpi illuminanti dovranno essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle Norme UNI 10/779; i) La costruzione di strutture per la cottura del cibo, da realizzarsi nell'area di pertinenza di edifici ad uso residenziale, in posizione defilata rispetto alle visuali principali dei percorsi pubblici e dei punti panoramici.

Regolamento-art. 40

Art. 40. Interventi su edifici in Ambito agricolo 1. Negli Ambiti Agricoli delle unita' urbane, cosi' come definiti dal Piano del Parco, sono consentiti gli interventi sugli edifici esistenti nell'osservanza dei seguenti limiti: a) esclusione di incrementi volumetrici; b) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che siano finalizzati al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonche' conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio; c) conservazione della destinazione d'uso prevista dal Piano del Parco; d) conservazione e recupero di manufatti e strutture connesse alle attivita' agricole e pastorali. 2. Gli interventi consentiti devono essere realizzati nei seguenti termini: a) sono escluse le trasformazioni della struttura che alterino radicalmente l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo; e' da mantenere invariata, per quanto possibile, la quota di imposta dell'edificio, in quanto correlata alla ripartizione esterna delle aperture; sono inoltre escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, comprese la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture e delle relative pendenze e sporgenze di gronda; b) devono essere mantenuti i tipi di paramento, gli intonaci e i motivi di decoro che caratterizzano i fronti dei corpi di fabbrica; c) nel rinnovo delle componenti e degli elementi costitutivi, si devono riproporre i materiali e le lavorazioni tradizionali per la realizzazione delle scale esterne, dei serramenti, degli scuri e delle persiane, delle inferriate e delle ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, nonche' dei comignoli in tutte le loro configurazioni; d) la ripresa o il rifacimento dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le tonalita' delle terre naturali; e) gli interventi di manutenzione o di rinnovo delle pavimentazioni esterne o dei marciapiedi sono da attuarsi, riproponendo la configurazione originaria, identificabile nella terra battuta anche con addittivi stabilizzanti, nell'acciottolato, nel selciato o nel lastricato a spacco; f) e' vietata l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figurativita' del manufatto e del suo intorno, con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici; g) e' vietata l'installazione di antenne TV e di parabole; h) e' vietata l'installazione di antenne per la telefonia mobile, ad eccezione degli impianti assolutamente indispensabili per la copertura di particolari zone e a condizione che ne sia previsto un corretto inserimento paesistico-ambientale; i) e' consentito il recupero degli edifici esistenti, nei limiti di quanto previsto nel presente articolo, per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica come regolamentata dalla normativa vigente; l) e' consentito l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti che risultino carenti sotto questo profilo, con esclusione di incrementi volumetrici.

Regolamento-art. 41

Art. 41. Interventi su edifici non ricadenti in Ambito urbano 1. Negli edifici e nei manufatti situati all'esterno delle unita' urbane sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza o al recupero. 2. Negli edifici di cui al comma 1 sono consentiti usi esclusivamente legati alla ricerca e osservazione scientifica e alla fruizione naturalistica e culturale.

Regolamento-art. 42

Art. 42. Ruderi 1. Gli edifici allo stato di rudere devono essere posti in sicurezza con opere minimali di consolidamento strutturale tali da consentirne la fruizione visiva di prossimita' e l'accesso alle aree di pertinenza. 2. Le modalita' di consolidamento ed i materiali utilizzati nelle opere di cui al comma 1 debbono essere compatibili con le tecniche materiali utilizzate originariamente per la costruzione.

Regolamento-art. 43

Art. 43. Attrezzature leggere e strutture temporanee 1. E' consentita la realizzazione di attrezzature leggere per il miglior utilizzo degli spazi esterni destinati alla fruizione, quali ombrari semplici, da realizzare in profilati metallici non scatolati o in legno anche sagomato, e sedute da realizzare anch'esse in profilato metallico non scatolato, legno o pietrame locale. 2. E' consentita l'installazione di strutture temporanee removibili per esposizioni, luoghi di incontro, intrattenimento o altre manifestazioni ed eventi, previa autorizzazione dell'Ente Parco. 3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere installate senza effettuare scavi e movimenti terra e devono essere rimosse a fine evento.

Regolamento-art. 44

Art. 44. Recinzioni 1. Per particolari e momentanee esigenze operative e per aree circoscritte e' consentita la realizzazione di recinzioni metalliche o in legno. 2. Per la delimitazione delle zone da destinare al pascolo brado, devono essere impiegati recinti a basso impatto visivo, con materiale lapideo locale, la cui movimentazione deve essere espressamente autorizzata dall'Ente Parco, o altri tipi di recinzione con sistemi di dissuasione che permettano, in ogni caso, la libera circolazione di piccoli animali.

Regolamento-art. 45

Art. 45. Infrastrutture 1. La realizzazione di nuovi impianti e reti tecnologiche e' consentita solo se di tipo interrato. Nel caso di interventi di manutenzione di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza ad uso pubblico e privato occorre dare priorita' al loro interramento. 2. Relativamente alle infrastrutture viarie, elettriche, telefoniche e idriche, sul territorio del Parco, sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente Parco: a) gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti e infrastrutture; b) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture; c) gli interventi di miglioramento della viabilita' di accesso agli impianti esistenti; d) le potature, gli interventi di taglio e soppressione della ceppaia per le piante che, trovandosi in prossimita' di infrastrutture esistenti, pregiudichino la funzionalita' dell'impianto e l'incolumita' delle persone; e) gli interventi a basso impatto associati all'utilizzo della viabilita' pedonale, ciclabile ed equestre; f) gli scavi per l'interramento di opere di infrastrutture a rete; g) il pronto ripristino degli impianti, in caso di danneggiamento e comprovata urgenza, previa comunicazione all'Ente Parco.

Regolamento-art. 46

Art. 46. Rete viaria 1. Non e' consentito tracciare nuove piste permanenti di servizio. La viabilita' di servizio permanente esistente deve essere mantenuta con le caratteristiche attuali; vi possono essere praticate opere di ripulitura del piano stradale e opere di regimazione delle acque superficiali senza provocare allargamenti o varianti ai percorsi attuali. La regimazione delle acque superficiali deve essere attuata con piccole canalizzazioni di modeste dimensioni, con profondita' non superiore ai 35 cm, con pendenza non superiore al 5% e disposte con una inclinazione di circa 30° rispetto all'asse stradale. 2. In deroga al divieto di cui al comma 1, nuovi tratti di piste di collegamento possono essere realizzati in caso di dissesti idrogeologici che determinino la distruzione di tratti di piste esistenti. 3. Ove strettamente necessario, l'Ente Parco, puo' prevedere e migliorare piste e strade di servizio, da mantenere tutte a fondo naturale e con caratteristiche e dimensioni analoghe a quelle esistenti, esclusivamente per la prevenzione e lotta contro gli incendi secondo quanto stabilito nei piani per la difesa dagli incendi. 4. Per la sistemazione di strade sterrate secondarie devono essere utilizzati materiali del luogo e tecnologie che rispettino l'ambiente, con espresso divieto di far uso di materiale cementizi o bituminosi, con possibilita' d'uso di componenti stabilizzanti.

Regolamento-art. 47

Art. 47. Cartelli e insegne pubblicitarie 1. Le insegne pubblicitarie e le affissioni a muro sono consentite nelle aree urbane, previa autorizzazione dell'Ente Parco per quanto di competenza, solo negli spazi appositi realizzati mediante tabelloni a muro o elementi autoportanti di informazione. 2. In deroga a quanto disposto al comma 1: a) bar, ristoranti e trattorie possono installare, previa autorizzazione dell'Ente Parco, un segnale con le eventuali specifiche dell'attivita' e una locandina porta menu'; b) carabinieri, polizia, farmacie ed altri enti di pubblica utilita' possono installare in aderenza ai locali insegne, anche luminose.

Regolamento-art. 48

Art. 48. Attivita' artigianali e commerciali 1. Le attivita' artigianali, commerciali e di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande sono consentite nelle unita' urbane, conformemente alle localizzazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano del Parco. 2. Nel territorio del Parco sono vietate tutte le attivita' di commercio itinerante su area pubblica. 3. L'Ente Parco agevola, anche tramite le misure di incentivazione, l'apertura o la permanenza di esercizi commerciali per la vendita di prodotti dotati di marchio di qualita' del Parco. 4. Tutte le attivita' di cui al presente articolo devono essere autorizzate dall'Ente Parco.

Regolamento-art. 49

Art. 49. Attivita' turistica 1. Le imprese che intendono svolgere attivita' per il soggiorno e la circolazione del pubblico devono presentare all'Ente parco istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti: a) ragione sociale dell'impresa; b) descrizione dei luoghi in cui si svolge l'attivita' e delle strutture ed attrezzature disponibili; c) descrizione delle attivita' svolte; d) documenti attestanti il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le attivita' a cio' interessate; e) documenti attestanti il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti; f) dimostrazione che la attivita' svolta non determina danno ambientale ed indicazione dei responsabili del rispetto dell'ambiente. 2. Nel caso in cui l'esercizio della attivita' turistica dovesse dare luogo a danni all'ambiente, l'impresa e' responsabile per il danno procurato ed e' sottoposta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, con l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi anche per quanto riguarda la copertura vegetale.

Regolamento-art. 50

Art. 50. Marchio e simbolo del Parco 1. Ai sensi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394), e successive modificazioni, art. 14, comma 4, l'Ente Parco puo' promuovere attivita' economiche, sociali e commerciali presenti nel territorio del Parco e dell'area vasta contigua, sia attraverso proprio materiale sia attraverso la concessione d'uso del proprio simbolo, nonche' attraverso la creazione di uno specifico marchio. 2. L'Ente Parco puo' concedere l'uso del proprio simbolo e del marchio a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di sostenibilita' ambientale, qualita' e tipicita'. Il simbolo e il marchio del Parco Nazionale dell'Asinara puo' essere concesso attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni. 3. Chiunque intenda utilizzare il simbolo del Parco Nazionale dell'Asinara nel proprio materiale promozionale, deve inoltrare richiesta scritta all'Ente. 4. La concessione dell'uso del simbolo e del marchio del Parco Nazionale dell'Asinara, per quanto non previsto dal presente Regolamento, e' disciplinata dalla legislazione vigente, ed ad essa si applicano le norme vigenti in materia di denominazione, simbolo e marchio. 5. La concessione del simbolo e del marchio del Parco Nazionale dell'Asinara e' disciplinata da autonomo provvedimento emanato dall'Ente Parco.

Regolamento-art. 51

Art. 51. Attivita' di ricerca scientifica 1. Nel Parco la ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco. Essa puo' svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico. 2. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica deve contenere i curriculum vitae del ricercatore e degli eventuali collaboratori che partecipano attivamente alla ricerca, e una relazione esplicativa inerente a: a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. 3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco e dell'Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente. 4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Parco una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'Ente parco, nonche' il consenso all'Ente Parco di utilizzare per finalita' istituzionali i risultati delle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. Una copia della pubblicazione risultate dalla ricerca deve essere obbligatoriamente inviata all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente che procedera' ad inserire i dati scaturiti nel Sistema Informativo Regionale Ambientale SIRA II. 5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista di inizio attivita'. 6. Per l'attivita' di cui al comma 1, l'Ente Parco puo' indicare un proprio collaboratore per il coordinamento organizzativo della ricerca. 7. Per le ricerche scientifiche in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e non in regola con le sue disposizioni e' presentata ai fini della regolarizzazione entro il termine massimo di novanta giorni la richiesta di autorizzazione di cui al comma 2. 8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione del Parco, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge. 9. Le attivita' di ricerca sono, di norma, realizzate attraverso convenzioni con Universita' o altri soggetti pubblici e privati dotati di specifica e riconosciuta competenza. 10. L'Ente Parco puo' autorizzare enti ed istituzioni alla raccolta di campioni di fauna, flora, minerali, rocce, per attivita' didattiche e scientifiche, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di accesso alle risorse genetiche e di prelievo di specie di interesse conservazionistico.

Regolamento-art. 52

Art. 52. Attivita' di tirocinio universitario e tesi di laurea 1. L'Ente Parco in accordo con i Dipartimenti universitari interessati, puo' stipulare apposita convenzione per lo svolgimento di tirocinio inerente il corso di laurea dei propri studenti e tesi di laurea. 2. Gli interessati ad attivita' di tirocinio universitario e tesi di laurea devono far pervenire dell'Ente Parco espressa richiesta a firma del relatore di tesi o tutor di tirocinio corredata da un sintetico programma di ricerca o in cui vengano precisati almeno i seguenti elementi: a) oggetto della ricerca; b) la sua durata; c) i prelievi di materiale vivente o non vivente eventualmente necessari; d) l'impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie; e) le aree del Parco interessate alle indagini. 3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 2 ottenga la prescritta autorizzazione, lo studente puo' avere libero accesso al Parco e puo' farvi la ricerca secondo il programma stabilito. L'Ente Parco si riserva di porre comunque limitazioni, in caso di necessita', ed in qualsiasi momento, sui punti c) e d) del comma 2. 4. Per tutte le attivita' di tirocinio e attivita' di tesi, l'Ente Parco affida lo studente ad un responsabile del Parco che si occupa degli argomenti trattati e dell'organizzazione logistica. 5. Sia il relatore, che il tutor del tirocinio, che lo studente si devono impegnare a consegnare all'Ente Parco una copia formato elettronico della tesi o altro materiale prodotto. 6. Gli studenti potranno, previa apposita istanza, essere autorizzati a servirsi delle attrezzature del Parco esistenti sul posto (cartografia, biblioteca, documentazione scientifica ecc.) secondo le modalita' da definirsi caso per caso. Essi potranno anche essere autorizzati ad alloggiare nei locali dell'Ente Parco (Foresterie) ove questi risultino disponibili, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle ricerche. 7. Sulla base di accordi specifici, presi caso per caso, verranno stabilite le modalita' con cui debbano essere consegnati all'Ente Parco parte del materiale significativo raccolto e copia delle foto realizzate durante la ricerca (che verranno comunque utilizzate dall'Ente con menzione dell'autore per soli fini interni didattici e documentativi). 8. Nella pubblicazione deve essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara. L'Ente Parco si riserva il diritto di far stampare il numero di estratti che riterra' opportuno per i propri fini divulgativi.

Regolamento-art. 53

Art. 53. Attivita' sportive e ricreative 1. Le attivita' sportive sono consentite nelle zone nelle quali non sussistano motivi di contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente, previa autorizzazione dell'Ente Parco. 2. Nel territorio del Parco sono vietate le attivita' sportive automobilistiche e motociclistiche e le relative gare. 3. Nel territorio del Parco sono vietati il volo planato nonche' il tiro al piattello ed il tiro a segno con qualsiasi arma da fuoco. 4. L'Ente Parco, per motivate esigenze di conservazione e tutela, puo' determinare luoghi e periodi in cui vietare o regolamentare, con specifici disciplinari, attivita' sportive e ricreative.

Regolamento-art. 54

Art. 54. Attivita' di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile 1. Nel Parco Nazionale dell'Asinara l'attivita' di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e' consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco. L'attivita' puo' svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico. L'istanza di autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile deve indicare: a) relazione generale dell'attivita'; b) tipo di attivita' e obiettivi dell'attivita'; c) luoghi dove si svolge l'attivita'; d) curriculum vitae del personale coinvolto; e) periodo e i costi che dovranno sostenere i fruitori. 2. Tutte le attivita' di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile autorizzate saranno inserite in una apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Parco. 3. Nei mezzi motorizzati coinvolti nelle attivita' di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile non e' obbligatoria la presenza della Guida Esclusiva del Parco.

Regolamento-art. 55

Art. 55. Occupazione giovanile, volontariato, comunita' terapeutiche e servizio civile 1. Sotto il controllo degli organi dell'Ente Parco e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica, esso si avvale delle attivita' derivanti dalla prestazione di servizio civile, da programmi di reinserimento di comunita' terapeutiche e da interventi a favore dell'occupazione giovanile.

Regolamento-art. 56

Art. 56. Gestione generale dell'ecosistema e dei suoi componenti 1. L'Ente Parco, nel rilasciare autorizzazioni per interventi e per attivita' sul territorio del Parco, nonche' per la gestione dello stesso adottera' caso per caso i provvedimenti necessari al fine di tutelare le strutture, le funzioni e i processi ecosistemici del Parco, ovvero la flora, la fauna, la vegetazione, i flussi energetici, i cicli dei materiali, caratteristici sia della parte terrestre che marina. 2. Nelle aree ove sono presenti ecosistemi con equilibri particolarmente precari, od ove si dovessero manifestare realta' biologiche non ancora note, l'Ente Parco provvede a ridurre opportunamente la presenza antropica fino a vietare l'accesso nei casi in cui potrebbe essere compromesso il mantenimento degli ecosistemi, degli equilibri e dei relativi processi biologici.

Regolamento-art. 57

Art. 57. Istanza di nulla osta 1. Il rilascio di permessi di costruire, concessioni o altri provvedimenti e titoli abilitativi relativi ad interventi, impianti ed opere ed attivita' all'interno del territorio del Parco e' subordinato al preventivo nulla osta di cui all'[art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art13), e successive modificazioni da parte del Direttore dell'Ente Parco. 2. La richiesta di nulla osta deve pervenire all'Ente Parco completa delle generalita' del richiedente, compresa l'individuazione del soggetto responsabile dell'esecuzione degli interventi, con tutta la documentazione tecnico-grafica progettuale, in n. 2 copie. 3. Per ogni intervento edilizio all'interno del Parco, eccetto quelli di manutenzione ordinaria, ciascun progetto allegato all'istanza di nulla osta deve comprendere gli Elaborati indicati all'art. 36. 4. Per tutti gli interventi e le opere il proponente deve allegare alla domanda di nulla osta la determinazione dell'Autorita' competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale oppure la comunicazione di non assoggettabilita' alla procedura, secondo quanto disposto dall'art. 60, commi 1 e 2, trattandosi di interventi ed opere da eseguirsi su un sito della Rete Natura 2000.

Regolamento-art. 58

Art. 58. Integrazioni documentali 1. In caso di documentazione carente, insufficiente o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato, invitandolo ad integrare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, la documentazione presentata. 2. La comunicazione di cui al comma 1 determina dal giorno del suo ricevimento la sospensione del decorso dei termini del procedimento, i quali riprendono a decorrere: a) dal ricevimento da parte dell'Ente Parco dei documenti integrativi da parte dell'interessato, ove ricevuti prima della scadenza del termine; b) dalla scadenza del termine indicato ai sensi del comma 1 per l'integrazione documentale. 3. Nel caso in cui il richiedente non provveda a depositare entro i termini di cui al comma 1 la documentazione integrativa richiesta, il procedimento si conclude con il diniego del nulla osta.

Regolamento-art. 59

Art. 59. Conclusione del procedimento 1. Il nulla osta e' reso entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte. Il Presidente del Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, puo' rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il nulla osta si intende rilasciato. 3. Il diniego e' immediatamente impugnabile nelle forme di legge ed e' affisso all'albo dell'Ente Parco e a quello del Comune di Porto Torres. L'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente Parco, con le medesime modalita', da' notizia, per estratto, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine. 4. Per l'esame dei ricorsi avverso il diniego di rilascio di nulla osta da parte del Direttore, viene costituito un Comitato composto da tre componenti del Consiglio Direttivo, eletto dal Consiglio Direttivo medesimo. Il Comitato, denominato "Comitato per i ricorsi di cui all'[art. 13 legge 6 dicembre 1991, n. 394](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art13), e successive modificazioni dell'Ente Parco" decide con votazione a maggioranza. Non saranno ammessi i ricorsi pervenuti all'Ente Parco, oltre il termine di 60 giorni successivi alla scadenza per la loro presentazione. 5. L'atto di conclusione del procedimento, di assenso o di diniego, e' comunicato, contemporaneamente alla pubblicazioni di cui al comma 4, al soggetto richiedente presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, qualora questi ne sia dotato. Il richiedente e' tenuto a replicare all'atto dell'avvenuta ricezione della comunicazione. 6. La durata e validita' del nulla osta e' quella dell'atto autorizzativo al quale si lega e, comunque, non puo' essere superiore a cinque anni dalla data del rilascio. 7. E' sempre escluso il tacito rinnovo dell'atto di consenso.

Regolamento-art. 60

Art. 60. Valutazioni ambientali 1. Per tutti gli interventi, le opere, progetti, piani e programmi da realizzarsi nel territorio del Parco, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nel Parco, il proponente, ai sensi della normativa vigente, deve svolgere la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, e, nei casi in cui si richieda un nulla osta, allegare la determinazione dell'Autorita' competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale oppure la comunicazione di non assoggettabilita' alla procedura alla relativa domanda. 2. La Valutazione di Incidenza Ambientale deve individuare e valutare gli effetti che l'iniziativa puo' avere sul sito della Rete Natura 2000, in riferimento, in primo luogo, agli obiettivi di conservazione degli stessi. 3. I piani e programmi di cui al comma 1 del presente articolo ricadono nel campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica per come stabilito dalla normativa vigente.

Regolamento-art. 61

Art. 61. Autorizzazione paesaggistica e tutela dei beni ambientali e paesaggistici 1. Il territorio del Parco costituisce nel suo insieme un bene di interesse paesaggistico, ai sensi dell'[art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art142), tutelato attraverso il Piano del Parco. 2. Al fine di scongiurare la distruzione o la modificazione dei valori paesaggistici del Parco, ai sensi dell'[art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art146), tutti i proprietari o detentori di immobili e aree ricadenti nel territorio protetto devono fare istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di eventuali interventi che possano modificare lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. Per quanto attiene agli interventi di lieve entita' viene implementato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-07-09;139) "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'[art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art146-com9). 3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all'[art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art149), quali: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro conservativo. 4. L'autorizzazione di cui al comma 2, che consente la verifica di compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato, viene richiesta presentando il progetto degli interventi corredato da idonea documentazione, nella forma della Relazione Paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 "[Codice dei beni culturali e del paesaggio](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42)". 5. L'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata nei modi e nei tempi definiti dell'[art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art146). La richiesta di autorizzazione paesaggistica non sostituisce la richiesta di nulla osta, rilasciato dall'Ente Parco a fronte della verifica di coerenza degli interventi proposto con le prescrizioni del Piano del Parco e del Regolamento del Parco.

Regolamento-art. 62

Art. 62. Autorizzazioni 1. Le autorizzazioni richieste all'Ente Parco per le varie attivita' pubbliche e private e a norma del presente Regolamento, sono rilasciate dal Direttore del Parco. 2. Sulle istanze di autorizzazione per attivita' di qualsiasi tipo, il Direttore del Parco deve pronunciarsi per iscritto osservando le prescrizioni di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241), e successive modificazioni. 3. E' facolta' dell'Ente Parco, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale volte a far fronte a situazioni d'emergenza, di rilasciare anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Regolamento-art. 63

Art. 63. Sanzioni 1. L'infrazione a qualsiasi norma in vigore all'interno del Parco Nazionale dell'Asinara e relativa al presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, e' sanzionata ai sensi dell'[art. 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art30-com2) e successive modificazioni, secondo la procedura di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689). 2. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento e' compresa tra un minimo di 25,8 Euro (venticinque,28 Euro) e il massimo fissati 1032,9 Euro (milletrentadue,9 Euro) per ciascuna violazione del Regolamento. 3. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente Parco provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'[art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art29), e successive modificazioni. 4. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo del Parco e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. 5. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza, deve essere immediatamente trasmesso all'Ente Parco, che provvede ad irrogare la relativa sanzione. 6. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente Parco e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali del Parco Nazionale.

Regolamento-art. 64

Art. 64. Contestazione e notificazione 1. Quando possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 2. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione e' individuata ai sensi dell'[art. 6 della legge n. 689 del 24 novembre 1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art6). 3. Se la contestazione immediata della violazione non e' avvenuta per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma 1, gli estremi della violazione stessa devono essere notificati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica italiana ed entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento a quelli residenti all'estero. 4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti, compreso il ricorso al servizio postale. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione, compresi gli agenti di Polizia Giudiziaria.

Regolamento-art. 65

Art. 65. Pagamento in misura ridotta 1. E' consentito il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. 2. Le modalita' di pagamento sono specificate nel verbale di accertamento della violazione, che deve indicare termini e modalita' per presentare all'Ente Parco Nazionale dell'Asinara eventuali scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.

Regolamento-art. 66

Art. 66. Provvedimenti del Direttore in materia di sanzioni 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore del Parco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorita'. 2. Decorso il termine di cui al comma precedente, il Direttore non e' piu' tenuto a prendere in considerazione scritti e richieste di audizione, eventualmente pervenuti alla sua attenzione. 3. Il pagamento e' effettuato sul conto corrente postale o bancario intestato all'Ente Parco, come indicato nella Ordinanza, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. 4. L'Ordinanza costituisce titolo esecutivo. In mancanza di sospensione della esecutivita' del provvedimento a seguito di opposizione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Ente procede alla riscossione delle somme dovute in base e alle forme previste per la cessazione delle imposte dirette, a norma dell'[art. 27 della legge n. 689 del 24 novembre 1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art27) e con le maggiorazioni ivi previste.

Regolamento-art. 67

Art. 67. Efficacia dei regolamenti provvisori 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti provvedimenti: a) Regolamento per la concessione del marchio del Parco, approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione Provvisoria del Parco Nazionale dell'Asinara n. 125 del 24 luglio 2001; b) Regolamento d'uso delle foresterie di servizio del Parco, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27 gennaio 2005; c) Regolamento sanzioni amministrative relative al Regolamento per lo svolgimento della fruizione del Parco Nazionale dell'Asinara e per il rilascio delle concessioni approvato con ADU 1 del 10 marzo 2011.

Regolamento-Annesso A

ANNESSO A Parte di provvedimento in formato grafico

Regolamento-Annesso B

ANNESSO B Parte di provvedimento in formato grafico

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