LEGGE 4 aprile 2016, n. 55
Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/2016 Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 22 febbraio 2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 9.497 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 13.900 a decorrere dall'anno 2015, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 27.185 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di missione di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Trattato di assistenza giudiziaria-art. 1
Allegato Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti"; desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e della mutua assistenza; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca norme di assistenza giudiziaria in materia penale; hanno stabilito quanto segue: Art. 1. Oggetto 1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende: (a) la ricerca e l'identificazione di persone; (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; (c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente; (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie; (f) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni; (g) l'assunzione di interrogatori; (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali; (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose; (j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni; (k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; (l) lo scambio di informazioni in materia di diritto; (m) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto. 3. Il presente Trattato non si applica: (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della liberta' personale; (b) all'estradizione di persone; (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente; (d) al trasferimento della persona condannata ai fini' dell'esecuzione della pena; (e) al trasferimento dei procedimenti penali. 4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.
Trattato di assistenza giudiziaria-art. 2
Art. 2. Doppia Incriminazione 1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto e laddove cio' non sia vietato dalla sua legislazione nazionale. 2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il fatto per cui si procede e' previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.
Trattato di assistenza giudiziaria-art. 3
Art. 3. Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza 1. Lo Stato Richiesto puo' rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta: (a) se la richiesta di assistenza e' contraria alla propria legislazione nazionale o non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato; (b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici: i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; (c) se il reato per cui si procede e' punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto; (d) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta e' avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; (e) se ha gia' in corso un procedimento penale, o ha gia' pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria; (f) se ritiene che l'esecuzione della richiesta puo' compromettere la sua sovranita', sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale. 2. Lo Stato Richiesto puo' rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto. 3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorita' Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute. 4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto Io Stato Richiedente delle ragioni del rifiuto o del rinvio.
Trattato di assistenza giudiziaria-art. 4
Art. 4. Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti. Le Autorita' Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Panama e' il Ministerio de Gobierno; 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.
Trattato di assistenza giudiziaria-art. 5
Art. 5. Forma e Contenuto della Richiesta 1. La richiesta di assistenza e' formulata per iscritto e deve recare la firma e il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita' alle norme interne. 2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue: (a) l'identificazione dell'Autorita' procedente; (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonche' la loro qualificazione giuridica; (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; (d) la descrizione delle attivita' di cooperazione richieste; (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata; (f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformita' al successivo articolo 6 paragrafo 3; (g) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformita' al successivo articolo 14 paragrafo 5. 3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresi' contenere quanto segue: (a) le informazioni sull'identita' delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale; (b) le informazioni sull'identita' della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi; (c) le informazioni sull'identita' e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualita' in relazione al procedimento, nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita; (d) le informazioni sull'identita' e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni; (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare; (f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare; (g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite dallo Stato Richiesto per dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni; (h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza; (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta. 4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto. 6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorita' Centrali di cui al precedente articolo 4, puo' essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro sessanta giorni, pena la caducazione della richiesta di assistenza.
Trattato di assistenza giudiziaria-art. 6
Art. 6. Esecuzione della Richiesta 1. Lo Stato Richiesto da' immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformita' alla sua legislazione nazionale. A tal fine, l'Autorita' competente dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta. 2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalita' indicate dallo Stato Richiedente. 3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto puo' autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone cosi' autorizzate possono, tramite le Autorita' competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attivita' di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attivita'. 4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, lo Stato Richiesto ne da' immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi. 5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione e' risolta dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorita' Centrali. Se la persona invoca immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione e' data comunicazione attraverso le rispettive Autorita' Centrali, affinche' l'Autorita' competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.
Trattato di assistenza giudiziaria-art. 7
Art. 7. Ricerca di Persone In conformita' alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio.
Trattato di assistenza giudiziaria-art. 8
Art. 8. Citazioni e Notifiche 1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformita' alla sua legislazione nazionale. 2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'Autorita' notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalita' della consegna, nonche' della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non e' eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'articolo 10. 4. Al momento della notifica della citazione a comparire la persona citata deve essere avvisata delle conseguenze cui puo' incorrere, secondo la legislazione nazionale, in caso di mancata comparizione.
Trattato di assistenza giudiziaria-art. 9
Art. 9. Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto 1. Lo Stato Richiesto, in conformita' alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonche' acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente. 2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attivita' probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalita' di cui al paragrafo 3 dell'articolo 6. Se necessario, le Autorita' Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati. 3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza. 4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove cio' sia previsto dalla legislazione dello Stato Richiedente e non sia vietato da quella dello Stato Richiesto. 5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformita' all'ordinamento di questo Stato.
Trattato di assistenza giudiziaria-art. 10
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