LEGGE 6 aprile 2016, n. 56
Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2016 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 1° ottobre 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 63 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera d), dell'Accordo, valutato in euro 10.595 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo-art. 1
Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO QUADRO GLOBALE DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA L'Unione europea, in appresso «l'Unione», e il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso gli «Stati membri», da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, in appresso il «Vietnam», dall'altra, in appresso denominati congiuntamente «le parti», Considerando i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono, Considerando che le parti ascrivono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche, come provato, tra l'altro, dal «Piano direttivo per le relazioni tra il Vietnam e l'Unione europea fino al 2010 e orientamenti fino al 2015» adottato dal Vietnam nel 2005 e dalle discussioni tra le parti che ne sono scaturite, Tenuto conto che per le parti il presente accordo rientra in una piu' ampia e coerente interazione reciproca governata da accordi ai quali hanno entrambe aderito, Ribadendo la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale e agli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite e l'impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani, Ribadendo il loro rispetto per l'indipendenza, la sovranita', l'integrita' territoriale e l'unita' nazionale della Repubblica socialista del Vietnam, Ribadendo l'importanza che esse attribuiscono al principio del buon governo e alla lotta contro la corruzione, Ribadendo la loro volonta' di promuovere il progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze di tutela ambientale, Considerando che la Corte penale internazionale rappresenta un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionale, che ha il compito di perseguire i crimini piu' gravi che riguardano la comunita' internazionale, Considerando che le parti concordano sul fatto che la proliferazione delle Armi di distruzione di massa (ADM) minaccia pesantemente la sicurezza internazionale, e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunita' internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, Riconoscendo la necessita' di accelerare il disarmo e intensificare l'impegno alla non proliferazione a norma degli obblighi internazionali applicabili alle parti, Impegnandosi fermamente a combattere il terrorismo in ogni sua forma, nel rispetto del diritto internazionale, ivi incluse le norme in materia di diritti umani e il diritto umanitario, e a istituire una cooperazione e strumenti internazionali efficaci per garantire la sua eliminazione, e ricordando le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Riconoscendo l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunita' economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), successivamente esteso al Vietnam nel 1999, e dell'accordo di cooperazione tra la Comunita' europea e la Repubblica socialista del Vietnam del 17 luglio 1995, Riconoscendo l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti, al fine di intensificare la cooperazione tra loro, e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse sulla base dei principi di sovranita', parita', non discriminazione, del rispetto dell'ambiente naturale e nel reciproco vantaggio, Riconoscendo che il Vietnam e' un Paese in via di sviluppo e tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo di ciascuna parte, Riconoscendo la significativa importanza della cooperazione allo sviluppo per i Paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli a reddito basso e medio basso, nel perseguimento della crescita economica e dello sviluppo sostenibili e nella realizzazione piena e tempestiva degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, Riconoscendo i progressi compiuti dal Vietnam nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio e nell'attuazione della strategia nazionale di sviluppo socioeconomico, nonche' il suo livello di sviluppo attuale che lo posiziona tra i Paesi in via di sviluppo a basso reddito, Riconoscendo l'importanza che le parti ascrivono ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale contenute nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessita' di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio, Riconoscendo che il commercio svolge un ruolo significativo per lo sviluppo e tenendo conto dell'importanza dei programmi di preferenze commerciali, Impegnandosi pienamente a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, compresa la tutela ambientale e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici, e a sostenere e applicare efficacemente le norme in materia di lavoro riconosciute internazionalmente e ratificate dalle parti, Ribadendo l'importanza della cooperazione in materia di migrazione, Confermando il loro desiderio di intensificare, in piena conformita' delle attivita' avviate in un contesto regionale, la cooperazione tra le parti in base a valori comuni e nel reciproco vantaggio, Constatando che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte o, in alternativa, in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Principi generali 1. Le parti ribadiscono la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale, come definiti negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite, riaffermati dalla dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, del 24 ottobre 1970, e in altri trattati internazionali pertinenti, che evocano tra l'altro lo Stato di diritto e il principio pacta sunt servanda; al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dagli altri strumenti internazionali sui diritti umani pertinenti sottoscritti dalle parti, che ispirano le politiche interne ed estere di entrambe le parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le parti ribadiscono il proprio impegno a continuare a cooperare ai fini della piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, conformandosi ai reciproci obblighi internazionali vigenti applicabili alle parti. Questa disposizione costituisce un elemento essenziale del presente accordo. Le parti ribadiscono altresi' il rispettivo impegno al Consenso europeo in materia di sviluppo del 2005, alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti adottata al forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti del 2005, al programma d'azione di Accra adottato al terzo forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti e alla dichiarazione fondamentale di Hanoi sull'efficacia degli aiuti del 2006, finalizzato a potenziare le prestazioni della cooperazione allo sviluppo, anche per quanto riguarda un maggior svincolo degli aiuti e dispositivi di assistenza piu' prevedibili. 3. Le parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, tra cui gli obiettivi di sviluppo del millennio. 4. Nel realizzare tutte le attivita' di cooperazione previste dal presente accordo, le parti convengono di tener conto dei rispettivi livelli di sviluppo, dei bisogni e delle capacita' di ciascuna. 5. Le parti confermano che il commercio svolge un ruolo significativo per lo sviluppo e che i programmi di preferenze commerciali contribuiscono alla crescita dei Paesi in via di sviluppo, tra cui il Vietnam. 6. Le parti convengono che la cooperazione ai sensi del presente accordo si svolgera' nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, normative e regolamentazioni nazionali.
Accordo-art. 2
Art. 2. Obiettivi della cooperazione Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e ad estendere la cooperazione tra di esse a tutti i settori di reciproco interesse. Tale intento mirera' in particolare a: a) istituire una cooperazione a livello bilaterale e in tutte le sedie le organizzazioni regionali e internazionali competenti; b) sviluppare gli scambi e gli investimenti le parti nel reciproco vantaggio; c) istituire una cooperazione in tutti i settori commerciali e di investimento di reciproco interesse, nell'intento di favorire flussi di scambi e investimenti sostenibili, evitando e eliminando gli ostacoli agli scambi e agli investimenti, in modo coerente e complementare rispetto alle iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future; d) avvalersi della cooperazione allo sviluppo per eliminare la poverta', promuovere lo sviluppo sostenibile, far fronte alle sfide emergenti quali i cambiamenti climatici e le malattie trasmissibili, approfondire le riforme economiche e prendere parte all'economia mondiale; e) istituire la cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, la lotta alla criminalita' organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di stupefacenti; f) favorire la cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, ivi inclusi i diritti umani; la politica economica; i servizi finanziari; la fiscalita'; la politica industriale, le piccole e medie imprese; le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; la scienza e la tecnologia; l'energia; i trasporti; la pianificazione e lo sviluppo urbani e regionali; il turismo; l'istruzione e la formazione; la cultura; i cambiamenti climatici; l'ambiente e le risorse naturali; l'agricoltura, le foreste, l'allevamento, la pesca e lo sviluppo rurale; la sanita'; le statistiche; il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali; la riforma della pubblica amministrazione; le associazioni e Organizzazioni non governative (ONG); la prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali; la parita' di genere; g) intensificare e incentivare la partecipazione, presente e futura, di entrambe le parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra parte; h) istituire una cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e i residuati bellici; i) istituire una cooperazione in materia di lotta al terrorismo; j) accentuare il ruolo e la visibilita' di ciascuna parte nella regione dell'altra parte ricorrendo a mezzi diversi, tra cui gli scambi culturali, l'utilizzo delle tecnologie informatiche e l'istruzione; k) promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni, anche tramite la cooperazione tra organizzazioni quali gruppi di riflessione, universita', imprese e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attivita'.
Accordo-art. 3
Art. 3. Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali 1. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, tra cui le Nazioni Unite e relative agenzie e organizzazioni, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). 2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti tra gruppi di riflessione, universita', ONG, imprese e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attivita' connesse, a condizione che tale cooperazione si basi su un reciproco consenso.
Accordo-art. 4
Art. 4. Cooperazione bilaterale e regionale 1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione ai sensi del presente accordo, e ponendo il debito accento sulle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attivita' pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilita' politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attivita' che vedono coinvolte l'Unione e I'ASEAN. La cooperazione puo' eventualmente offrire sostegno all'integrazione e allo sviluppo comunitario dell'ASEAN. 2. Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso connesse, conformemente alle rispettive procedure e risorse finanziarie. Detta cooperazione puo', in particolare, sostenere la realizzazione delle riforme socio-economiche del Vietnam e puo' contemplare interventi di potenziamento della capacita' quali l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate dalle parti conformemente alle strategie di aiuti allo sviluppo del donatore.
Accordo-art. 5
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