LEGGE 4 maggio 2016, n. 77

Type Legge
Publication 2016-05-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2016 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 15 giugno 2016 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: 19 agosto 2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 52.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 56.800 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 116.620 annui a decorrere dall'anno 2015, nonche' agli oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 1.440 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 170.900 per l'anno 2015, di euro 169.460 per l'anno 2016 e di euro 174.860 a decorrere dall'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3.

5.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO RILASCIATI IN ITALIA E A CIPRO ACCORDO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro (le Parti Contraenti), nello spirito delle relazioni amichevoli tra le due Parti, tese a promuovere lo scambio e la cooperazione nel campo della scienza e dell'istruzione di livello universitario, disposte a facilitare gli studenti di entrambi i Paesi a continuare gli studi nell'altro Paese, consapevoli delle affinita' esistenti tra i due Paesi nel campo dell'istruzione superiore, hanno concordato di procedere al mutuo riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie della Repubblica Italiana e della Repubblica di Cipro, allo scopo di favorire l'accesso ed il prosieguo degli studi nelle Istituzioni dei due Paesi. ARTICOLO 1 Ambito di validita' a) Il presente Accordo regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso ai Corsi di Laurea nelle Istituzioni universitarie dei due Paesi. b) In ottemperanza delle normative vigenti nei due Paesi, l'Accordo si applica ai titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Cipro. c) Ai fini del presente Accordo, le Istituzioni universitarie sono: - per la parte italiana: le Universita', gli Istituti universitari, i Politecnici, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli accademici secondo le leggi della Repubblica Italiana, - per la parte cipriota: le Istituzioni statali d'istruzione che secondo le leggi e i regolamenti sono Istituzioni universitarie, e le Istituzioni d'istruzione non statali, legalmente riconosciute come Istituzioni universitarie sulla base di leggi e regolamenti, registrate presso il Ministero dell'Istruzione e della Cultura secondo le leggi e i regolamenti dello stato per i Corsi di Laurea che sono valutati sotto il profilo dell'istruzione e accreditati sulla base delle leggi e dei regolamenti. d) Le Istituzioni universitarie d'Italia e di Cipro, accreditate e/o registrate, per le quali si applica il presente Accordo, sono elencate rispettivamente negli allegati A e B dell'Accordo. e) Entrambe le parti contraenti notificheranno alla controparte, attraverso i canali diplomatici, ogni modifica apportata all'elenco delle proprie Istituzioni universitarie (nel caso di soppressione o di aggiunta di nuove Istituzioni).

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 Individuazione della corrispondenza dei titoli accademici Per l'accesso ai corsi di laurea delle Istituzioni universitarie dei due Paesi, la corrispondenza dei titoli accademici e' riconosciuta quale indicata nella seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze: Repubblica Italiana Repubblica Cipriota Livello Livello 1° LIVELLO 1° LIVELLO Laurea Ptychio/Bachelor (D.M. 270/04, durata minima 3 anni, Durata 4 anni 180 crediti ECTS) 240 crediti ECTS Diploma Accademico di I livello (durata minima 3 anni, 180 crediti ECTS) 2° LIVELLO 2° LIVELLO Laurea Specialistica/Magistrale Master (Specialistica: D.M. 509/99, (Durata minima: 300 crediti ECTS) un anno (Magistrale: D.M. 270/04, durata minima calendariale, 2 anni accademici, 120 crediti ECTS, durata consueta: dopo il conseguimento della Laurea 1,5 - 2 anni triennale di I livello) accademici, 75 - 120 * Diploma di Laurea (Legge 341/90, crediti ECTS) durata: 4, 5, 6 anni accademici a seconda della Facolta', almeno 300 crediti ECTS) Diploma Accademico di II livello (Durata minima: 2 anni accademici, 120 crediti ECTS) 3° LIVELLO 3° LIVELLO Dottorato di ricerca Dottorato/Ph.D. (Durata minima: 3 anni accademici) (Durata: 4 anni accademici) (i crediti variano in base all'ambito della ricerca) * Il Diploma di Laurea (ex Lege 341/90, durata minima: 4, 5, 6 anni accademici), di almeno 300 crediti ECTS, secondo l'ambito di studio, e' riconosciuto corrispondente al livello del Master. In ottemperanza alla legislazione della competente autorita' cipriota, ogni caso sara' esaminato singolarmente per il riconoscimento sia come primo (Ptychio) e come secondo livello (Master), a condizione che si alleghi una copia della tesi. Per l'uso del Diploma di Laurea ai fini dell'accesso ai successivi livelli accademici, si veda l'articolo 6 del presente Accordo.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 Riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di ciascun Paese, prerequisito obbligatorio e' un titolo finale degli studi secondari superiori (conseguito dopo almeno 12 anni di scolarita') o un titolo equivalente, purche' tutti i requisiti e gli ordinamenti previsti da ciascun corso di laurea siano soddisfatti, come previsto dall'ordinamento di ciascun Paese. Saranno inoltre applicate le disposizioni di ciascun Paese relative alle verifiche della conoscenza della lingua ufficiale nonche' le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso. Quei candidati che hanno frequentato, durante il loro percorso scolastico, corsi di almeno un triennio per lo studio della lingua del Paese ospitante, saranno esonerati dalle specifiche prove d'esame per la certificazione della competenza linguistica.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 Riconoscimento di periodi di studi e di esami Nella loro domanda d'iscrizione, gli studenti intenzionati a proseguire un particolare corso di studi presso un'Istituzione universitaria dell'altro Paese, presenteranno per il riconoscimento i certificati rilasciati dall'Istituzione universitaria del loro Paese, il periodo e la durata degli studi svolti con profitto, come pure saranno indicati sui certificati i risultati degli esami nelle corrispondenti discipline del corso di laurea. Le Istituzioni universitarie, al fine di snellire la procedura di riconoscimento della durata degli studi, rilasceranno agii studenti idonea ed adeguata certificazione. L'organo competente per il rilascio dell'idoneo certificato relativo al tipo degli esami, alla votazione conseguita e alla durata degli studi, e' l'Istituzione universitaria d'accoglienza, Agli studenti e' richiesto di sostenere gli esami obbligatori dello specifico corso di laurea dell'Istituzione universitaria, ove non siano gia' stati superati presso l'Istituzione universitaria di provenienza e a condizione che non vi siano differenze sostanziali.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo Le Parti qui di seguito convengono che lo studente di uno dei due Paesi che sia in possesso di un titolo di istruzione universitaria valido nel suo Paese per il proseguimento al secondo o terzo livello di studi presso un'Istituzione universitaria, ha diritto di candidarsi, presso le istituzioni universitarie dell'altro Paese, alla frequenza d'un corso di laurea al livello successivo. La valutazione dei crediti dei titoli accademici di uno dei due Paesi, per l'accesso ai corsi di Laurea di livello successivo dell'altro Paese, e' di competenza dell'Istituzione universitaria del Paese di accoglienza. L'iscrizione sara' concessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legislazione e dagli ordinamenti didattici dell'Istituzione universitaria di accoglienza per l'accesso allo specifico corso di studi. Ai fini della valutazione e del riconoscimento dei titoli accademici, potra' anche essere tenuto conto di attestati relativi a corsi di perfezionamento universitario conseguiti dal candidato presso l'Istituzione universitaria del suo Paese.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 Accesso al Dottorato di Ricerca I titoli accademici italiani di "Diploma di Laurea in..." (ex fege 341/90) e di "Laurea Specialistica/Magistrale" (in base a D.M. 509/99 e Legge 270/04) che danno accesso nelle Universita' italiane ai corsi di Dottorato di Ricerca saranno riconosciuti nella Repubblica di Cipro ai fini dell'ammissione ai corsi di Ph.D., nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione cipriota per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali. I titoli accademici ciprioti Master che danno accesso ai corsi di Ph.D. saranno riconosciuti nella Repubblica italiana per l'accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione italiana per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 Commissione Permanente di Esperti Le due Parti contraenti concordano di costituire una Commissione permanente di Esperti. A tal fine, ciascun Paese nomina fino a 6 membri e ne da' notizia, attraverso i canali diplomatici, all'altro Paese. La Commissione permanente di Esperti avra' le seguenti funzioni: - consultarsi su tutte le questioni che saranno sollevate durante l'attuazione del presente Accordo. Eventuali chiarimenti interpretativi avranno efficacia dopo lo scambio di Note Verbali tra le Parti contraenti per le vie diplomatiche, - monitorare gli eventuali cambiamenti nel sistema d'istruzione superiore d'uno o entrambi Paesi, che potrebbero essere risultato di emendamenti delle leggi/regolamenti di ciascun Paese o il risultato di organismi internazionali, discutere le conseguenze che queste modifiche potrebbero avere sull'Accordo ed avanzare proposte di emendamenti al testo dell'Accordo attraverso le vie diplomatiche. La Commissione permanente di Esperti si riunira' dietro richiesta di una delle Parti contraenti. La sede dell'incontro sara' concordata di volta in volta per le vie diplomatiche.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 Periodo di validita' ed entrata in vigore Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di tempo illimitato. Entrera' in vigore il 60° giorno successivo alla data nella quale le Parti contraenti si notificheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento dei rispettivi adempimenti interni previsti per l'entrata in vigore dell'Accordo. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare l'Accordo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo che la comunicazione della rescissione e' stata ricevuta dall'altra Parte contraente. Sono fatti salvi i diritti acquisiti per i titolari di titoli accademici riconosciuti prima della denuncia dell'Accordo. Inoltre, la procedura per la valutazione delle domande che saranno state inviate prima della denuncia dell'Accordo sara' portata a termine. In fede di che, i sottoscritti, Rappresentanti dei rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Firmato a Roma, il 9 gennaio 2009 in due originali, ciascuno in lingua italiana, greca ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenti interpretazioni dei testi greco ed italiano prevale il testo in lingua inglese. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica di Cipro Franco Frattini Markos kyprianou Ministro degli Affari Esteri Ministro degli Affari Esteri (Firma) (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON THE MUTUAL RECOGNITION OF HIGHER EDUCATION QUALIFICATIONS FOR THE CONTINUATION OF STUDIES TO HIGHER EDUCATION INSTITUTION OF THE TWO COUNTRIES Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

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