DECRETO 13 maggio 2016, n. 94

Type Decreto
Publication 2016-05-13
Ultimo aggiornamento 2016-06-04
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente: «Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.». - La legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1961, n. 53. - Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente: «Art. 5 (Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). - 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro 250. Se la dichiarazione omessa e' presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.».

Art. 6

Dichiarazioni, reclami e rimborsi

1.Ai fini della dichiarazione di non detenzione di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' della dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il modello e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate. Ai contenuti ed alle modalita' di presentazione della dichiarazione di non detenzione e' data ampia pubblicita' nei siti web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.

2.La richiesta di rimborso del canone, addebitato al cliente dall'impresa elettrica ma non dovuto, e' effettuata con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Alle stesse e' data ampia pubblicita' nei siti web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.

3.L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, verificati i presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni necessarie, tra le quali l'importo, ai fini dell'accredito, da parte dell'impresa elettrica che risulta essere con certezza titolare del contratto. Le informazioni sono trasmesse con modalita', tempi e contenuti definiti d'intesa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4.Acquirente Unico S.p.a. entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei dati rende disponibili alle imprese elettriche, attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui al comma 2, con modalita' approvate dall'Autorita'.

5.Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui al comma 3, procedono al rimborso mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, ovvero provvedono con altre modalita', sempre che le stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, dei dati di cui al comma 3.

6.Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non vada a buon fine, l'impresa elettrica comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni, trasmesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, necessarie ai fini del pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT.

7.Le somme rimborsate ai clienti in base al comma 4 sono recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il rimborso.

Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 1, comma 153, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S. O. n. 219, e' il seguente: «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate. 3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta. 5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi". 6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".». - Il testo dell'art. 31 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e' il seguente: «Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e' inserito il seguente: «Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica». 1-ter. All'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».

Art. 7

Altre disposizioni

1.Per l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, l'Agenzia delle entrate riconosce alle imprese elettriche un contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni di euro per l'anno 2016 e in 14 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia medesima. L'importo e' attribuito alle imprese elettriche dall'Agenzia delle entrate sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dall'Autorita' che definisce i contenuti e le modalita' attraverso le quali le imprese elettriche devono rendere disponibili all'Autorita' stessa le analitiche informazioni relative agli investimenti affrontati per l'implementazione della disciplina recata dal presente decreto.

2.Fino al completo avvio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i comuni sono tenuti a continuare a trasmettere all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, su richiesta, i dati relativi alle famiglie anagrafiche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per le finalita' di cui ai commi da 152 a 160 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' il seguente: «Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona.». - Per il testo dell'art. 1, commi da 152 a 160, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.

Art. 8

Privacy e adempimenti delle imprese elettriche

1.L'Agenzia delle entrate, l'Acquirente Unico S.p.a. e le imprese di energia elettrica, trattano i dati personali per le attivita' di cui al presente decreto in qualita' di titolari del trattamento - ciascuno per la parte di propria competenza - nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di pertinenza, non eccedenza ed alle misure di sicurezza previste dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2.I dati personali trattati in attuazione del presente decreto sono utilizzati, da parte dell'Acquirente Unico e delle imprese di energia elettrica, esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 154 e 156 della legge n. 208 del 2015 ed in particolare di addebito delle rate relative al canone Rai nella fattura elettrica o del rimborso del canone non dovuto nonche' ai fini riversamento delle somme relative al canone Rai all'erario.

3.Resta fermo l'obbligo di informativa agli utenti da parte delle imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, con specifico riferimento alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del contratto sono utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone. In ogni caso, l'informativa e' pubblicata sui siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1, nei quali sono evidenziate in particolare le modalita' attraverso le quali e' possibile esercitare il diritto di rettifica.

Art. 9

Entrata in vigore e pubblicazione

1.Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1621

Allegato 1

Allegato 1 Reti elettriche non interconnesse delle seguenti isole del territorio nazionale: Isola di Ustica Isole Tremiti Isola di Levanzo Isola di Favignana Isola di Lipari Isola di Lampedusa Isola di Linosa Isola di Marettimo Isola di Ponza Isola del Giglio Isola di Capri Isola di Pantelleria Isola di Stromboli Isola di Panarea Isola di Vulcano Isola di Salina Isola di Alicudi Isola di Filicudi Isola di Capraia Isola di Ventotene

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