LEGGE 25 maggio 2016, n. 107
Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2016 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 1° novembre 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 63 dell'accordo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo-art. 1
Allegato ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA MONGOLIA, DALL'ALTRA L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "l'Unione", e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", da una parte, e IL GOVERNO DELLA MONGOLIA, in appresso denominato "Mongolia", dall'altra, in appresso denominati congiuntamente "le parti", CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono; CONSIDERANDO che le parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche; CONSIDERANDO che per le parti il presente accordo e' un elemento di relazioni piu' ampie e coerenti tra di esse, costituite da accordi di cui entrambe sono firmatarie; RIBADENDO l'impegno e il desiderio delle parti tesi a un piu' profondo rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti, fra l'altro, dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani; RIBADENDO l'importanza attribuita ai principi dello Stato di diritto, del rispetto del diritto internazionale, del buon governo e della lotta alla corruzione e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze di tutela ambientale; RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione tra le parti partendo da questi valori comuni; RIBADENDO il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni; RIBADENDO il proprio impegno a promuovere la pace e la sicurezza internazionali, un multilateralismo efficace e la composizione pacifica delle controversie, in particolare mediante una collaborazione a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite; RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione sulle questioni politiche ed economiche e in materia di stabilita', giustizia e sicurezza internazionali come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della poverta' e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio; CONSIDERANDO che le parti individuano nel terrorismo una minaccia per la sicurezza mondiale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione tra di esse per la lotta al terrorismo, conformemente ai pertinenti strumenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1373. La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2003, individua nel terrorismo una delle minacce piu' gravi per la sicurezza. A tale riguardo, l'Unione europea ha attuato misure di fondamentale importanza, tra cui un piano d'azione per la lotta al terrorismo, adottato nel 2001 e aggiornato nel 2004, e un'importante dichiarazione sulla lotta al terrorismo del 25 marzo 2004 all'indomani degli attentati di Madrid. Nel dicembre 2005 l'Unione europea ha inoltre adottato la strategia antiterrorismo dell'UE; ESPRIMENDO un impegno deciso volto a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo, a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo e a contrastare la criminalita' organizzata; CONSIDERANDO che le parti ribadiscono che le misure efficaci di lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani sono complementari e si rafforzano a vicenda; RIBADENDO che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e intensificando la cooperazione internazionale; CONSIDERANDO che l'istituzione e il corretto funzionamento della Corte penale internazionale rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali e che il 16 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una posizione comune sulla CPI a cui ha fatto seguito un piano d'azione adottato il 4 febbraio 2004; CONSIDERANDO che le parti concordano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la sicurezza internazionale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunita' internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di' massa. Il 17 novembre 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha varato una politica UE volta a integrare le politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi. Il 12 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha inoltre adottato una strategia per la lotta contro la proliferazione; CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha definito le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) una minaccia crescente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo e il 13 gennaio 2006 ha adottato una strategia volta a combattere l'accumulazione illecita di SALW e relative munizioni. In tale strategia il Consiglio europeo ha sottolineato la necessita' di garantire un'impostazione globale e coerente per le politiche di sicurezza e di sviluppo; IMPEGNANDOSI pienamente a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, compresa la tutela ambientale e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici e a garantire la sicurezza alimentare, nonche' a sostenere e applicare in modo efficace le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale; SOTTOLINEANDO l'importanza di approfondire le relazioni e la cooperazione in settori quali la riammissione, l'asilo e la politica dei visti e di affrontare congiuntamente i problemi della migrazione e della tratta di esseri umani; RIBADENDO l'importanza del commercio, in particolare di materie prime, per le loro relazioni bilaterali e l'impegno a definire norme specifiche sulle materie prime nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti; OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Mongolia che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono piu' vincolati in quanto parte dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione europea unitamente al Regno Unito e/o l'Irlanda informano immediatamente la Mongolia di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati; CONFERMANDO il proprio impegno a rafforzare le relazioni tra le parti al fine di intensificare la cooperazione tra di esse e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', non discriminazione e nel reciproco vantaggio, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Principi generali 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne ed estere di entrambe le parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. 3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio. Le parti ribadiscono l'importanza attribuita a un elevato livello di tutela ambientale e a strutture sociali inclusive. 4. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano di intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati in termini di sviluppo. 5. Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita ai principi del buon governo, anche per quanto riguarda l'indipendenza del settore giudiziario e la lotta contro la corruzione.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Obiettivi della cooperazione Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e ad estendere la cooperazione a tutti i settori di reciproco interesse. Tale intento mirera' in particolare a: a)istituire una cooperazione su questioni politiche ed economiche in tutte le sedi e in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti; b) istituire una cooperazione sulla lotta contro i crimini gravi di rilevanza internazionale; c) istituire una cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi leggere e di piccolo calibro; d) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse con reciproco vantaggio; istituire una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti di comune interesse onde agevolare scambi e flussi di investimento e prevenire e rimuovere gli ostacoli al commercio e agli investimenti; e) istituire una cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di esseri umani, la lotta alla criminalita' organizzata, il terrorismo, la criminalita' transnazionale, il riciclaggio di denaro e gli stupefacenti; f) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare in materia di politica macroeconomica e servizi finanziari, fiscalita' e dogane, compresa la governance fiscale, politica industriale e piccole e medie imprese (PMI), societa' dell'informazione, audiovisivi e media, scienza e tecnologia, energia, trasporti, istruzione e cultura, ambiente e risorse naturali, agricoltura e sviluppo rurale, sanita', occupazione, affari sociali e statistiche; g) incentivare la partecipazione di entrambe le parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra parte; h)accrescere il ruolo e la visibilita' di ciascuna parte nella regione dell'altra; i) promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni tramite la cooperazione tra vari soggetti non governativi, quali gruppi di riflessione, universita', societa' civile e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attivita'; j)promuovere l'eliminazione della poverta' nell'ambito dello sviluppo sostenibile e la graduale integrazione della Mongolia nell'economia mondiale.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori 1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a favore di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. 2. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali in materia, ad esempio quelli di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le parti convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale dell'accordo. 3. Le parti convengono inoltre di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori: -prendendo disposizioni in vista della firma, della ratifica o dell'adesione, a seconda dei casi, e della piena attuazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; -approntando un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e sia corredato di sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 4. Le parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagnera' e consolidera' gli elementi suddetti. Tale dialogo puo' svolgersi a livello regionale.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Armi leggere e di piccolo calibro 1. Le parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), incluse le munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e una diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 2. Le parti convengono di osservare e assolvere pienamente gli obblighi rispettivi in materia di lotta contro il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, che incombono loro in forza degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di SALW in tutti i suoi aspetti. 3. Le parti si impegnano a collaborare e a garantire il coordinamento, la complementarita' e la sinergia dei loro sforzi intesi a lottare contro il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, e concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagnera' e consolidera' questo impegno.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Crimini gravi di rilevanza internazionale (Corte penale internazionale) 1. Le parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e che devono essere efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e internazionale, a seconda dei casi, anche a livello di Corte penale internazionale. Le parti ritengono che garantire piena operativita' alla Corte penale internazionale costituisca un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionali. 2. Le parti convengono di collaborare e di adottare le misure necessarie, a seconda dei casi, per sostenere pienamente l'universalita' e l'integrita' dello statuto di Roma e dei relativi strumenti e di intensificare la loro collaborazione con la CPI. Le parti si impegnano ad applicare lo statuto di Roma e ad adottare le misure necessarie per la ratifica dei relativi strumenti (come l'accordo sui privilegi e le immunita' della CPI). 3. Le parti concordano sull'utilita' di un dialogo tra di esse su tali questioni.
Accordo-art. 6
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