LEGGE 22 giugno 2016, n. 110
Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2016 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 13 luglio 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 59 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Quota di partecipazione
1.La quota di partecipazione italiana al capitale e' fissata in 2.571.800.000 dollari statunitensi, di cui l'80 per cento costituisce capitale a chiamata e il 20 per cento costituisce capitale da versare.
2.La Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunica con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo.
Art. 4
Copertura finanziaria
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino, per effetto del peggioramento del tasso di cambio, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, sono versate in entrata al bilancio dello Stato ulteriori somme dalle disponibilita' giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che sono successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Agreement
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
BANCA ASIATICA PER GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE ACCORDO ISTITUTIVO Gli Stati a nome dei quali e' firmato il presente Accordo convengono quanto segue: considerando l'importanza della cooperazione regionale per sostenere la crescita e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle economie in Asia e, di conseguenza, per contribuire alla resilienza regionale a potenziali crisi finanziarie e altri shock esterni nel contesto della globalizzazione; riconoscendo l'importanza dello sviluppo delle infrastrutture nell'espandere la connettivita' della regione e nel migliorare l'integrazione regionale, consentendo cosi' di promuovere la crescita economica e sostenere lo sviluppo sociale dei popoli asiatici, e contribuire al dinamismo dell'economia globale; consapevoli del fatto che un partenariato tra le banche multilaterali di sviluppo esistenti e la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (denominata di seguito «Banca») consentira' di soddisfare in modo piu' adeguato il considerevole bisogno di finanziamento a lungo termine dello sviluppo delle infrastrutture in Asia; convinti che la creazione di un istituto finanziario multilaterale dedicato allo sviluppo delle infrastrutture come la Banca contribuira' a mobilitare risorse supplementari urgenti all'interno e all'esterno dei confini dell'Asia e a eliminare gli ostacoli che le singole economie asiatiche incontrano per il loro finanziamento, e fara' da complemento all'operato delle banche multilaterali di sviluppo esistenti nel promuovere una crescita sostenuta e stabile in Asia; hanno convenuto di istituire la Banca, che operera' come segue: Art. 1. Scopo (1) Lo scopo della Banca e' di: i) promuovere uno sviluppo economico sostenibile, creare ricchezza e migliorare la connettivita' delle infrastrutture in Asia investendo nelle infrastrutture e in altri settori produttivi e ii) promuovere la cooperazione regionale e il partenariato affrontando le sfide dello sviluppo in stretta collaborazione con altre istituzioni multilaterali e bilaterali di sviluppo. (2) Ai sensi del presente Accordo, i termini «Asia» e «regione» si riferiscono alle regioni geografiche classificate dalle Nazioni Unite come Asia e Oceania e alla loro composizione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti.
Accordo-art. 2
Art. 2. Funzioni Per raggiungere il suo scopo, la Banca svolge le seguenti funzioni: i) promuovere gli investimenti nella regione di capitale pubblico e privato per scopi di sviluppo, in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture e di altri settori produttivi; ii) impiegare le risorse a sua disposizione per finanziare tale sviluppo nella regione, compresi i progetti e i programmi che contribuiscono piu' efficacemente alla crescita economica armoniosa dell'intera regione, prestando particolare attenzione ai bisogni dei membri meno sviluppati della regione; iii) incoraggiare gli investimenti privati in progetti, imprese e attivita' che contribuiscono allo sviluppo economico della regione, in particolare nelle infrastrutture e in altri settori produttivi, e supplire agli investimenti privati quando il capitale privato non e' disponibile a termini e condizioni ragionevoli; e iv) avviare tutte le altre attivita' e fornire tutti gli altri servizi atti a sostenere queste funzioni.
Accordo-art. 3
Art. 3. Membri (1) La partecipazione alla Banca e' aperta ai membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Banca asiatica di sviluppo. a) I membri regionali sono quelli menzionati nell'allegato A parte A e gli altri membri appartenenti alla regione asiatica secondo l'articolo 1 paragrafo 2. Tutti gli altri membri sono membri non regionali. b) I membri fondatori sono quelli menzionati nell'allegato A che alla data menzionata all'articolo 57 hanno firmato il presente Accordo e prima della data di cui all'articolo 58 paragrafo 1 hanno soddisfatto tutte le altre condizioni per l'adesione. (2) I membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo o della Banca asiatica di sviluppo che non aderiscono secondo l'articolo 58 possono essere ammessi come membri della Banca, secondo le modalita' e alle condizioni fissate dalla Banca, mediante una votazione a Maggioranza Speciale del Consiglio dei Governatori secondo l'articolo 28. (3) Se un candidato non e' un ente sovrano o responsabile della condotta delle sue relazioni internazionali, la domanda di adesione alla Banca deve essere presentata o approvata dal membro della Banca responsabile delle sue relazioni internazionali.
Accordo-art. 4
Art. 4. Capitale autorizzato (1) Il capitale sociale autorizzato della Banca e' di cento miliardi di dollari statunitensi (100.000.000.000$), suddiviso in un milione (1.000.000) di azioni del valore nominale di centomila dollari (100.000$) l'una, che possono essere sottoscritte esclusivamente dai membri secondo l'articolo 5. (2) Il capitale sociale autorizzato iniziale e' suddiviso in azioni versate e azioni a chiamata. Il valore nominale complessivo delle azioni da versare e' di venti miliardi di dollari (20.000.000.000$) e quello delle azioni a chiamata e' di ottanta miliardi di dollari (80.000.000.000$). (3) Il capitale sociale autorizzato della Banca puo' essere aumentato dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, alla data nonche' secondo le modalita' e alle condizioni che esso ritiene opportune, incluso il rapporto tra azioni versate e a chiamata. (4) Ai sensi del presente Accordo, il termine «dollaro» e il simbolo «$» si riferiscono alla valuta di pagamento ufficiale degli Stati Uniti d'America.
Accordo-art. 5
Art. 5. Sottoscrizione di azioni (1) Ogni membro sottoscrive azioni del capitale sociale della Banca. Ogni sottoscrizione del capitale sociale autorizzato iniziale comprende azioni versate e azioni a chiamata in rapporto di due (2) a otto (8). Il numero iniziale di azioni che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderiscono secondo l'articolo 58 e' stabilito nell'allegato A. (2) Il numero iniziale di azioni che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderiscono secondo l'articolo 3 paragrafo 2 e' deciso dal Consiglio dei Governatori; non puo' tuttavia essere autorizzata alcuna sottoscrizione che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell'intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Governatori non convenga altrimenti mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. (3) Il Consiglio dei Governatori puo', su richiesta di un membro, aumentare la quota sottoscritta da tale membro, secondo le modalita' e alle condizioni da esso decise mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28; non puo' tuttavia essere autorizzato alcun aumento della quota che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell'intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Governatori non convenga altrimenti mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. (4) Il Consiglio dei Governatori riesamina il capitale sociale della Banca almeno ogni cinque (5) anni. In caso di aumento del capitale sociale autorizzato, a ogni membro e' offerta un'opportunita' ragionevole di sottoscrivere, secondo le modalita' e alle condizioni decise dal Consiglio dei Governatori, una percentuale dell'aumento equivalente alla quota del capitale sociale sottoscritto della Banca che deteneva immediatamente prima dell'aumento. Nessun membro e' tenuto a sottoscrivere alcuna percentuale dell'aumento del capitale sociale.
Accordo-art. 6
Art. 6. Pagamento delle sottoscrizioni (1) Il pagamento dell'importo del capitale sociale della Banca versato, sottoscritto inizialmente da ogni firmatario del presente Accordo divenuto membro secondo l'articolo 58 avviene in cinque (5) rate del venti (20) per cento l'una, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La prima rata e' versata da ogni membro entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo oppure, se posteriore, entro la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione secondo l'articolo 58 paragrafo 1. La seconda rata scade un (1) anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le tre (3) rate restanti sono dovute un (1) anno dopo la scadenza di ciascuna rata precedente. (2) Ogni rata della sottoscrizione iniziale del capitale sociale iniziale versato e' pagata in dollari o in un'altra valuta convertibile, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La Banca puo' convertire tali versamenti in dollari in qualsiasi momento. Tutti i diritti, compresi i diritti di voto, acquisiti in virtu' delle azioni versate e delle associate azioni a chiamata per cui tali versamenti sono dovuti, ma non sono pervenuti, sono sospesi fino a quando la Banca non riceve l'intero importo. (3) Il versamento dell'importo sottoscritto del capitale sociale a chiamata della Banca e' richiesto solo se e quando la Banca lo ritiene necessario per far fronte ai suoi impegni. In caso di chiamata, il versamento puo' essere effettuato, a discrezione del membro, in dollari o nella valuta necessaria per far fronte agli impegni della Banca all'origine della chiamata. La chiamata per le sottoscrizioni non versate e' ripartita uniformemente su tutte le azioni a chiamata. (4) La Banca decide il luogo di ogni versamento ai sensi del presente articolo; fino all'assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori, la prima rata di cui al paragrafo 1 va versata al Governo della Repubblica Popolare Cinese in qualita' di fiduciario della Banca. (5) I membri considerati Paesi meno sviluppati ai fini del presente paragrafo possono versare la loro sottoscrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 come segue, a discrezione: a) interamente in dollari o in un'altra valuta convertibile in un massimo di dieci (10) rate del dieci (10) per cento l'una; la prima e la seconda rata scadono come previsto al paragrafo 1, mentre dalla terza alla decima rata scadono annualmente a partire da due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo; o b) in parte in dollari o in un'altra valuta convertibile e in parte, in una quota non superiore al cinquanta (50) per cento di ogni rata, nella valuta nazionale, conformemente al programma di rateazione di cui al paragrafo 1. Ai versamenti di cui alla presente lettera si applicano le seguenti disposizioni: i) al momento della sottoscrizione di cui al paragrafo 1, il membro comunica alla Banca la percentuale dei versamenti da effettuare nella valuta nazionale; ii) ogni versamento effettuato nella valuta nazionale secondo il presente paragrafo sara' dell'importo che la Banca considera equivalente al controvalore in dollari della rata da versare. Il versamento iniziale corrisponde a un importo ritenuto adeguato dal membro in base alle presenti disposizioni, ma e' soggetto a rettifica entro novanta (90) giorni dalla data di scadenza, se la Banca lo ritiene necessario per raggiungere il controvalore in dollari di tale versamento; iii) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia diminuito in misura significativa, il membro le versa, entro un termine ragionevole, l'importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtu' della sottoscrizione; iv) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia aumentato in misura significativa, versa al membro, entro un termine ragionevole, l'importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtu' della sottoscrizione; v) la Banca puo' rinunciare ai suoi diritti al pagamento di cui al numero iii e il membro puo' rinunciare ai suoi diritti al pagamento di cui al numero iv. (6) La Banca accetta da ogni membro che versa la sua sottoscrizione secondo il paragrafo 5, lettera b, titoli di credito o altre obbligazioni emessi dal Governo del membro o dal depositario da esso designato, invece dell'importo pagabile nella valuta nazionale, a condizione che la Banca non abbia bisogno di tale importo per effettuare le sue operazioni. Tali titoli di credito o obbligazioni non sono negoziabili, non fruttano interessi e, su richiesta, devono essere pagati alla Banca al valore nominale.
Accordo-art. 7
Art. 7. Condizioni applicabili alle azioni (1) Le azioni sottoscritte inizialmente dai membri sono emesse al valore nominale. Anche le altre azioni sono emesse al valore nominale, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, in circostanze particolari, mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28, di emetterle ad altre condizioni. (2) Le quote di capitale non possono essere costituite in pegno ne' gravate in alcun modo e sono trasferibili unicamente alla Banca. (3) La responsabilita' dei membri derivante dalle quote e' limitata alla parte non versata del prezzo di emissione. (4) Nessun membro risponde degli obblighi della Banca in virtu' della sua adesione.
Accordo-art. 8
Art. 8. Risorse ordinarie Ai sensi del presente Accordo, l'espressione «risorse ordinarie» della Banca comprende: i) il capitale sociale autorizzato della Banca, composto dalle azioni versate e dalle azioni a chiamata, sottoscritto secondo l'articolo 5; ii) i fondi raccolti dalla Banca in virtu' dei poteri di cui all'articolo 16 paragrafo 1, a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3; iii) i fondi risultanti dal rimborso di prestiti o garanzie concessi con le risorse di cui ai numeri i e ii o da ricavi su partecipazioni azionarie e altri tipi di finanziamento approvati secondo l'articolo 11 paragrafo 2 (vi) ed effettuati con tali risorse; iv) i redditi risultanti da prestiti concessi con i fondi menzionati sopra o da garanzie a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3; e v) tutti gli altri fondi o redditi ricevuti dalla Banca che non fanno parte dei Fondi Speciali di cui all'articolo 17.
Accordo-art. 9
Art. 9. Impiego delle risorse Le risorse e i servizi della Banca sono impiegati esclusivamente per raggiungere lo scopo e svolgere le funzioni definiti, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 e conformemente ai principi di una sana gestione bancaria.
Accordo-art. 10
Art. 10. Operazioni ordinarie e speciali (1) Le operazioni della Banca comprendono: i) operazioni ordinarie finanziate mediante le risorse ordinarie della Banca di cui all'articolo 8; e ii) operazioni speciali finanziate mediante le risorse dei Fondi Speciali di cui all'articolo 17. I due tipi di operazioni possono finanziare separatamente elementi di uno stesso progetto o programma. (2) Le risorse ordinarie e le risorse dei Fondi Speciali della Banca sono conservate, impiegate, impegnate, investite o utilizzate altrimenti in modo completamente separato, in ogni momento e da ogni punto di vista. Il rendiconto finanziario della Banca riporta le operazioni ordinarie e le operazioni speciali separatamente. (3) Le risorse ordinarie della Banca non possono in nessun caso essere gravate da perdite o impegni risultanti da operazioni speciali o altre attivita' per cui erano stati originariamente impiegati o impegnati Fondi speciali, ne' possono essere impiegate per la loro copertura. (4) Le spese direttamente legate alle operazioni ordinarie sono imputate alle risorse ordinarie della Banca, quelle direttamente legate alle operazioni speciali sono imputate alle risorse dei Fondi speciali. Tutte le altre spese sono imputate come stabilito dalla Banca.
Accordo-art. 11
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