LEGGE 11 luglio 2016, n. 139
Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 353 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'allegato III all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 20.160 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11 dell'allegato III al medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo-art. 1
Allegato ACCORDO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AMERICA CENTRALE, DALL'ALTRA Il Regno del Belgio, La Repubblica di Bulgaria, La Repubblica Ceca, Il Regno di Danimarca, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica di Estonia, L'Irlanda, La Repubblica Ellenica, Il Regno di Spagna, La Repubblica Francese, La Repubblica Italiana, La Repubblica di Cipro, La Repubblica di Lettonia, La Repubblica di Lituania, Il Granducato di Lussemburgo, L'Ungheria, Malta, Il Regno dei Paesi Bassi, La Repubblica d'Austria, La Repubblica di Polonia, La Repubblica Portoghese, La Romania, La Repubblica di Slovenia, La Repubblica Slovacca, La Repubblica di Finlandia, Il Regno di Svezia, Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati «Stati membri dell'Unione europea» e L'Unione europea, da una parte, e La Repubblica di Costa Rica, La Repubblica di El Salvador, La Repubblica del Guatemala, La Repubblica di Honduras, La Repubblica di Nicaragua, La Repubblica del Panama, di seguito denominate «America centrale», dall'altra, Tenendo conto dei tradizionali legami storici, culturali, politici, economici e sociali tra le parti e del desiderio di rafforzare i loro rapporti sulla base di principi e valori comuni a partire dai meccanismi che disciplinano attualmente tali rapporti, nonche' del desiderio di consolidare, approfondire e diversificare i legami biregionali in settori di comune interesse in uno spirito di reciproco rispetto, uguaglianza, non discriminazione, solidarieta' e vantaggio reciproco; Considerando gli sviluppi positivi registrati nelle due regioni negli ultimi due decenni - sviluppi che hanno consentito la promozione di obiettivi e interessi comuni, con l'ingresso in una nuova fase di relazioni piu' profonde, moderne e durature, cosi' da istituire un'associazione biregionale in grado di rispondere alle attuali sfide interne e alla nuova realta' internazionale; Sottolineando l'importanza che le parti attribuiscono al consolidamento del dialogo politico e del processo di cooperazione economica attualmente instaurati tra le parti nel quadro del dialogo di San Jose' avviato nel 1984 e da allora ripetutamente rinnovato; Ricordando le conclusioni del vertice di Vienna del 2006, tra cui gli impegni assunti dall'America centrale per quanto concerne l'approfondimento dell'integrazione economica regionale; Riconoscendo i progressi conseguiti nel processo di integrazione economica centroamericana, come ad esempio la ratifica del Convenio Marco para el Establecimiento de la Union Aduanera Centroamericana e del Tratado sobre Inversion y Comercio de Servicios, nonche' l'attuazione di un meccanismo giurisdizionale capace di garantire l'applicazione della legislazione economica regionale in tutta la regione dell'America centrale; Ribadendo il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; Ricordando il loro impegno a favore dei principi dello Stato di diritto e del buon governo; Fondandosi sul principio della condivisione delle responsabilita' e persuasi dell'importanza di prevenire l'uso delle droghe illecite e di ridurne gli effetti dannosi, anche sotto il profilo della lotta alla coltivazione, alla produzione, alla lavorazione e al traffico delle droghe e dei loro precursori nonche' sotto il profilo della lotta al riciclaggio del denaro; Osservando che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alle Repubbliche della parte AC che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 2 1) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4-bis del protocollo (n. 2 1), l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda comunicano immediatamente alle Repubbliche della parte AC ogni cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Quanto sopra si applica anche alla Danimarca, in conformita' al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati; Sottolineando il loro impegno a collaborare per conseguire gli obiettivi dell'eliminazione della poverta', della creazione di posti di lavoro, di uno sviluppo equo e sostenibile che tenga conto anche di aspetti quali la vulnerabilita' alle calamita' naturali, la conservazione e la tutela dell'ambiente e la diversita' biologica, e la graduale integrazione delle Repubbliche della parte AC nell'economia mondiale; Riaffermando l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") e negli accordi multilaterali allegati all'accordo OMC, nonche' alla necessita' di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio; Considerando il diverso livello di sviluppo economico e sociale tra le Repubbliche della parte AC e la parte UE e il comune obiettivo di un rafforzamento del processo di sviluppo economico e sociale dell'America centrale; Desiderosi di rafforzare le loro relazioni economiche, in particolare quelle commerciali e di investimento, attraverso un potenziamento e un miglioramento dell'attuale livello di accesso delle Repubbliche della parte AC al mercato dell'Unione europea, in modo da contribuire alla crescita economica dell'America centrale e a una riduzione delle asimmetrie tra le due regioni; Persuasi che il presente accordo creera' un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto nei settori del commercio e degli investimenti che sono essenziali ai fini della realizzazione dello sviluppo economico e sociale, della modernizzazione e dell'innovazione tecnologica; Sottolineando l'esigenza di partire dai principi, dagli obiettivi e dai meccanismi che disciplinano i rapporti tra le due regioni, in particolare dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, firmato nel 2003 ("accordo di dialogo politico e di cooperazione del 2003 ") e dall'accordo-quadro di cooperazione del 1993 firmato tra le stesse parti; Consapevoli della necessita' di promuovere lo sviluppo sostenibile in entrambe le regioni attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la societa' civile e il settore privato, secondo i principi stabiliti nel consenso di Monterrey e nella dichiarazione di Johannesburg e nel relativo piano di attuazione; Riaffermando che gli Stati, nell'esercizio del potere sovrano di sfruttare le loro risorse naturali in base alle proprie politiche ambientali e di sviluppo, dovrebbero promuovere lo sviluppo sostenibile; Consapevoli della necessita' di sviluppare un ampio dialogo sulle migrazioni al fine di rafforzare la cooperazione biregionale sulle tematiche migratorie nel quadro delle parti del presente accordo dedicate al dialogo politico e alla cooperazione e garantire la promozione e la tutela efficaci dei diritti umani di tutti i migranti; Riconoscendo che nessuna disposizione del presente accordo fa alcun riferimento alla posizione delle parti rispetto a negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri, ne' va interpretata o intesa come indicatrice di tale posizione; Sottolineando la volonta' di cooperare nelle sedi internazionali su temi di reciproco interesse; Considerando il partenariato strategico sviluppato tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nel quadro del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002, al vertice di Guadalajara del 2004, al vertice di Vienna del 2006, al vertice di Lima del 2008 e al vertice di Madrid del 2010; Tenendo conto della dichiarazione di Madrid del maggio 2010, Hanno deciso di concludere il presente accordo: Art. 1. Principi 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne e internazionali di entrambe le parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le parti confermano il loro impegno a favore della promozione dello sviluppo sostenibile, che costituisce un principio guida per l'attuazione del presente accordo, tenendo conto in particolare degli obiettivi di sviluppo del millennio. Le parti garantiscono un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile. 3. Le parti riaffermano la loro adesione ai principi del buon governo e dello Stato di diritto, il che comporta, in particolare, il primato del diritto, la separazione dei poteri, l'indipendenza del potere giudiziario, procedure decisionali chiare a livello delle autorita' pubbliche, istituzioni trasparenti e responsabili, la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a livello locale, regionale e nazionale e l'attuazione di misure volte a prevenire e combattere la corruzione.
Accordo-art. 2
Art. 2. Obiettivi Le parti convengono che il presente accordo persegue i seguenti obiettivi: a) rafforzare e consolidare i rapporti tra le parti attraverso un'associazione fondata su tre parti fondamentali dell'accordo tra loro interdipendenti: il dialogo politico, la cooperazione e gli scambi commerciali, sulla base del rispetto reciproco, della reciprocita' e dell'interesse comune. L'attuazione del presente accordo utilizza appieno le disposizioni e i meccanismi istituzionali concordati dalle parti; b) sviluppare un partenariato politico privilegiato fondato su valori, principi e obiettivi comuni, in particolare sul rispetto e sulla promozione della democrazia e dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile, del buon governo e dello Stato di diritto, con l'impegno a promuovere e proteggere questi valori e questi principi su scala mondiale, in modo da contribuire al rafforzamento del multilateralismo; c) promuovere la cooperazione biregionale in tutti i settori di interesse comune con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo sociale ed economico piu' equo e sostenibile in entrambe le regioni; d) espandere e diversificare le relazioni commerciali biregionali delle parti conformemente all'accordo OMC e alle disposizioni e agli obiettivi specifici di cui alla parte IV del presente accordo in modo che cio' contribuisca a una maggiore crescita economica, al graduale miglioramento della qualita' della vita in entrambe le regioni e a una migliore integrazione delle due regioni nell'economia mondiale; e) rafforzare e approfondire il progressivo processo di integrazione regionale nei settori di interesse comune per facilitare l'attuazione del presente accordo; f) rafforzare le relazioni di buon vicinato e i principi della risoluzione pacifica delle controversie; g) mantenere quantomeno, e preferibilmente innalzare, il livello di buon governo e delle norme sociali, ambientali e del lavoro raggiunto grazie all'attuazione efficace delle convenzioni internazionali cui le parti aderiscono al momento di entrata in vigore del presente accordo; e h) favorire maggiori scambi commerciali e investimenti tra le parti, tenendo conto del trattamento speciale e differenziato in modo da ridurre le asimmetrie strutturali esistenti tra le due regioni.
Accordo-art. 3
Art. 3. Ambito di applicazione Le parti si trattano da eguali. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da compromettere la sovranita' di qualsivoglia Repubblica della parte AC.
Accordo-art. 4
Art. 4. Consiglio di associazione 1. E' istituito un Consiglio di associazione che vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Ogniqualvolta le circostanze lo richiedano possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo delle parti. Se del caso, e previo accordo di entrambe le parti, il Consiglio di associazione si riunisce a livello di capi di Stato o di governo. Per rafforzare il dialogo politico e renderlo piu' efficiente sono inoltre incoraggiati specifici incontri ad hoc a livello operativo. 2. Il Consiglio di associazione esamina i problemi di rilievo che dovessero insorgere nell'ambito del presente accordo, nonche' le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse. 3. Il Consiglio di associazione esamina altresi' le proposte e le raccomandazioni delle parti volte a migliorare le relazioni instaurate a norma del presente accordo.
Accordo-art. 5
Art. 5. Composizione e regolamento interno 1. Il Consiglio di associazione e' composto di rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC a livello ministeriale, conformemente alle rispettive disposizioni interne delle parti e tenendo conto delle tematiche specifiche (dialogo politico, cooperazione e/o scambi commerciali) da affrontare in una determinata seduta. 2. Il Consiglio di associazione adotta il suo regolamento interno. 3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto, a turno, da un rappresentante della parte UE, da una parte, e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC, dall'altra, secondo quanto stabilito nel regolamento interno.
Accordo-art. 6
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