LEGGE 11 luglio 2016, n. 139
Art. 203. Eccezioni generali 1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando esistano condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure: a) necessarie per tutelare la sicurezza pubblica o la moralita' pubblica o mantenere l'ordine pubblico; b) necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono associate a restrizioni applicate nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi; d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente titolo, comprese quelle relative: i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale; ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche; iii) alla sicurezza; f) incompatibili con gli articoli 165 e 171 del presente titolo, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attivita' economiche, di investitori, di servizi o di prestatori di servizi dell'altra parte(29). 2. Le disposizioni del presente titolo e dei corrispondenti allegati relativi agli elenchi degli impegni non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri. ---------- (29) Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, che: a) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti e' determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; o b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o riscossione di imposte nel territorio della parte; o c) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; o d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti nel territorio della parte; o e) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte. I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) della presente disposizione e alla presente nota sono intesi secondo le definizioni e i concetti fiscali, o secondo definizioni e concetti equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta la misura.
Accordo-art. 204
Art. 204. Obiettivo e ambito di applicazione 1. Le parti si adoperano per liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra loro, conformemente agli impegni assunti nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo debitamente conto della stabilita' monetaria di ciascuna parte. 2. Il presente titolo si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le parti.
Accordo-art. 205
Art. 205. Conto corrente Le parti consentono o autorizzano, a seconda dei casi, tutti i pagamenti e i trasferimenti tra le parti in valuta liberamente convertibile inerenti al conto corrente conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, in particolare al suo articolo VIII.
Accordo-art. 206
Art. 206. Conto capitale Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti consentono o garantiscono, a seconda dei casi, la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati in persone giuridiche costituite a norma della legislazione del paese ospitante e agli investimenti e alle altre operazioni effettuati a norma delle disposizioni del titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico)(30) della parte IV del presente accordo, nonche' la liquidazione e il rimpatrio di detti investimenti e degli utili che ne derivino. ---------- (30) Resta inteso che le eccezioni di cui alla parte V del presente accordo e le eccezioni di cui al titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) della parte IV del presente accordo si applicano anche al presente titolo.
Accordo-art. 207
Art. 207. Misure di salvaguardia Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra le parti causino o rischino di causare gravi difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio di una delle parti, la parte interessata puo' adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali per un periodo non superiore a un anno. In circostanze assolutamente eccezionali l'applicazione delle misure di salvaguardia puo' essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previo coordinamento tra le parti in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino(31). ---------- (31) Il ripristino di misure di salvaguardia non e' subordinato all'autorizzazione delle parti.
Accordo-art. 208
Art. 208. Disposizioni finali 1. Relativamente al presente titolo le parti confermano i diritti e gli obblighi che discendono dal Fondo monetario internazionale o da altri accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea e una Repubblica della parte AC. 2. Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra loro cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Accordo-art. 209
Art. 209. Introduzione 1. Le parti, nel riconoscere il contributo di procedure di gara trasparenti, concorrenziali e aperte a uno sviluppo economico sostenibile, si propongono di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti. 2. Ai fini del presente titolo si intende per: a) "beni e servizi commerciali": beni e servizi generalmente venduti o offerti in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistati a un fine non pubblico; b) "procedura di valutazione della conformita'": procedure utilizzate, direttamente o indirettamente, per accertare il rispetto dei requisiti pertinenti di regolamenti tecnici o norme; c) "servizi di costruzione": qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o di costruzione, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite; d) "asta elettronica": processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili - diversi dal prezzo dell'offerta - connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte; e) "per iscritto": qualsiasi formulazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta o comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica; f) "gara a trattativa privata": procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o piu' fornitori di sua scelta; g) "elenco di fornitori": elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni e/o in possesso dei requisiti formali per l'inserimento nell'elenco che il soggetto appaltante intende utilizzare piu' di una volta; h) "misura": qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, qualsiasi procedura, regola o prassi amministrativa di un soggetto appaltante, relativa agli appalti disciplinati; i) "avviso di gara": avviso pubblicato da un soggetto appaltante e con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe, conformemente alla legislazione di ciascuna delle parti; j) "compensazione": qualsiasi condizione o impegno per incentivare lo sviluppo locale o migliorare i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il licensing tecnologico, gli investimenti, il countertrade (scambi in compensazione) e prescrizioni o interventi analoghi; k) "gara aperta": procedura di gara in virtu' della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta; l) "soggetto appaltante": un soggetto contemplato nella Sezione A, B o C relativa alla parte interessata dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI (Appalti pubblici); m) "fornitore qualificato": fornitore che il soggetto appaltante ritiene risponda alle condizioni di partecipazione; n) "gara mediante preselezione": procedura di gara in virtu' della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati o registrati; o) "servizi": anche i servizi di costruzione, salvo diversa indicazione; p) "specifiche tecniche": qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che: i) definisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualita', prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi di produzione o fornitura; o ii) stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura ed etichettatura applicabili a un bene o a un servizio.
Accordo-art. 210
Art. 210. Ambito di applicazione e settori interessati 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le misure riguardanti gli appalti disciplinati. Ai fini del presente titolo, per appalti disciplinati si intendono gli appalti a fini pubblici: a) per l'acquisizione di beni, servizi o di entrambi: i) secondo quanto precisato da ciascuna parte nelle sezioni pertinenti dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI; ii) il cui obiettivo non sia la vendita o la rivendita a fini commerciali o la produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali; b) con qualsiasi strumento contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto; c) il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 213, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate da ciascuna parte nell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI; d) da parte di un soggetto appaltante; e e) non altrimenti esclusi dai settori interessati. 2. Tranne ove previsto, le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti; b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi gli accordi di cooperazione, le sovvenzioni, i prestiti, i conferimenti di capitale, le garanzie e gli incentivi fiscali, la fornitura pubblica di beni e servizi a soggetti dell'amministrazione centrale, regionale o locale; c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per le istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli; d) ai contratti di pubblico impiego e alle misure occupazionali connesse; e) agli appalti indetti: i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo; ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale relativo allo stazionamento di truppe o all'attuazione congiunta di un progetto da parte dei paesi firmatari; iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali nel caso in cui la procedura o condizione applicabile sia incompatibile con il presente titolo; f) agli acquisti effettuati in condizioni eccezionalmente vantaggiose possibili solo nel breve periodo, quali le vendite eccezionali da parte di societa' che di solito non sono fornitori o la liquidazione dei beni di imprese sottoposte a procedure concorsuali o fallimentari. 3. Ciascuna parte fornisce nell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI le seguenti informazioni: a) nella sezione A i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo; b) nella sezione B i soggetti dell'amministrazione di livello inferiore a quello centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo; c) nella sezione C tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo; d) nella sezione D i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente titolo; e) nella sezione E i servizi di costruzione disciplinati dal presente titolo; f) nella sezione F le eventuali note generali. 4. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche nei casi in cui la legislazione interna di una parte consenta ad altri soggetti di svolgere, per conto del soggetto appaltante, la procedura di un appalto disciplinato. 5. a) Nessun soggetto appaltante puo' preparare, elaborare o altrimenti strutturare o dividere gli appalti in modo da eludere gli obblighi di cui al presente titolo. b) Quando una procedura d'appalto puo' dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alla soglie indicate per una parte nella sezione pertinente, all'aggiudicazione di tali lotti si applica il presente titolo, salvo per i lotti di valore inferiore a 80 000 EUR. 6. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o mantenere in vigore misure relative ai beni o ai servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario, o misure necessarie a proteggere la moralita' pubblica, l'ordine o la sicurezza, la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale, e la proprieta' intellettuale. Le Repubbliche della parte AC possono adottare, sviluppare, mantenere in vigore o attuare misure volte a promuovere, in relazione alle politiche degli appalti, opportunita' o programmi per lo sviluppo delle minoranze e delle MPMI, come ad esempio norme preferenziali quali: a) l'individuazione di MPMI registrate come fornitori dell'amministrazione pubblica; b) la fissazione di criteri per il superamento della parita' che consentano ai soggetti appaltanti di aggiudicare un appalto a una MPMI nazionale che, singolarmente o in consorzio, abbia presentato un'offerta che occupi in graduatoria la stessa posizione delle offerte di altri fornitori. 7. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte elabori nuove politiche, procedure o strumenti contrattuali in materia di appalti, purche' esse non siano incompatibili con il presente titolo.
Accordo-art. 211
Art. 211. Principi generali 1. Per quanto riguarda qualsiasi misura e appalto disciplinato, ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono beni o servizi di qualsivoglia parte un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva alle merci, ai servizi e ai fornitori interni. 2. Per quanto riguarda qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal: a) riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; b) discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da lui offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte. 3. Per quanto attiene a qualsiasi misura riguardante un appalto disciplinato, a qualsiasi fornitore o prestatore di servizi della parte UE stabilito in una Repubblica della parte AC e' riservato in tutte le altre Repubbliche della parte AC un trattamento non meno favorevole di quello che queste ultime riservano ai loro fornitori o prestatori di servizi. Per quanto attiene a qualsiasi misura riguardante un appalto disciplinato, a qualsiasi fornitore o prestatore di servizi di una Repubblica della parte AC stabilito in uno Stato membro dell'Unione europea e' riservato in tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea un trattamento non meno favorevole di quello che questi ultimi riservano ai loro fornitori o prestatori di servizi. Le parti non introducono a carico dei fornitori e dei prestatori di servizi che intendano presentare un'offerta relativa a un appalto disciplinato nuove prescrizioni in materia di stabilimento in loco o di registrazione tali da porre i fornitori e i prestatori di servizi dell'altra parte in condizioni di svantaggio competitivo. Le prescrizioni attuali saranno oggetto di riesame entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo(32). Uso di mezzi elettronici 4. Nel caso in cui la procedura di un appalto disciplinato venga condotta per via elettronica, il soggetto appaltante: a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per la procedura di appalto, inclusi quelli che riguardano l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrita' delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati. Svolgimento dell'appalto 5. Un soggetto appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialita' evitando conflitti d'interesse e pratiche corruttive e in conformita' con il presente titolo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione o la gara a trattativa privata. Inoltre le parti istituiscono o mantengono in vigore sanzioni contro le pratiche corruttive. Regole di origine 6. Ai fini degli appalti disciplinati, e' fatto divieto alle parti di applicare ai beni o ai servizi importati o forniti da un'altra parte regole di origine diverse da quelle da esse applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dalla stessa parte. Compensazioni 7. Fatte salve le eccezioni del presente titolo o dei relativi allegati, nessuna delle parti richiede, tiene conto di, impone o applica compensazioni. ---------- (32) Resta inteso che nessuna disposizione del presente articolo pregiudica gli scambi di servizi disciplinati dal titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) e dai relativi allegati: Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento, Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi, Riserve relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio della parte UE, Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi ai venditori di servizi alle imprese ed Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio.
Accordo-art. 212
Art. 212. Pubblicazione delle informazioni sugli appalti 1. Ciascuna delle parti: a) pubblica tempestivamente, tramite un mezzo elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e sia facilmente accessibile al pubblico, le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie o le pronunce amministrative di applicazione generale, le clausole contrattuali tipo previste da disposizioni legislative o regolamentari ed allegate come riferimento agli avvisi e alla documentazione di gara, nonche' le procedure riguardanti l'appalto disciplinato e le relative modifiche; b) fornisce, su richiesta di qualsivoglia parte, ulteriori informazioni circa l'applicazione di tali disposizioni; c) indica nell'appendice 2 (Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti) dell'allegato XVI i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali pubblica le informazioni di cui alla lettera a); e d) indica all'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI i mezzi tramite i quali pubblica gli avvisi di cui all'articolo 213, all'articolo 215, paragrafo 4, e all'articolo 223, paragrafo 2. 2. La parte AC compie ogni ragionevole sforzo per sviluppare un unico punto di accesso a livello regionale. La parte UE fornisce assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo, l'istituzione e il mantenimento di questo unico punto di accesso. Questa cooperazione e' trattata nel titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. L'attuazione di questa disposizione e' subordinata alla realizzazione dell'iniziativa relativa all'assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo, l'istituzione e il mantenimento di un unico punto di accesso a livello dell'America centrale. 3. Ciascuna delle parti notifica tempestivamente all'altra parte qualsiasi modifica delle informazioni contenute nell'appendice 2 (Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti) o nell'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI.
Accordo-art. 213
Art. 213. Pubblicazione degli avvisi Avviso di gara 1. Per ciascun appalto disciplinato, salvo nei casi descritti all'articolo 220, un soggetto appaltante pubblica un avviso di gara sul mezzo appropriato di cui all'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI. Ciascun avviso reca le informazioni di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) dell'allegato XVI. Gli avvisi devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso regionale, laddove esistente. Avviso di appalti programmati 2. I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, ogni anno, un avviso sugli appalti programmati in futuro ("avviso di appalti programmati"). L'avviso indica l'oggetto degli appalti e la data approssimativa di pubblicazione dei relativi avvisi di gara e la data del possibile svolgimento della gara stessa. 3. Un soggetto appaltante puo', se la legislazione interna lo prevede, pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara purche' vi indichi il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) e precisi che i fornitori interessati devono manifestare al soggetto appaltante il loro interesse per l'appalto.
Accordo-art. 214
Art. 214. Condizioni di partecipazione 1. Un soggetto appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente a quelle condizioni essenziali a garantire che i fornitori possiedano la capacita' giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto. 2. Nello stabilire se un fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, un soggetto appaltante ne valuta la capacita' finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attivita' d'impresa da questi svolta tanto all'interno quanto al di fuori del territorio della parte cui il soggetto appaltante appartiene e non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto, il fornitore debba avere in precedenza ottenuto l'aggiudicazione di uno o piu' contratti da un soggetto appaltante di una determinata parte o debba avere una precedente esperienza di lavoro nel territorio di una determinata parte. 3. Nell'effettuare la valutazione il soggetto appaltante si basa sulle condizioni previamente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara. 4. Un soggetto appaltante puo' escludere dalla partecipazione un fornitore per motivi quali il fallimento, false dichiarazioni, gravi inadempienze nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti, condanne per crimini o altri reati gravi, colpa professionale grave, evasione fiscale o motivi analoghi. Ciascuna parte puo' adottare o mantenere in vigore procedure per dichiarare l'esclusione dalla partecipazione ai suoi appalti, a tempo indeterminato o per un periodo di tempo definito, i fornitori dei quali la parte abbia scoperto il coinvolgimento in azioni fraudolente o in altri atti illegali in rapporto agli appalti. Su richiesta dell'altra parte, una parte individua, per quanto possibile, i fornitori dei quali e' stata disposta l'esclusione a norma delle citate procedure e, se del caso, scambia le informazioni relative a tali fornitori o alle azioni fraudolente o agli atti illegali. 5. Il soggetto appaltante puo' chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nonche' i subappaltatori proposti. Tale comunicazione lascia impregiudicata la responsabilita' dell'operatore economico principale.
Accordo-art. 215
Art. 215. Qualificazione o registrazione dei fornitori Gara mediante preselezione 1. Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante: a) pubblica un avviso di gara contenente quantomeno le informazioni di cui all'allegato XVI, appendice 4 (Avviso di gara), punto 1, e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; b) fornisce ai fornitori qualificati o registrati, entro l'inizio del periodo di presentazione delle offerte, quantomeno le informazioni di cui all'allegato XVI, appendice 4 (Avviso di gara), punto 2. 2. Un soggetto appaltante riconosce come fornitore qualificato qualsiasi fornitore interno e qualsiasi fornitore dell'altra parte che soddisfi le condizioni per la partecipazione a un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara che il numero di fornitori ammessi alla gara e' limitato, precisando i criteri della loro selezione. 3. Se la documentazione di gara non e' resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, il soggetto appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2. Elenco di fornitori 4. Un soggetto appaltante puo' tenere un elenco di fornitori, a condizione di pubblicare ogni anno un avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco e che, nel caso di pubblicazione elettronica, deve essere costantemente consultabile tramite uno degli appositi mezzi di comunicazione indicati nell'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI. Tale avviso reca le informazioni di cui all'appendice 5 (Avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco di fornitori) dell'allegato XVI. 5. Fermo restando il paragrafo 4, nel caso di elenchi di fornitori con validita' triennale o inferiore, un soggetto appaltante puo' pubblicare l'avviso di cui al suddetto paragrafo una sola volta all'inizio del periodo di validita' dell'elenco, a condizione di indicare nell'avviso il periodo di validita' e di precisare che non saranno pubblicati ulteriori avvisi. 6. Un soggetto appaltante deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti nell'elenco e provvedere a inserire nell'elenco in tempi ragionevolmente brevi tutti i fornitori che soddisfano i relativi requisiti. 7. Se cio' e' previsto dalla legislazione della parte, un soggetto appaltante puo' utilizzare, come avviso di gara, un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco di fornitori purche': a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 4, fornisca le informazioni di cui all'appendice 5 (Avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco di fornitori) nonche' tutte le informazioni disponibili di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) dell'allegato XVI e precisi che si tratta di un avviso di gara; b) il soggetto appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti in modo da consentire loro di valutare l'interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) dell'allegato XVI, sempre che disponibili; c) un fornitore che abbia chiesto di essere iscritto in un elenco di fornitori conformemente al paragrafo 6 possa essere autorizzato a partecipare a una determinata gara, a condizione che vi sia il tempo necessario a che il soggetto appaltante esamini se tale fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione. 8. Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a una gara di appalto o di essere iscritti in un elenco di fornitori la propria decisione in merito alla richiesta. 9. Se un soggetto appaltante respinge la richiesta di qualificazione di un fornitore o la sua richiesta di iscrizione in un elenco di fornitori, cessa di riconoscerne la qualificazione o lo esclude da un elenco di fornitori, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce una spiegazione scritta che motivi la decisione presa. 10. Le parti precisano nella sezione F dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI i soggetti che possono utilizzare gli elenchi di fornitori.
Accordo-art. 216
Art. 216. Specifiche tecniche 1. Un soggetto appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformita' allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli al commercio internazionale. 2. Nello stabilire le specifiche tecniche relative ai beni o servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante, ove necessario: a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziche' in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni. 3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, un soggetto appaltante precisa, se del caso, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente", che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto. 4. Un soggetto appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purche', in questo caso, il soggetto appaltante inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente". 5. Un soggetto appaltante non sollecita ne' accetta da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di una determinata specifica tecnica per un dato appalto qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza. 6. Resta inteso che il presente articolo non impedisce a un soggetto appaltante di elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.
Accordo-art. 217
Art. 217. Documentazione di gara 1. Un soggetto appaltante trasmette ai fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa di quanto enunciato nell'appendice 8 (Documentazione di gara) dell'allegato XVI, se non gia' contenuta nell'avviso di gara. 2. Su richiesta, un soggetto appaltante fornisce tempestivamente la documentazione di gara a tutti i fornitori che partecipano all'appalto e risponde a qualsiasi loro ragionevole richiesta di informazioni, purche' tali informazioni non avvantaggino l'interessato rispetto ai concorrenti nell'appalto e purche' la richiesta sia stata presentata entro i termini previsti. 3. Se un soggetto appaltante, nel corso della procedura di appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, e' tenuto a comunicare per iscritto tutte le modifiche di cui sopra: a) a tutti i fornitori partecipanti alla gara al momento della modifica delle informazioni, se noti, e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalita' utilizzate per trasmettere le informazioni iniziali; b) in tempo utile onde consentire ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare le offerte, se del caso.
Accordo-art. 218
Art. 218. Termini Compatibilmente con le proprie esigenze, un soggetto appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente a elaborare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali la natura e la complessita' dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi di trasmissione delle offerte da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorra a mezzi elettronici. I termini e loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara. I termini applicabili figurano nell'appendice 6 (Termini) dell'allegato XVI.
Accordo-art. 219
Art. 219 Trattative 1. Ciascuna parte puo' incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre gare d'appalto attraverso trattative nei seguenti casi: a) nel contesto di appalti per i quali sia stata espressa tale intenzione nell'avviso di gara; o b) quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara. 2. Un soggetto appaltante: a) assicura che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e b) una volta concluse le trattative, stabilisce un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.
Accordo-art. 220
Art. 220. Ricorso alle gare a trattativa privata o a procedure di gara equivalenti 1. A condizione che la procedura di gara non serva a evitare la concorrenza o a proteggere i fornitori interni, un soggetto appaltante puo' aggiudicare gli appalti mediante trattativa privata o altre procedure di gara equivalenti nei seguenti casi: a) quando: i) non e' pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione; ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara; iii) nessun fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, oppure iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali; b) quando solo un particolare fornitore e' in grado di fornire i beni o i servizi e non vi sono alternative ragionevoli o beni e servizi sostitutivi, trattandosi di opere d'arte o per motivi connessi alla protezione di diritti esclusivi di proprieta' intellettuale, quali brevetti o diritti d'autore o informazioni esclusive, oppure in assenza di concorrenza per ragioni tecniche, c) quando, nel caso di prestazioni supplementari di beni e servizi richieste al fornitore originario e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni e servizi da parte di un altro fornitore: i) e' impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilita' o interoperabilita' con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; ii) provocherebbe al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; e d) per i beni acquistati su un mercato dei prodotti di base; e) quando un soggetto appaltante appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messo a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di uno specifico contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Una volta che tali contratti siano stati adempiuti, alle successive acquisizioni di beni o servizi si applicano le disposizioni del presente titolo; f) quando, in seguito a circostanze imprevedibili, i servizi di costruzione descritti nel contratto iniziale devono essere integrati da servizi supplementari che non figuravano, ma rientravano comunque negli obiettivi della documentazione di gara iniziale. Il valore totale dei contratti aggiudicati per i servizi di costruzione supplementari non puo' comunque superare il 50% dell'importo del contratto iniziale; g) nella misura strettamente necessaria quando, per motivi di urgenza derivante da eventi imprevedibili per il soggetto appaltante, non sarebbe possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a procedure di gara aperta e il ricorso a tali procedure provocherebbe un grave pregiudizio al soggetto appaltante, alle sue responsabilita' di programma o alla parte; h) quando l'appalto e' aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente titolo e che i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente in vista dell'aggiudicazione del contratto di progettazione al vincitore; o i) nei casi stabiliti da ciascuna parte nella sezione F (Note generali) dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI. 2. Un soggetto appaltante conserva un registro o redige relazioni scritte in cui vengono illustrate le motivazioni specifiche alla base dell'aggiudicazione di un appalto a norma del paragrafo 1.
Accordo-art. 221
Art. 221. Aste elettroniche Il soggetto appaltante che per un appalto disciplinato intenda ricorrere all'asta elettronica, prima di dar avvio all'asta, comunica a ciascun partecipante: a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verra' utilizzato per la classificazione o riclassificazione automatica durante l'asta; b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta piu' vantaggiosa; e c) ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.
Accordo-art. 222
Art. 222. Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti 1. Un soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, apertura e trattamento delle offerte che garantiscono l'equita' e l'imparzialita' del processo di aggiudicazione dell'appalto e la riservatezza delle offerte. 2. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione le offerte devono essere redatte per iscritto, soddisfare, al momento dell'apertura, i requisiti essenziali indicati nella documentazione di gara e, se del caso, negli avvisi ed essere presentate da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione. 3. Un soggetto appaltante, tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, aggiudica l'appalto al fornitore da esso ritenuto in grado di rispettare i termini del contratto e che, in base esclusivamente ai criteri di valutazione precisati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta piu' vantaggiosa o, nel caso in cui il prezzo sia l'unico criterio, il prezzo piu' basso. 4. Un soggetto appaltante che riceva un'offerta il cui prezzo e' anormalmente inferiore ai prezzi delle altre offerte ricevute puo' verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e sia in grado di rispettare i termini del contratto.
Accordo-art. 223
Art. 223. Trasparenza delle informazioni sugli appalti 1. Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le decisioni di aggiudicazione dei suoi appalti e, ove richiesto, la comunicazione viene data per iscritto. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 224, paragrafi 2 e 3, un soggetto appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi del rifiuto della sua offerta e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario. 2. Dopo l'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente titolo, un soggetto appaltante pubblica, quanto prima e nel rispetto dei termini stabiliti nella legislazione di ciascuna parte, un avviso utilizzando il mezzo di comunicazione appropriato, cartaceo o elettronico, di cui all'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI. Nel caso in cui venga utilizzato unicamente un mezzo elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso reca almeno le informazioni di cui all'appendice 7 (Avviso di gara) dell'allegato XVI.
Accordo-art. 224
Art. 224. Divulgazione delle informazioni 1. Su richiesta dell'altra parte, ciascuna parte fornisce tempestivamente tutte le informazioni pertinenti in merito all'aggiudicazione di un appalto disciplinato, necessarie a stabilire se l'aggiudicazione e' avvenuta conformemente alle norme del presente titolo. Qualora la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza in successivi appalti, la parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite. 2. Ferma restando ogni altra disposizione del presente titolo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal fornire ai fornitori informazioni che potrebbero recare pregiudizio alla concorrenza leale tra gli stessi. 3. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, le loro autorita' e i loro organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione ostacoli l'applicazione della legge, possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i fornitori, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.
Accordo-art. 225
Art. 225. Procedure interne di riesame 1. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore procedure di riesame amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di presentare - relativamente agli obblighi che incombono alle parti e ai loro soggetti a norma del presente titolo - un ricorso nel quadro di un appalto disciplinato nel quale il fornitore abbia o abbia avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i ricorsi sono formulate per iscritto e sono rese generalmente accessibili. 2. Ciascuna parte puo' prevedere nella propria legislazione interna norme che, nel caso del reclamo di un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato, incoraggino il soggetto appaltante e il fornitore a ricercare la soluzione del reclamo mediante consultazioni. Il soggetto appaltante procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che cio' pregiudichi la possibilita' per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di riesame amministrativo o giurisdizionale. 3. A ciascun fornitore e' concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso - termine in ogni caso non inferiore a dieci giorni e che decorre dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza degli elementi alla base del ricorso. 4. Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorita' amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato. 5. Quando il primo esame del ricorso e' effettuato da un organismo diverso da una delle autorita' di cui al paragrafo 4, la parte garantisce al fornitore la possibilita' di impugnare la decisione iniziale dinanzi a un'autorita' amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto e' oggetto del ricorso. L'organo di riesame, ove esso non sia un tribunale, e' soggetto a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino: a) che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di riesame tutta la documentazione pertinente; b) alle parti partecipanti al procedimento ("i partecipanti") il diritto di essere sentite prima che l'organo di riesame si pronunci in merito al ricorso; c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare; d) ai partecipanti l'accesso a tutti gli atti del procedimento; e e) che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi dei fornitori siano comunicate entro un termine ragionevole, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata. 6. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che assicurino: a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste misure provvisorie possono comportare la sospensione del processo di aggiudicazione dell'appalto. Le procedure possono prevedere la possibilita' che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle conseguenze negative prevalenti per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; b) interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti conformemente alla legislazione di ciascuna parte, nel caso in cui l'organo di riesame abbia stabilito che vi sia stata una violazione o una mancata osservanza secondo quanto enunciato al paragrafo 1.
Accordo-art. 226
Art. 226. Modifiche e rettifica dei settori interessati 1. La parte UE tratta le modifiche e la rettifica dei settori interessati mediante negoziati bilaterali con ciascuna Repubblica interessata della parte AC. All'opposto ciascuna Repubblica della parte AC tratta le modifiche e la rettifica dei settori interessati mediante negoziati bilaterali con la parte UE. La parte che intenda modificare i settori degli appalti disciplinati del presente titolo: a) ne da' notifica per iscritto all'altra parte o alle altre parti interessate; b) propone all'altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica. 2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, lettera b), una parte non e' tenuta a concedere adeguamenti compensativi se: a) la modifica in esame e' una modifica di lieve entita' o una rettifica di carattere puramente formale; o b) la modifica proposta si riferisce a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza. Le parti possono apportare modifiche di lieve entita' o rettifiche di carattere puramente formale ai settori interessati a norma del presente titolo conformemente alle disposizioni del titolo XIII (Compiti specifici, relativi alle questioni commerciali, degli organi istituiti dal presente accordo) della parte IV del presente accordo. 3. Se la parte UE o la Repubblica interessata della parte AC non concorda sul fatto che: a) l'adeguamento proposto a norma del paragrafo 1, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato; b) la modifica proposta sia una modifica di lieve entita' o una rettifica di carattere puramente formale a norma del paragrafo 2, lettera a); o c) la modifica proposta si riferisca a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza a norma del paragrafo 2, lettera b); deve sollevare obiezioni per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o altrimenti si presume il suo consenso all'adeguamento o alla modifica proposta anche ai fini del titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo. 4. Se le parti interessate si sono accordate sulla modifica, sulla rettifica o sulla modifica di lieve entita' proposta, compreso il caso in cui non siano state sollevate obiezioni entro trenta giorni a norma del paragrafo 3, le modifiche sono apportate conformemente a quanto disposto dal paragrafo 6. 5. La parte UE e ciascuna Repubblica della parte AC puo' in qualsiasi momento avviare negoziati bilaterali aventi per oggetto l'estensione dell'accesso al mercato reciprocamente concesso a norma del presente titolo, conformemente alle disposizioni istituzionali e procedurali pertinenti del presente accordo. 6. Il Consiglio di associazione modifica le parti pertinenti delle sezioni A, B o C dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI, in modo che rispecchino le modifiche concordate dalle parti, le rettifiche tecniche o le modifiche di lieve entita'.
Accordo-art. 227
Art. 227. Cooperazione e assistenza tecnica in materia di appalti pubblici Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca su temi inerenti agli appalti pubblici. In questo senso esse hanno individuato una serie di attivita' di cooperazione che sono descritte all'articolo 58 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.
Accordo-art. 228
Art. 228 Obiettivi Gli obiettivi del presente titolo sono: a) garantire un'adeguata ed efficace protezione dei diritti di proprieta' intellettuale nei territori delle parti, tenendo conto della situazione economica e delle esigenze sociali o culturali di ciascuna parte; b) promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie tra le due regioni per consentire la creazione di una base tecnologica solida ed efficiente nelle Repubbliche della parte AC; e c) promuovere la cooperazione tecnica e finanziaria tra le due regioni nel campo dei diritti di proprieta' intellettuale.
Accordo-art. 229
Art. 229. Natura e ambito di applicazione degli obblighi 1. Le parti garantiscono un'adeguata ed efficace attuazione dei trattati internazionali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio dell'OMC ("accordo TRIPS"). Le disposizioni del presente titolo completano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall'accordo TRIPS e da altri trattati internazionali nel settore della proprieta' intellettuale. 2. Proprieta' intellettuale e salute pubblica a) Le parti riconoscono l'importanza della Dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente titolo siano compatibili con la suddetta dichiarazione; b) le parti contribuiscono ad attuare e rispettare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica e il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005. 3. a) Ai fini del presente accordo i diritti di proprieta' intellettuale comprendono il diritto d'autore, anche in relazione ai programmi informatici e alle basi dati, e i diritti connessi, i diritti collegati ai brevetti, i marchi, le denominazioni commerciali, i disegni e modelli industriali, le topografie di circuiti integrati, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le varieta' vegetali e la protezione di informazioni segrete; b) ai fini del presente accordo la protezione contro la concorrenza sleale e' accordata a norma dell'articolo 10-bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967) ("convenzione di Parigi"). 4. Le parti riconoscono il diritto di sovranita' degli Stati sulle loro risorse naturali e l'accesso alle loro risorse genetiche conformemente a quanto stabilito dalla convenzione sulla diversita' biologica (1992). Nessuna disposizione del presente titolo impedisce alle parti di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere la conservazione della diversita' biologica, l'utilizzo sostenibile delle sue componenti e la partecipazione giusta ed equa ai benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche, conformemente a quanto stabilito dalla citata convenzione. 5. Le parti riconoscono l'importanza di rispettare, salvaguardare e preservare le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali riguardanti pratiche tradizionali in materia di conservazione e uso sostenibile della diversita' biologica.
Accordo-art. 230
Art. 230. Nazione piu' favorita e trattamento nazionale Conformemente agli articoli 3 e 4 dell'accordo TRIPS e fatte salve le eccezioni in essi contemplate, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte: a) un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprieta' intellettuale; e b) i vantaggi, benefici, privilegi o immunita' da essa accordati ai cittadini di qualsiasi altro paese per quanto riguarda la protezione della proprieta' intellettuale.
Accordo-art. 231
Art. 231 Trasferimento di tecnologie 1. Le parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno delle rispettive regioni sia con paesi terzi, al fine di introdurre misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e la subfornitura. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie tra le parti, anche per quanto riguarda temi quali lo sviluppo del capitale umano e il quadro giuridico. 2. Le parti riconoscono l'importanza dell'istruzione e della formazione professionale per il trasferimento di tecnologie realizzabile attraverso programmi di scambio universitari, professionali e/o per imprenditori finalizzati al trasferimento di conoscenze tra la parti(33). 3. Le parti adottano, se del caso, le misure opportune per prevenire o controllare le pratiche o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprieta' intellettuale che possono pregiudicare il trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari dei diritti o un abuso delle evidenti asimmetrie informative nella negoziazione delle licenze. 4. Le parti riconoscono l'importanza di dar vita a meccanismi che rafforzino e promuovano gli investimenti nelle Repubbliche della parte AC, soprattutto nei settori innovativi e ad alta tecnologia. La parte UE si adopera per offrire alle istituzioni e alle imprese situate sul suo territorio incentivi volti a promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie verso istituzioni e imprese delle Repubbliche della parte AC, in modo tale da consentire a questi paesi di realizzare una piattaforma tecnologica efficiente. 5. Le azioni per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo sono descritte all'articolo 55 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. ---------- (33) La parte UE promuove gli scambi accademici sotto forma di sovvenzioni e gli scambi professionali e per imprenditori sotto forma di tirocini presso organizzazioni dell'Unione europea, il rafforzamento delle MPMI, lo sviluppo di industrie che fanno innovazione e la creazione di centri professionali in modo che le conoscenze acquisite possano essere applicate nella regione dell'America centrale.
Accordo-art. 232
Art. 232. Esaurimento Le parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale, fatte salve le disposizioni dell'accordo TRIPS.
Accordo-art. 233
Art. 233. Protezione concessa Le parti si conformano: a) alla convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961) ("convenzione di Roma"); b) alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979) ("convenzione di Berna"); c) al trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale sul diritto d'autore (Ginevra, 1996) ("WCT"); e d) al trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (Ginevra, 1996) ("WPPT");
Accordo-art. 234
Art. 234. Durata dei diritti d'autore Le parti convengono che per il calcolo della durata della protezione dei diritti d'autore si applicano le norme di cui agli articoli 7 e 7-bis della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, a condizione che la durata minima della protezione, quale definita all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della convenzione di Berna, sia di settanta anni.
Accordo-art. 235
Art. 235. Durata dei diritti connessi Le parti convengono che per il calcolo della durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della convenzione di Roma, a condizione che la durata minima della protezione, quale definita all'articolo 14 della convenzione di Roma, sia di cinquanta anni.
Accordo-art. 236
Art. 236. Gestione collettiva dei diritti Le parti prendono atto dell'importanza della funzione delle societa' di gestione collettiva dei diritti e della conclusione di intese tra tali societa' per rendere reciprocamente piu' agevoli l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle parti, nonche' del conseguimento di un elevato livello di sviluppo per quanto attiene all'espletamento dei loro compiti.
Accordo-art. 237
Art. 237. Radiodiffusione e comunicazione al pubblico(34) 1. Ai fini della presente disposizione, per "comunicazione al pubblico" di un'esecuzione o di un fonogramma si intende la trasmissione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'esecuzione o dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del presente articolo, per "comunicazione al pubblico" si intende anche il fatto di rendere udibili dal pubblico i suoni o le rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma. 2. Conformemente alla legislazione interna, le parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nel caso in cui l'esecuzione sia essa stessa gia' un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione. 3. Quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali e' utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a una remunerazione equa e unica. In caso di mancato accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, le parti possono stabilire i criteri per ripartire questa remunerazione tra le due categorie di titolari di diritti. 4. Le parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonche' la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso. 5. Le parti possono prevedere nella loro legislazione interna limitazioni o eccezioni ai diritti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 soltanto in determinati casi specifici che non siano in contrasto con un normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti. ---------- (34) Una parte puo' mantenere le riserve di cui alla convenzione di Roma e al WPPT in relazione ai diritti conferiti dal presente articolo e cio' non va interpretato come una violazione della presente disposizione.
Accordo-art. 238
Art. 238. Accordi internazionali L'Unione europea e le Repubbliche della parte AC compiono ogni ragionevole sforzo per: a) ratificare il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989) o aderirvi; e b) rispettare il trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).
Accordo-art. 239
Art. 239. Procedura di registrazione La parte UE e le Repubbliche della parte AC predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivata e redatta per iscritto. In tal modo i motivi alla base del rifiuto di registrare un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il diniego e di ricorrere in giudizio contro il diniego definitivo. La parte UE e le Repubbliche della parte AC introducono anche la possibilita' di opporsi a domande di registrazione di marchi. I procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.
Accordo-art. 240
Art. 240. Marchi notori L'articolo 6-bis della convenzione di Parigi si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non identici o simili a quelli identificati da un marchio notorio, purche' l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio e purche' esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio. Resta inteso che le parti possono applicare questa protezione anche ai marchi notori non registrati.
Accordo-art. 241
Art. 241. Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio Le parti possono istituire limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi. Tali eccezioni tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio registrato e dei terzi.
Accordo-art. 242
Art. 242. Disposizioni generali 1. Al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti si applicano le seguenti disposizioni. 2. Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o localita' di detto territorio, quando una determinata qualita', la notorieta' o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
Accordo-art. 243
Art. 243. Ambito di applicazione e settori interessati 1. Le parti riaffermano i diritti e gli obblighi stabiliti nella parte II, sezione 3, dell'accordo TRIPS. 2. Alle indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette dall'altra parte si applicano le disposizioni del presente articolo solo se queste indicazioni sono riconosciute e dichiarate come tali nel paese d'origine.
Accordo-art. 244
Art. 244. Sistema di protezione 1. Le parti mantengono in vigore o hanno introdotto nella loro legislazione sistemi di protezione delle indicazioni geografiche alla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente a quanto disposto dall'articolo 353, paragrafo 5, della parte V. 2. La legislazione delle parti prevede elementi quali: a) un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori; b) una procedura amministrativa che consente di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una localita' di una delle parti, quando una determinata qualita', la notorieta' o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; c) l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o piu' prodotti specifici per i quali e' stabilito un disciplinare che puo' essere modificato solo mediante debita procedura amministrativa; d) disposizioni di controllo della produzione dei prodotti in questione; e) il diritto, per qualsiasi operatore stabilito nella zona e che si sottopone al sistema di controllo, di utilizzare la denominazione protetta, a condizione che il prodotto rispetti il relativo disciplinare; f) una procedura che comporti la pubblicazione della domanda e consenta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprieta' intellettuale.
Accordo-art. 245
Art. 245. Indicazioni geografiche stabilite 1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 5 3, paragrafo 5, della parte V, le parti:(35) a) hanno ultimato le procedure di esame e di opposizione, perlomeno per quanto riguarda le domande di registrazione come indicazioni geografiche di cui all'allegato XVII (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) che non sono state oggetto di opposizione o per le quali le eventuali opposizioni sono state respinte per motivi formali nel corso dei procedimenti di registrazione nazionale; b) hanno avviato le procedure per la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XVII (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) e, relativamente alle domande di registrazione come indicazioni geografiche di cui all'allegato XVII che siano state oggetto di opposizione, i termini per fare opposizione sono scaduti e le opposizioni sono risultate prima facie fondate nel corso dei procedimenti di registrazione nazionale; c) proteggono le indicazioni geografiche cui e' stata riconosciuta la protezione in quanto tali, accordando ad esse il livello di protezione stabilito nel presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione nel corso della sua prima riunione adotta una decisione che include nell'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) tutte le denominazioni dell'allegato XVII (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) cui sia stata riconosciuta la protezione come indicazioni geografiche a seguito dell'esame favorevole a cura delle autorita' nazionali o regionali competenti delle parti. ---------- (35) Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si considerano adempiuti se, nel corso delle procedure applicabili per la protezione di una denominazione come indicazione geografica: a) la decisione amministrativa rigetti la registrazione della denominazione; o b) la decisione amministrativa sia contestata nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione interna di ciascuna parte
Accordo-art. 246
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