LEGGE 21 luglio 2016, n. 149
Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2016 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 22 febbraio 2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ratifica della Convenzione
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 27 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'art. 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000: «Art. 27 (Entrata in vigore). - 1. La presente convenzione e' sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea lo svolgimento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione. 3. La presente convenzione entra in vigore per gli otto Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ottavo a detta formalita'. 4. La notifica da parte di uno Stato membro successiva al ricevimento dell'ottava notifica di cui al paragrafo 2 fa si' che, 90 giorni dopo detta notifica, la presente convenzione entri in vigore fra tale Stato membro e gli Stati membri per cui essa e' gia' in vigore. 5. Prima che la convenzione entri in vigore a norma del paragrafo 3, ciascuno Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notifica di cui al paragrafo 2, o successivamente in qualsiasi altro momento, che applichera' la presente convenzione nelle sue relazioni con gli Stati membri che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data di deposito. 6. La presente convenzione si applica all'assistenza giudiziaria avviata successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data in cui, a norma del paragrafo 5, essa si applica tra gli Stati membri interessati.».
Art. 3
Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi decreti, affinche' su essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
Note all'art. 3: - La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221. - Si riporta il testo dell'art. 6, paragrafo 3, art. 8, art. 9, paragrafo 2, e art. 12 della citata Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'art. 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000: «Art. 6 (Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria). - 1. e 2. (Omissis). 3. In deroga al paragrafo 1, il Regno Unito e l'Irlanda possono rispettivamente, all'atto della notifica di cui all'art. 27, paragrafo 2, dichiarare che le richieste e le comunicazioni loro dirette, come precisato nella dichiarazione, devono essere trasmesse attraverso le rispettive autorita' centrali. In qualsiasi momento tali Stati membri possono, mediante un'ulteriore dichiarazione, limitare la portata di tale dichiarazione allo scopo di dare maggiore efficacia al paragrafo 1. Essi procedono in tal senso quando sono messe in applicazione nei loro confronti le disposizioni sull'assistenza giudiziaria della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Ciascuno Stato membro puo' applicare il principio di reciprocita' in relazione alle dichiarazioni di cui sopra. (Omissis).». «Art. 8 (Restituzione). - 1. Lo Stato membro richiesto, a domanda dello Stato membro richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, puo' mettere a disposizione dello Stato membro richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati. 2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, nonche' dell'art. 24, paragrafo 2, e dell'art. 29 del trattato Benelux, lo Stato membro richiesto puo' rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna allo Stato membro richiedente, qualora cio' possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede. 3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna allo Stato membro richiedente, lo Stato membro richiesto non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle disposizioni di legge in materia tributaria o doganale nei confronti di tali beni. Una rinuncia di cui al paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato membro richiesto di riscuotere imposte o diritti dal legittimo proprietario.». «Art. 9 (Trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine). - (Omissis). 2. L'accordo specifica le modalita' del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve avvenire il suo rientro nel territorio dello Stato membro richiedente. (Omissis).». «Art. 12 (Consegne sorvegliate). - 1. Ciascuno Stato membro si impegna a garantire che, su richiesta di un altro Stato membro, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione. 2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti dello Stato membro richiesto, nel rispetto del diritto nazionale di tale Stato. 3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le autorita' competenti di tale Stato membro mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.». - Il Titolo II della citata Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'art. 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, reca: «Richiesta di forme specifiche di assistenza giudiziaria». - Si riporta il testo dell'art. 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: «Art. 205-ter (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'art. 146-bis. 2. Non puo' procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilita' di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilita' di colloquiare riservatamente con il suo assistito. 3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto e' compiuto o quella usata per rivolgergli le domande. 4. La detenzione dell'imputato all'estero non puo' comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando e' possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non da' il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 420-ter del codice. 5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalita' e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'art. 147-bis.».
Art. 4
Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresi' le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
3.Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.
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