LEGGE 7 luglio 2016, n. 147

Type Legge
Publication 2016-07-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2016 Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 30 settembre 2016 Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: 20 settembre 2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 4.734 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2016, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 8.094 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 13, 15 e 16 del medesimo Trattato, pari a euro 21.100 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3.Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

5.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Trattato di estradizione-art. 1

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo qui di seguito denominati «Parti Contraenti», desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, hanno stabilito quanto segue: Articolo 1 Obbligo di Estradare Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.

Trattato di estradizione-art. 2

Articolo 2 Reati che danno luogo all'Estradizione 1. Ai fini di questo Trattato, l'estradizione puo' essere concessa quando: a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno; b) la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare e' di almeno sei mesi. 2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia. 3. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente. 4. L'estradizione puo' essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 5. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto puo' concedere l'estradizione per tutti quei reati.

Trattato di estradizione-art. 3

Articolo 3 Motivi di Rifiuto Obbligatori L'estradizione non e' concessa se: a) il reato per il quale e' richiesta e' considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati di natura politica i seguenti reati: 1) l'omicidio o qualsiasi altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un qualsiasi membro della sua famiglia; 2) i reati di terrorismo, ne' qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di un qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati siano parti. b) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; c) il reato per il quale e' richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto; d) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta o sara' sottoposta, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. Nel caso in cui il procedimento fosse tenuto in assenza dell'imputato, cio' non costituisce di per se' un motivo di rifiuto dell'estradizione, quando la persona richiesta ha il diritto ad un nuovo processo dietro sua richiesta, secondo le leggi dello Stato Richiedente; e) per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle Autorita' competenti dello Stato Richiesto; f) per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, e' intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena; g) il reato per il quale e' domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto; h) lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta; i) lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

Trattato di estradizione-art. 4

Articolo 4 Motivi di Rifiuto Facoltativi L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravita' del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Trattato di estradizione-art. 5

Articolo 5 Estradizione del Cittadino 1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorita' competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle Autorita' Centrali di cui al successivo Articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

Trattato di estradizione-art. 6

Articolo 6 Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro. 2. Le Autorita' Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana e il Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.

Trattato di estradizione-art. 7

Articolo 7 Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari 1. La richiesta di estradizione e' formulata per iscritto e deve contenere, per quanto possibile, in essa o nei documenti ad essa allegati, quanto segue: a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente; b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del suo documento di identita' ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonche' i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa; c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione dello stesso, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilita', sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione allo Stato Richiedente, se il reato oggetto della richiesta di estradizione e' stato commesso fuori dal territorio di quello Stato. 2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata: a) dall'originale o copia debitamente autenticata dell'ordine di arresto emesso dall'Autorita' competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale; b) dall'originale o copia debitamente autenticata della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta. 3. La richiesta di estradizione, ufficialmente firmata dalle Autorita' competenti, nonche' gli altri documenti a sostegno sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, e cioe' in albanese o serbo per la Repubblica del Kosovo e in italiano per la Repubblica italiana.

Trattato di estradizione-art. 8

Articolo 8 Informazioni Supplementari 1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato puo' richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quaranta giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Trattato di estradizione-art. 9

Articolo 9 Decisione 1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione. 2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.

Trattato di estradizione-art. 10

Articolo 10 Principio di Specialita' 1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, ne' sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che: a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente; b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore; c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, puo' prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per altro reato differente da quello che ha motivato la richiesta di estradizione, in conformita' alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo: 1) lo Stato Richiesto puo' richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'Articolo 7; 2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata puo' essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di quaranta giorni dalla ricezione della domanda da parte dello Stato Richiesto, sempre che cio' sia autorizzato da quest'ultimo Stato. 2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato Richiedente puo' adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione. 3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato e' modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che l'estradizione sia consentita, ai sensi del presente Trattato, anche per questo nuovo reato.

Trattato di estradizione-art. 11

Articolo 11 Riestradizione ad uno Stato Terzo Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'Articolo 7.

Trattato di estradizione-art. 12

Articolo 12 Arresto Provvisorio 1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente puo' domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio e' avanzata per iscritto alle Autorita' Centrali designate ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, direttamente o tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL), o altri canali convenuti da entrambi gli Stati. 2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato, e l'indicazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto puo' chiedere informazioni aggiuntive all'Articolo 8. 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i quaranta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. 5. Un arresto provvisorio inefficace ai sensi del paragrafo 4 di questo articolo non pregiudica il nuovo arresto e l'estradizione della persona richiesta se lo Stato Richiesto successivamente riceve la richiesta formale di estradizione in conformita' alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

Trattato di estradizione-art. 13

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