LEGGE 28 luglio 2016, n. 152

Type Legge
Publication 2016-07-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2016 Vigenza internazionale dela convenzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: 25 aprile 2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 22 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dalle spese di missione della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutato in euro 339.760 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, desiderosi di intensificare e di migliorare la cooperazione tra i due Paesi in materia di estradizione, disciplinata dalla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971, di seguito indicata «Convenzione» hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 (Modifica dell'art. 31 della Convenzione: Reati che danno luogo all'Estradizione) L'art. 31 della Convenzione e' sostituito dal seguente: Art. 31. Ai fini di questa Convenzione, l'estradizione puo' essere concessa quando: a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno; b) la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o ad altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda il tempo residuo di esecuzione della pena o del provvedimento restrittivo ancora da espiare e' di almeno sei mesi. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se, secondo le rispettive leggi, il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia. Per reati in materia di tasse ed imposte, dazi e cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente. L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato Richiesto puo' concedere l'estradizione per tutti quei reati.

Accordo-art. 2

Articolo 2 (Pena di morte e pene vietate) Dopo l'art. 31 della Convenzione e' aggiunto l'articolo seguente: Art. 31-bis. Se l'estradizione e' richiesta per dare corso ad un procedimento penale per un reato punito con la pena di morte o con altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente applichera' la pena prevista per il medesimo reato dalla legge dello Stato Richiesto. Se l'estradizione e' richiesta per eseguire una condanna definitiva alla pena di morte o ad un'altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, l'estradizione non sara' concessa, a meno che la suddetta pena sia sostituita dalla pena massima prevista per lo stesso reato dalla legge dello Stato Richiesto.

Accordo-art. 3

Articolo 3 (Modifica dell'art. 32 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Obbligatori) L'art. 32 della Convenzione e' sostituito dal seguente: Art. 32. L'estradizione non e' concessa: a) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici: 1. l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; 2. i reati di terrorismo; 3. i crimini contro l'umanita' previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948; 4. i reati previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1949 e dal primo Protocollo aggiuntivo alla predetta convenzione; 5. gli atti previsti dalla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984; 6. qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; c) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta o sara' sottoposta, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. Il giudizio in contumacia non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione; d) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle Autorita' competenti dello Stato Richiesto o di altro Stato; e) se, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, e' intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena; f) se il reato per il quale e' domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto; g) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

Accordo-art. 4

Articolo 4 (Modifica dell'art. 33 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Facoltativi) L'art. 33 della Convenzione e' sostituito dall'articolo seguente: Art. 33. L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; b) se lo Stato Richiesto ritiene che l'estradizione non e' compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Accordo-art. 5

Articolo 5 (Abrogazione degli artt. 34 e 35 della Convenzione) Gli articoli 34 e 35 della Convenzione sono abrogati.

Accordo-art. 6

Articolo 6 (Lingua e dispensa dalla legalizzazione) Dopo l'Articolo 36 della Convenzione e' inserito l'articolo seguente: Art. 36-bis. La domanda di estradizione e i documenti relativi alla procedura devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua francese. Gli atti e i documenti trasmessi in conformita' alla presente Convenzione sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione.

Accordo-art. 7

Articolo 7 (Procedura semplificata di estradizione) Dopo l'art. 38 della Convenzione e' introdotto l'articolo seguente: Art. 38-bis. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa sulla base della sola richiesta di arresto provvisorio, senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'articolo 36 della presente Convenzione. Tuttavia la Parte richiesta puo' domandare ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione. La dichiarazione di consenso della persona ricercata e' valida se e' resa con l'assistenza di un difensore ad un rappresentante del potere giudiziario della Parte richiesta, che ha l'obbligo di informare la persona ricercata del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialita' e dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni della sua validita'.

Accordo-art. 8

Articolo 8 (Modifica dell'art. 42: Decisione sulla richiesta di estradizione) All'art. 42 della Convenzione, dopo il par. 6, e' aggiunto il seguente paragrafo: Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, e' computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire.

Accordo-art. 9

Articolo 9 (Modifica dell'art. 43: Differimento della consegna e consegna temporanea) All'art. 43 della Convenzione il par. 3 e' sostituito dai seguenti paragrafi: Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto puo', in conformita' alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed e' riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione e' computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1, la consegna puo' essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento puo' porre in pericolo la vita di questa o puo' aggravarne il suo stato. Per tali effetti, e' necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata redatta da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Accordo-art. 10

Articolo 10 (Modifica dell'art. 45: Riestradizione) L'art. 45 della Convenzione e' sostituito dal seguente: Salvo nei casi previsti dal n. 1 dell'art. 44, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all'articolo 36.

Accordo-art. 11

Articolo 11 (Entrata in vigore, modifica e cessazione) Il presente Accordo aggiuntivo entrera' in vigore il trentunesimo giorno successivo alla data dell'ultima notifica attestante l'adempimento delle formalita' interne richieste in ciascuno dei due Stati. Il presente Accordo aggiuntivo potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Accordo aggiuntivo. Il presente Accordo aggiuntivo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo aggiuntivo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato. La cessazione avra' effetto trascorsi sei mesi dalla data della ricezione della comunicazione. Tuttavia, il presente Accordo aggiuntivo continuera' ad applicarsi all'esecuzione delle domande di estradizione presentate prima che la cessazione abbia effetto. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Rabat, il giorno 1 del mese aprile dell'anno 2014 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese. I due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo francese. Per il Governo Per il Regno della Repubblica Italiana del Marocco (Firma) (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico

Accord

Accord additionnel a' la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition, signee a' Rome le 12 fevrier 1971. Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo del Regno del Marocco Desiderosi di promuovere i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i due Stati, e in particolare di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra essi; Desiderosi di regolare di comune accordo le questioni relative al trasferimento delle persone condannate; Desiderosi di permettere ai condannati di scontare nel loro Paese la pena o la misura di sicurezza privativa della liberta' inflitte loro, al fine di facilitarne il reinserimento sociale; Determinati in questo spirito ad accordarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dalla presente Convenzione, la massima cooperazione per quanto concerne il trasferimento delle persone condannate a pene o misure di sicurezza privative della liberta'; Hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: 1. L'espressione «condanna» indica qualsiasi pena o misura di sicurezza privativa della liberta' inflitta da un'autorita' giudiziaria a seguito di un reato; 2. L'espressione «condannato» indica qualsiasi persona oggetto di una condanna definitiva ed esecutiva sul territorio dell'uno o dell'altro Stato; 3. L'espressione «Stato di condanna» indica lo Stato in cui e' stata condannata la persona che puo' essere trasferita o che lo e' gia' stata; 4. L'espressione «Stato di esecuzione» indica lo Stato verso il quale il condannato puo' essere trasferito, o lo e' gia' stato, al fine di scontarvi la condanna; 5. L'espressione «sentenza» indica una decisione del giudice con cui viene inflitta una condanna.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Informazioni per la persona condannata 1. Ogni persona condannata a cui la presente Convenzione puo' essere applicata deve essere informata dallo Stato di condanna della possibilita' offertagli dalla presente Convenzione di ottenere il trasferimento nel proprio Paese per l'esecuzione della condanna e delle disposizioni dell'articolo 9. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata dell'evoluzione del procedimento e di qualsiasi decisione presa da uno dei due Stati in merito alla sua domanda di trasferimento.

Convenzione-art. 3

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