LEGGE 28 luglio 2016, n. 155
Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2016 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 1° novembre 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 43 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 78.641 annui a decorrere dall'anno 2016, e dai restanti articoli dell'Accordo stesso, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. Alle eventuali ulteriori attivita' si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 luglio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 4: - Il testo del comma 12 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e' il seguente: «Titolo V LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi (Omissis). 12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. (Omissis).». - Il testo del comma 5, dell'art. 21 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' il seguente: «Art. 21 (Bilancio di previsione). - (Omissis). 5.Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate per espressa disposizione normativa; b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. (Omissis).».
Accordo-art. 1
Allegato ACCORDO SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E DOGANALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero, di seguito denominati «Parti», desiderosi di rafforzare la cooperazione di polizia, particolarmente in prossimita' della frontiera comune, allo scopo di salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonche' di lottare efficacemente contro i traffici illeciti, l'immigrazione illegale e la criminalita' transfrontaliera; in considerazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunita' europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'Acquis di Schengen, in particolare il Codice Frontiere Schengen e il Catalogo Schengen «Cooperazione di polizia - Raccomandazioni e migliori pratiche»; tenuto conto del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale; tenuto conto dell'Intesa d'esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l'Italia e la Svizzera; tenuto conto del Protocollo operativo del 4 marzo 2011 tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno della Repubblica italiana e l'Ufficio Federale di Polizia del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia della Confederazione Svizzera finalizzato all'intensificazione della collaborazione bilaterale nella lotta alla criminalita' organizzata e alla localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; richiamando le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite in materia di lotta alla droga e al terrorismo, nonche' la Convenzione contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale, firmata da entrambe le Parti a Palermo il 12 dicembre 2000 e i relativi protocolli sulla tratta di persone e il traffico di migranti, entrambi firmati il 12 dicembre 2000 dall'Italia e il 2 aprile 2002 dalla Svizzera; richiamando la Convenzione di Strasburgo per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, ratificata dall'Italia il 29 marzo 1997 e dalla Svizzera il 2 ottobre 1997; Convengono quanto segue: Art. 1. Obiettivi Le Parti, nel rispetto della propria sovranita' nazionale, delle proprie leggi, nonche' delle competenze territoriali delle autorita' amministrative e giudiziarie, attuano una cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti, anche mediante la definizione di nuove modalita' di cooperazione in materia di polizia e le attivita' del centro comune.
Accordo-art. 2
Art. 2. Autorita' competenti Le Autorita' competenti ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni: per la Repubblica italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno. Limitatamente ai soli aspetti doganali, il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso le sue articolazioni; per la Confederazione Svizzera, le autorita' federali in materia di polizia, di immigrazione e di dogana, in particolare il Corpo delle guardie di confine, nonche' le polizie cantonali e le autorita' cantonali in materia di migrazione.
Accordo-art. 3
Art. 3. Zona di frontiera Per esercitare determinate modalita' di cooperazione espressamente definite dal presente Accordo, la zona di frontiera e' costituita: per la Repubblica italiana: dai territori delle Province di Aosta, di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio e di Bolzano; per la Confederazione Svizzera: dai territori dei Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.
Accordo-art. 4
Art. 4. Definizioni Ai fini del presente Accordo si intendono per: «centro comune», il centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana, relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale; «agenti», le persone appartenenti alle amministrazioni territorialmente competenti delle due Parti, o impiegate nel centro comune, o destinate alle unita' miste operanti alla frontiera comune; «sorveglianza», l'applicazione di tutte le disposizioni normative delle Parti, riguardanti la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e in particolare la lotta ai traffici illeciti e all'immigrazione illegale.
Accordo-art. 5
Art. 5. Ambito della cooperazione 1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze, in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti da entrambe, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalita' nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare: a. la criminalita' organizzata transnazionale; b. i reati contro la vita e l'integrita' fisica; c. i reati contro il patrimonio; d. la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; e. la tratta di persone e il traffico di migranti; f. i reati contro il patrimonio storico e culturale; g. i reati economici e finanziari, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; h. la criminalita' informatica, con particolare riguardo agli attacchi alle infrastrutture critiche. 2. Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione e repressione di atti terroristici in conformita' alla normativa in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Accordo-art. 6
Art. 6. Forme di cooperazione 1. Le Autorita' competenti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 5, collaborano secondo le seguenti modalita': a. lo scambio di informazioni, in particolare su: i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti; i tipi di stupefacenti e di sostanze psicotrope, i loro precursori e sostanze chimiche di base, i luoghi e metodi di produzione, i canali e mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonche' i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unita' cinofile antidroga; i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti; gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale e terroristica; i metodi impiegati per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti; i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi; i reati economici e finanziari, il riciclaggio e il reimpiego di denaro, il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita e le infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; b. lo scambio di esperienze, attraverso: l'adozione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di ciascun Paese, delle misure necessarie a consentire l'impiego di tecniche investigative speciali, come le operazioni sotto copertura, le consegne sorvegliate e le osservazioni; la condivisione di migliori prassi riferite ai settori di cooperazione di cui all'art. 5 del presente Accordo, anche mediante la redazione di manuali; la condivisione di migliori prassi nell'ambito del monitoraggio finanziario degli appalti pubblici, con particolare attenzione all'accertamento delle infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano alle procedure di assegnazione dei lavori pubblici; c. la formazione professionale congiunta attraverso moduli formativi, in particolare per i servizi nella zona di frontiera; a tale scopo saranno individuati punti di contatto per la pianificazione e l'esecuzione dei corsi; d. l'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita'; e. la definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune, se del caso istituendo unita' miste, secondo le modalita' definite nel Titolo IV del presente Accordo; f. l'adozione di misure di contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope o altre merci, quali le consegne sorvegliate transfrontaliere, secondo le modalita' di cui all'Intesa d'esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l'Italia e la Svizzera; g. l'attivita' del centro comune. 2. Le Autorita' competenti stabiliscono di comune accordo procedure di informazione nonche' piani di intervento congiunti per le situazioni che necessitino un coordinamento delle rispettive unita', in particolare: a. in occasione di avvenimenti che mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica e che richiedono l'adozione di particolari misure di polizia nella zona di frontiera; b. in presenza di atti criminosi di particolare gravita' verificatisi sul territorio di una Parte e di interesse per l'altra Parte; c. in caso di ricerche di autori di reato in fuga; d. in caso di incremento del flusso di persone in transito alla frontiera.
Accordo-art. 7
Art. 7. Assistenza su richiesta 1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base di richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata. 2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di urgenza le richieste possono essere comunicate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro quarantotto ore. 3. Le richieste di assistenza contengono: a. l'indicazione dell'Autorita' richiedente e dell'Autorita' richiesta; b. informazioni dettagliate sul caso; d. lo scopo ed i motivi della richiesta; d. una descrizione dell'assistenza richiesta; e. qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
Accordo-art. 8
Art. 8. Rifiuto di assistenza 1. L'assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere respinta, totalmente o in parte, se l'Autorita' competente interessata ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, o ritenga che sia in contrasto con la normativa nazionale vigente nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali. 2. L'assistenza puo' essere inoltre rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorita' competente richiesta. 3. Qualora possibile, l'Autorita' competente richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorita' competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza puo' essere fornita a determinate condizioni. Qualora l'Autorita' competente richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, essa dovra' ottemperarvi. 4. L'Autorita' competente richiedente riceve notifica scritta e motivata sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta.
Accordo-art. 9
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