LEGGE 4 agosto 2016, n. 157

Type Legge
Publication 2016-08-04
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2016 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 26 ottobre 2016 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: 6 ottobre 2016 Vigenza internazionale dell'emendamento di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) per l'Italia: 7 ottobre 2016 Vigenza internazionale del protocollo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) per l'Italia: 5 settembre 2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XIX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo XII del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, nonche' agli oneri derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), pari a euro 45.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. I

Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E BIOVERSITY INTERNATIONAL RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito "il Governo") e Bioversity International (qui di seguito "Organizzazione") Considerato l'Accordo tra la Repubblica Italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede dell'IPGRI firmato a Roma il 10 ottobre 1991; Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell'Accordo del 10 ottobre 1991 relativo alla sede dell'Istituto, firmato a Roma il 27-31 agosto 1992; Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell'Accordo di sede del 10 ottobre 1991, firmato a Roma 1'8-9 febbraio 1993; Considerato che l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (IPGRI) opera sotto la denominazione di "Bioversity International" ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto adottato il 19 settembre 2008 (qui di seguito "Statuto"); Considerato che gli articoli 2 e 18 dello Statuto disciplinano la competenza degli organi statutari dell'Organizzazione di scegliere ove stabilire la sede centrale e di concludere accordi su privilegi ed immunita'; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I DEFINIZIONI 1. Nel presente Accordo: (a) repressione "Bioversity" significa Bioversity International denominato come "Organizzazione"; (b) l'espressione "Governo" Significa il Governo della Repubblica Italiana; c) l'espressione "competenti Autorita' italiane" significa le Autorita' nazionali ed altre delle Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformita' delle leggi e degli usi della Repubblica Italiana; (d) l'espressione "sede centrale" si intende: (i) qualsiasi terreno od edificio appartenente all'Organizzazione, da essa preso in locazione o in prestito o in altro modo messo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale, e le pertinenze di questa; (ii) ogni altro terreno od edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Organizzazione, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso; (e) l'espressione "Consiglio" significa il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione; (f) l'espressione "beni dell'organizzazione" indica tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Organizzazione in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di donazione, di cauzione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; (g) l'espressione "archivi dell'Organizzazione" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati elaborati da computer, i manoscritti, le fotografie, i filmati; le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti all'organizzazione o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; (h) l'espressione "funzionari dell'Organizzazione" include il Direttore Generale e tutto il personale dell'Organizzazione nominato da lui o in suo nome.

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. II

ARTICOLO II SEDE CENTRALE E SUA INVIOLABILITA' 1. La sede centrale e' inviolabile. Nessuna persona che esercita una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potra' entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni se non con il consenso del Direttore Generale. 2. Il consenso del Direttore Generale per l'ingresso nella sede centrale si considerera' presunto nel caso di calamita' naturali, di incendio o di ogni altro evento che costituisca una minaccia immediata alla vita umana. 3. La sede centrale non dovra' essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni dell'Organizzazione.

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. III

ARTICOLO III PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE 1. Le competenti Autorita' italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillita' della sede centrale.

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. IV

ARTICOLO IV SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE 1. Per mettere in grado l'Organizzazione di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adottera' ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari.

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. V

ARTICOLO V L'ORGANIZZAZIONE ED I SUOI BENI 1. L'Organizzazione godra' dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale vi abbia rinunciato espressamente. 2. I beni di proprieta' dell'Organizzazione ed i suoi archivi, saranno esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento.

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. VI

ARTICOLO VI PERSONALITA' GIURIDICA 1. Il Governo riconosce che l'Organizzaione e' una organizzazione internazionale con personalita' giuridica internazionale e capacita' di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di concludere accordi, di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporre e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione.

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. VII

ARTICOLO VII COMUNICAZIONI 1. Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non sono soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. Tale esenzione si estendera', inter alia, alle pubblicazioni, ai dati elaborali da computer, alle fotografie, alle cinematografie, alle pellicole e alle registrazioni sonore. 2. L'Organizzazione avra' il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godranno degli stessi privilegi ed immunita' dei corrieri diplomatici delle valigie diplomatiche.

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. VIII

ARTICOLO VIII AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, puo' liberamente: (a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titoli, oro e valute per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; (b) detenere e gestire conti esteri ed interni, fondi, fondi di dotazione, od altre disponibilita' finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove; (c) trasferire i propri fondi, titoli, valute ed altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. IX

ARTICOLO IX PREVIDENZA SOCIALE E SANITA' l. L'Organizzazione garantira' che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanita'. In esecuzione del presente Articolo, l'Organizzazione puo' adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanita' o adottare per tutto o parte dal personale coperture previdenziali e di sanita' dello Stato Italiano o di altro Stato.

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. X

ARTICOLO X TRANSITO E SOGGIORNO 1. Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Organizzazione, delle loro famiglie e del loro personale domestico, dei partecipanti ai programmi dell'Organizzazione, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalita'. Il Governo non porra' alcun ostacolo al transito di queste persone verso e dalla sede centrale. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questo articolo sara' accordato gratuitamente e il piu' rapidamente possibile. 2. Il Direttore Generale comunichera' al Governo i nomi delle persone indicate al paragrafo 1 di questo Articolo, per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. XI

ARTICOLO XI ESENZIONE DA TASSAZIONE 1. L'Organizzazione, le sue proprieta' e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, da qualsiasi forma di tassazione diretta. 2. Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Organizzazione godra' delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Inoltre, l'Organizzazione godra' delle esenzioni e agevolazioni previste nei paragrafi 3-6 di questo Articolo, indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane. 3. Le operazioni e le transazioni dell'Organizzazione aventi come scopo il raggiungimento dei suoi obiettivi e l'esercizio delle sue funzioni, cosi' come disposto nello Statuto dell'Organizzazione, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta. 4. Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato, ed in particolare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'Organizzazione godra' dell'esenzione dal pagamento di' tali tasse su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni, come disposto nello Statuto dell'Organizzazione. Ai fini del presente Accordo per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni Internazionali in Italia. 5. L'Organizzazione sara' esente, nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate. Sara' esente, inoltre, da ogni imposizione fiscale sulle merci importate per un valore non superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni Internazionali in Italia. 6. In particolare, l'Organizzazione sara' esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a tre comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Il Governo esentera' tali autoveicoli dalle tasse di immatricolazione e automobilistiche ed accordera', per ognuno di essi, contingenti di benzina, di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso le Repubblica italiana. Il Governo emettera' per ogni veicolo una targa diplomatica idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di Organizzazione internazionale. 7. Le esenzioni e le agevolazioni previste nel presente Articolo non comprenderanno tasse e imposte che non siano altro che il pagamento per i servizi resi.

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. XII

ARTICOLO XII PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE 1. I funzionari dell'Organizzazione godranno nel territorio della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunita': (a) immunita' da ogni forma di custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni: in tale caso le competenti Autorita' italiane notificheranno immediatamente il provvedimento al Direttore Generale; (b) immunita' dell'ispezione e del sequestro del bagaglio ufficiale; (c) immunita' giurisdizionale per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Organizzazione; d) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti, indennita', pensioni ed altri assegni pagati dall'Organizzazione o per conto di esso; e) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana; (f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; (g) per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, liberta' di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta o altri beni mobili od immobili. Tali funzionari possono liberamente trasferire i loro titoli esteri e valuta estera fuori dal territorio della Repubblica Italiana nei limiti e con le modalita' consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. I suddetti funzionari possono, nel corso dell'impiego presso l'Organizzazione o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana qualsiasi somma ricevuta in Euro dall'Organizzazione nonche' un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati nei limiti e con le modalita' consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale; h) il diritto ai funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di importare, in esenzione doganale e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, inclusa una automobile usata, in una o piu' spedizioni successive che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole e, in ogni caso, entro 18 mesi dalla data della loro assunzione all'Organizzazione; (i) il diritto per i funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di acquistare, in esenzione doganale senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovra' essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Organizzazione. L'autoveicolo non potra' essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia. 2. Il Governo rilascera' ai funzionari dell'Organizzazione, ai loro coniugi e ai familiari a carico, una carta di identita' speciale che attesti la qualifica del titolare. 3. Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nel presente articolo, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale o al solo funzionario dell'Organizzazione che sostituira' il Direttore Generale durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concesse ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia. 4. Ogni anno, l'Organizzazione comunichera' al Governo la lista dei funzionari nonche' le eventuali variazioni.

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. XIII

ARTICOLO XIII MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE 1. I membri del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunita': (a) Inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo; (b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera (c) del presente Articolo, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; (c) l'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo, utilizzato da o di proprieta' delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione; (d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; (e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (f) le stesse immunita' e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea; (g) le stesse immunita' e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato puo' applicare secondo il diritto internazionale.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.