DECRETO 25 maggio 2016, n. 183
Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/2016
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito indicato come decreto legislativo n. 81 del 2008;
Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 con il quale viene istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro e, comma 4, con il quale vengono definite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali di seguito indicato come decreto legislativo n. 196 del 2003;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale di seguito indicato come decreto legislativo n. 82 del 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 32393 recante regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita';
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, con il quale si prevede la soppressione dell'ISPESL e dell'IPSEMA e la loro incorporazione all'INAIL;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e, in particolare, gli articoli da 244 a 264 recanti il regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alle forze armate;
Visto il parere del garante per la protezione dei dati personali del 31 marzo 2008 reso sullo schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Considerati i contenuti del protocollo di intesa 2007 allegato alla delibera INAIL n. 285 del 25 luglio 2007, in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l'INAIL, l'ISPESL e l'IPSEMA condividevano l'impegno di realizzare un programma di collaborazione, con definizione dei rispettivi ruoli di committenti, utilizzatori e fornitori, finalizzato all'impostazione ed allo sviluppo in progress del SINP per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze;
Acquisita l'intesa con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 per la disciplina delle speciali modalita' con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attivita' operative e addestrative;
Acquisiti i pareri del garante per la protezione dei dati personali espressi in data 7 luglio 2011 e in data 12 giugno 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 21 dicembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 519 in data 28 gennaio 2016;
Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
2.Per le altre definizioni in materia di «salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», si fa riferimento a quelle contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
3.Per le altre definizioni in materia di «amministrazione digitale» si fa riferimento a quelle contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
4.Per le altre definizioni in materia di «protezione dei dati personali» si fa riferimento a quelle contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)