LEGGE 3 ottobre 2016, n. 186
Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2016 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 1° agosto 2018 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 1° marzo 2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 116 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 57 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'articolo 38, comma 2, lettera e), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutato in euro 105.883 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo-art. 1
Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguitodenominati "gli Stati membri", e L'Unione europea in seguito denominata "l'Unione", da una parte, e La Repubblica dell'Iraq, in seguito denominata "l'Iraq", dall'altra, in seguito denominati congiuntamente "le Parti", Considerati i legami esistenti tra l'Unione, gli Stati membri e l'Iraq e i valori comuni che essi condividono, Riconoscendo che l'Unione, gli Stati membri e la l'Iraq intendono rafforzare tali legami e instaurare relazioni commerciali e di cooperazione sostenute dal dialogo politico, Considerando l'importanza che le Parti attribuiscono agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, al rispetto dei diritti umani, ai principi democratici e alle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso del partenariato, Ribadendo il loro attaccamento ai principi democratici, ai diritti umani e alle liberta' fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e da altri strumenti internazionali in materia di diritti umani, Riconoscendo quanto sia centrale che lo sviluppo economico vada di pari passo con una crescita sociale e sostenibile, Riconoscendo l'importanza di una piu' intensa cooperazione tra le Parti e il loro comune intento di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni in settori di reciproco interesse, nel rispetto della sovranita', dell'uguaglianza, della non discriminazione, dello Stato di diritto, del buon Governo, dell'ambiente e del reciproco vantaggio, Riconoscendo la necessita' di sostenere l'Iraq nello sforzo teso a proseguire il riordino politico, il risanamento e le riforme economiche, nonche' a migliorare le condizioni di vita delle fasce sociali povere e svantaggiate, Riconoscendo la necessita' di potenziare il ruolo delle donne nella vita politica, civile, sociale, economica e culturale e di lottare contro la discriminazione, Desiderose di creare le condizioni propizie ad uno sviluppo sostanziale e alla diversificazione degli scambi tra l'Unione e la l'Iraq e di intensificare la cooperazione in materia economica, commerciale, di investimenti, scientifica, tecnologica e culturale, Nell'intento di promuovere gli scambi e gli investimenti e favorire lo sviluppo di relazioni economiche armoniose tra le Parti, nel rispetto del principio dell'economia di mercato, Tenendo conto della necessita' di creare le condizioni atte a migliorare l'attivita' imprenditoriale e gli investimenti, Consapevoli della necessita' di migliorare le condizioni che incidono sull'attivita' imprenditoriale e gli investimenti, sullo stabilimento delle imprese, sulla manodopera, sulla prestazione di servizi e sui movimenti di capitali, Tenendo presente il diritto delle Parti di regolamentare la fornitura di servizi all'interno dei rispettivi territori e di garantire il raggiungimento di legittimi obiettivi di indirizzo pubblico, Tenendo conto dell'impegno sottoscritto a condurre gli scambi in conformita' dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concluso il 15 aprile 1994 (in appresso "l'accordo OMC"), e in tal senso nell'interesse reciproco a che l'Iraq aderisca all'OMC, Riconoscendo le specifiche necessita' dei paesi in via di sviluppo identificate dall'OMC, Riconoscendo che il terrorismo, la criminalita' organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di droga costituiscono una seria minaccia per la stabilita' e la sicurezza internazionale e per il raggiungimento degli obiettivi della cooperazione tra le Parti, Constatando quanto sia importante promuove e potenziare la cooperazione regionale, Confermando che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea non notifichi all'Iraq che l'uno o l'altro di tali Stati e' vincolato in tal senso in quanto membro dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che altrettanto vale per la Danimarca, conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Istituzione del partenariato 1. E' istituito un partenariato tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Iraq, dall'altra. 2. Il partenariato persegue i seguenti obiettivi: a) fornire un contesto adeguato al dialogo politico tra le Parti che consenta un adeguato sviluppo delle relazioni politiche; b) incentivare gli scambi, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti promuovendo in tal modo uno sviluppo economico sostenibile; c) gettare le basi per una cooperazione giuridica, economica, sociale, finanziaria e culturale.
Accordo-art. 2
Art. 2 Fondamenti Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e negli altri strumenti internazionali in materia di diritti umani, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interna e estera di entrambe le Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
Accordo-art. 3
Art. 3 Dialogo politico 1. Tra le Parti e' istituito un dialogo politico regolare inteso a consolidarne le relazioni, a contribuire allo sviluppo di un partenariato e a favorire la solidarieta' e la comprensione reciproca. 2. Sono oggetto del dialogo politico temi di interesse comune, nello specifico la pace, la politica estera e di sicurezza, il dialogo e la riconciliazione nazionali, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il buon Governo, la stabilita' e l'integrazione regionali. 3. Il dialogo politico ha luogo su base annua a livello di ministri e alti funzionari.
Accordo-art. 4
Art. 4 Lotta al terrorismo Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo, le Parti convengono di cooperare al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo, nel rispetto delle convenzioni internazionali, del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale in materia di rifugiati, delle norme internazionali in materia di diritti umani e delle rispettive legislazioni e normative, in particolare: a) nell'ambito della piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, della strategia antiterrorismo delle Nazioni Unite, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti; b) tramite lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e relative reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; c) tramite lo scambio di opinioni circa i mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e lo scambio di conoscenze in materia di prevenzione del terrorismo. Le Parti rinnovano il proprio impegno a raggiungere quanto prima un accordo sulla Convenzione generale delle Nazioni Unite sul terrorismo internazionale. Nell'esprimere grande apprensione per l'istigazione a commettere atti terroristici, le Parti sottolineano il loro impegno ad adottare tutti i provvedimenti necessari e adeguati, conformemente al diritto nazionale e internazionale, per ridurre la minaccia che detta istigazione costituisce.
Accordo-art. 5
Art. 5 Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti. La presente disposizione e' concordemente ritenuta dalle Parti un elemento essenziale del presente accordo. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori: a) predisponendo quanto necessario, a seconda dei casi, alla firma, alla ratifica o all'adesione e alla piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; b) adottando un efficace dispositivo di controlli nazionali delle esportazioni, esteso non solo all'esportazione ma anche al transito delle merci aventi attinenza alle ADM, che verifichi l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso relativamente alla produzione di ADM e contempli sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Le Parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi quanto su stabilito.
Accordo-art. 6
Art. 6 Armi leggere e di piccolo calibro 1. Le Parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 2. Le Parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in fatto di lotta al traffico illegale di SALW e relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di rispettare gli impegni assunti a titolo di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti. 3. Le Parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarita' e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il traffico illegale di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, e concordano di avviare un dialogo politico regolare che consenta di sostenere e consolidare il presente impegno.
Accordo-art. 7
Art. 7 Corte penale internazionale 1. Le Parti ribadiscono la necessita' di non lasciare impuniti i reati piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, e di perseguire detti reati con provvedimenti adottati in ambito nazionale o internazionale. 2. Le Parti riconoscono che, pur non essendo ancora firmatario dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, l'Iraq sta vagliando la possibilita' di aderirvi in futuro. A tal fine, l'Iraq si impegna ad adottare le misure miranti all'adesione, alla ratifica e all'attuazione dello Statuto di Roma e dei relativi strumenti. 3. Le Parti ribadiscono la propria determinazione a cooperare su questo punto, anche tramite lo scambio di esperienze sull'adozione degli adeguamenti giuridici richiesti dal diritto internazionale applicabile.
Accordo-art. 8
Art. 8 Portata e ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci tra le Parti.
Accordo-art. 9
Art. 9 Dazi doganali Ai fini del presente capo, per "dazio doganale" si intende qualsiasi tipo di dazio o onere imposto all'importazione di una merce o ad essa connesso, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa o onere aggiuntivo, ad eccezione: a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna imposti ai sensi dell'art. 11; b) di dazi imposti ai sensi del titolo II, sezione I, capo II, del presente accordo; c) di dazi applicati ai sensi degli articoli VI, XVI e XIX dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (in appresso "GATT 1994"), dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, dell'accordo OMC sull'agricoltura e dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Understanding, in appresso "DSU"); d) di diritti o altri oneri imposti in applicazione dell'ordinamento nazionale di una delle Parti, in conformita' dell'articolo VIII del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni aggiuntive.
Accordo-art. 10
Art. 10 Trattamento della nazione piu' favorita 1. Le Parti si riservano reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita a norma dell'articolo I.1 del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni aggiuntive. 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio conformemente al GATT 1994 oppure derivanti dall'istituzione di una tale unione doganale o zona di libero scambio; b) ai vantaggi concessi a paesi specifici conformemente al GATT 1994 e ad altre intese internazionali a favore di paesi in via di sviluppo.
Accordo-art. 11
Art. 11 Trattamento nazionale Ciascuna Parte riserva alle merci dell'altra Parte il trattamento nazionale in conformita' dell'articoloIII del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articoloIII del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.
Accordo-art. 12
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